Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2010
Sospensione del sig. Pier Gianni Prosperini di San Pietro dalla carica di consigliere ed assessore regionale della regione Lombardia.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
Vista la nota telefax della Prefettura di Milano, Ufficio del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nella Regione Lombardia del 21 dicembre 2009, prot. n. 8.1/198805672 Gab-Area II, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale ordinario di Milano, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, riguardanti provvedimenti restrittivi della liberta' personale nei confronti - fra gli altri - del consigliere regionale ed assessore regionale, con delega ai giovani, turismo, sport e sicurezza della regione Lombardia, Sig. Pier Gianni Prosperini di San Pietro relativi al fascicolo processuale n. 7507/08 R.G.N.R., ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/90;
Vista l'ordinanza n. 1649/08 R.G.G.I.P. di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell' art. 285 c.p.p., per reati di cui agli articoli 110, 81, 353 comma 2, 640 comma 2 n. 1, 319 e 319-bis del codice penale, emessa in data 16 dicembre 2009 dal g.i.p. presso il Tribunale ordinario di Milano nei confronti del sig. Pier Gianni Prosperini di San Pietro, consigliere ed assessore regionale con delega ai giovani, turismo, sport e sicurezza della regione Lombardia;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone che la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» consegue, altresi', quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione coercitiva degli arresti in carcere, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti non soltanto dei consiglieri regionali, ma altresi' di tutti gli «amministratori regionali», come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003, anche in considerazione di quanto previsto dalla lettera rr) del comma 1 del predetto art. 274 decreto legislativo cit.;
Considerato che ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter della legge citata, occorre procedere all'adozione del provvedimento che accerta la sospensione nei confronti del sig. Pier Gianni Prosperini di San Pietro dalla carica di consigliere ed assessore regionale della Regione Lombardia;
Rilevato pertanto che, dalla data del 16 dicembre 2009 decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90;
Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 16 dicembre 2009 e' accertata la sospensione del sig. Pier Gianni Prosperini di San Pietro dalla carica di consigliere assessore regionale, con delega ai giovani, turismo, sport e sicurezza della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, a seguito dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale ordinario di Milano.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento di revoca.


Roma, 21 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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