Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 ottobre 2009
Determinazione delle modalita' di destinazione all'I.N.P.S. del contributo forfetario.


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'art. 1-ter della citata legge n. 102 del 2009 recante disposizioni in materia di dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie;
Visto, in particolare, il comma 14 del predetto articolo che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, la determinazione delle modalita' di destinazione del contributo forfetario di cui al precedente comma 3, pari a 500 euro per ciascun lavoratore, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso art. 1-ter, e sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato;
Visto, il successivo comma 18 del citato art. 1-ter in base al quale una quota del contributo forfetario e' da destinarsi al finanziamento dei maggiori oneri del Servizio sanitario nazionale;
Ravvisata l'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali;
Tenuto conto dell'intesa raggiunta tra le amministrazioni interessate circa la quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del citato art. 1-ter della legge n. 102 del 2009, determinata in una quota pari ad euro 80;

Decreta:

Art. 1

I datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 1-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono tenuti a versare, ai fini dell'ammissibilita' della dichiarazione di emersione, il contributo forfetario, pari a 500 euro per ciascun lavoratore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro il 30 settembre 2009, secondo modalita' operative stabilite dall'Ente medesimo.
 
Art. 2

L'ammontare delle somme affluite ai sensi del precedente art. 1 e' ripartito dall'INPS nelle seguenti misure:
a) euro 253 destinati, in base alle aliquote previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 e successive modificazioni, alle gestioni previdenziali ed assicurative interessate per le posizioni contributive dei lavoratori interessati;
b) euro 80 per assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al citato art. 1-ter della legge n. 102 del 2009, da imputare:
per 80 euro all'INPS in caso di regolarizzazione di lavoratori italiani o cittadini di un Paese appartenente all'Unione europea;
per 54 euro al Ministero dell'interno e per 26 euro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in caso di regolarizzazione di lavoratori extracomunitari;
c) euro 167 destinati a specifico versamento in entrata al bilancio dello Stato per il finanziamento di quota parte dei maggiori oneri conseguenti all'operazione di regolarizzazione per il Servizio sanitario nazionale.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dell'interno
Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 182
 
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