Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 dicembre 2009
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, nel territorio della provincia di Lodi, per gli anni 2009 e 2010.


IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Lodi

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 con il quale vengono soppresse le commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 che prevede le attribuzioni alle direzioni provinciali del lavoro (ex Uffici provinciali del lavoro) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali;
Vista la lettera circolare n. 25157/70 - Doc. del 2 febbraio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione V;
Vista la lettera circolare n. 39/97 - Doc. del 18 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione V;
Visto il precedente decreto n. 2/2004 in materia emanato dalla DPL di Lodi in data 29 ottobre 2004;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio per il biennio 2009-2010;
Convocate le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le Associazioni dei datori di lavoro di categoria e le Associazioni del movimento cooperativo nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Lodi il giorno 16 ottobre 2009;
Acquisite le osservazioni ed i rilievi delle parti presenti alla suddetta riunione;
Tenuto conto della necessita' di assicurare, per quanto possibile, l'omogeneita' delle tariffe applicate nella provincia di Lodi con quelle applicate nelle province viciniori;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Lodi, per gli anni 2009 e 2010, sono le seguenti:
Art. 1
Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la
movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei
facchini o dei loro organismi associativi.
Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe saranno decurtate del 10%.
A) cereali e derivati - concimi e mangimi:
cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco: Euro 0,70 il quintale;
concimi e mangimi in sacchi: euro 0,70 il quintale;
farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m 15 e relativo stivaggio: Euro 0,99 il quintale.
B) Ferri e metalli:
macchine: Euro 1,08 il quintale;
rottami di ferro trafilati e lamiere in genere: Euro 0,82 il quintale.
C) Frutta e verdura:
in stazione:
frutta e verdura, in ceste o colli: Euro 0,70 il quintale;
frutta e verdura, alla rinfusa: Euro 1,00 il quintale;
in citta':
frutta e verdura, in ceste o colli: Euro 0,72 il quintale;
frutta e verdura, alla rinfusa: Euro 1,08 il quintale.
D) Generi alimentari:
burro e olio: Euro 0,91 il quintale;
zucchero: Euro 0,72 il quintale;
formaggi in genere: Euro 0,81 il quintale;
cagliata: Euro 1,18 il quintale.
E) Legnami da opera e da costruzione:
tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 quintali: Euro 0,91 il quintale;
travi e tronchi oltre i 2 quintali: Euro 1,18 il quintale;
carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe: Euro 3,03 il quintale;
nel caso di scarico e ricarico della suddetta merce: Euro 0,91 il quintale.
F) Materiale da costruzione:
laterizi e piastrelle in genere: Euro 0,99 il quintale;
marmi in blocco e piastre lavorate: Euro 1,08 il quintale;
materiale per rivestimento: Euro 1,00 il quintale.
G) Saponi - grassi - detersivi:
grasso e sapone: Euro 1,00 il quintale;
detersivi: Euro 1,08 il quintale.
H) Generi vari di monopolio:
tabacchi in cartoni, sale in cartoni: Euro 1,27 il quintale;
sale in sacchi: Euro 0,91 il quintale.
I) Operazioni varie:
movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata: Euro 0,47 il quintale.
L) Bovini - equini - puledri - suini:
operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:
al capo: Euro 5,13;
carico: Euro 2,98;
scarico: Euro 2,15;
operazioni di carico/scarico di puledri e suini:
al capo: Euro 3,13;
carico: Euro 1,57;
scarico: Euro 1,56;
per il carico e lo scarico oltre i 40 m dal punto delle operazioni, si applichera' sulla tariffa base una maggiorazione del 20% pari a:
carico bovini ed equini: Euro 0,60;
scarico bovini ed equini: Euro 0,43;
carico vitelli, puledri e suini: Euro 0,31;
scarico vitelli, puledri e suini: Euro 0,31.
 
Art. 2
Facchinaggio paga oraria

A) Per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 1 del presente tariffario: euro 18,89;
A1) attivita' preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a carattere esemplificativo: insacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incelofanatura piu' sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura: Euro 18,89;
B) Movimentazione e operazioni di trasloco.
Per la movimentazione dei mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attivita' di trasloco, la paga oraria ammonta a: Euro 21,76.
Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe ammontano specificatamente a:
operazioni di cui alla lettera A): Euro 16,99;
operazioni di cui alla lettera A1): Euro 16,99;
operazioni di cui alla lettera B): Euro 19,60.
 
Art. 3
Maggiorazione tariffe

a) Lavoro notturno: 25%;

b) lavoro festivo: 50%;
c) lavoro straordinario feriale diurno: 30%;
d) lavoro straordinario feriale notturno: 50%;
e) lavoro straordinario festivo diurno: 65%;
f) lavoro straordinario festivo notturno: 75%.
 
Art. 4
Lavori in particolare condizioni disagiate

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17%.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
Lodi, 14 dicembre 2009

Il direttore provinciale: Giordano
 
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