Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 ottobre 2009
Integrazione della graduatoria relativa ai comuni con meno di 5.000 abitanti ammessi al contributo ex articolo 1, comma 1156, lettera f) e lettera f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 recante «Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Visto l'art. 1, comma 1156, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) come modificato ed integrato dagli articoli 27 e 43 della legge 29 novembre 2007, n. 222 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;
Vista la circolare prot. n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2007, n. 254 - serie generale;
Viste le domande dei Comuni pervenute ai sensi della circolare n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2007, n. 254 - serie generale;
Considerato che questo Ufficio del Ministero - quale Direzione Generale competente al riguardo - ha proceduto all'istruttoria delle domande inviate dai Comuni nei termini previsti dalla circolare citata;
Visto il decreto direttoriale 1° aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2008, n. 81 - serie generale, con il quale e' stata approvata la graduatoria delle assunzioni autorizzate ed ammesse a finanziamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettere f) e f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed il relativo comunicato di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2008, n. 243 - serie generale;
Visto il decreto direttoriale 3 giugno 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2008, n. 135 - serie generale, con il quale e' stata integrata la graduatoria di cui al decreto direttoriale 1° aprile 2008;
Visto il decreto direttoriale 16 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2009, n. 102 - serie generale, con il quale e' stata integrata la graduatoria di cui ai decreti direttoriali del 1° aprile 2008 e del 3 giugno 2008 e alcuni Comuni sono stati riammessi nei termini per procedere alle assunzioni non effettuate nei tempi previsti di cui all'art. 5 del decreto direttoriale 1° aprile 2008;
Considerato che, dopo l'emanazione e la pubblicazione dei suddetti decreti, il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione III) con sentenza n. 3702/2009, ha accolto il ricorso del comune di Ailano avverso il provvedimento di questa Direzione Generale n. 14/0004469 del 3 aprile 2008 che aveva dichiarato l'inammissibilita' della sua istanza di ammissione al contributo, ex art. 1, comma 1156, lettera f) legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, perche' spedita oltre il termine finale previsto a tal fine dalla richiamata circolare del 17 ottobre 2007;
Considerato che occorre provvedere all'esecuzione di detta sentenza, esecutoria ope legis;
Considerato che l'istanza del Comune di Ailano di cui alla nota raccomandata a/r n. 5797 del 28 dicembre 2007, ad eccezione della data di spedizione, risulta conforme alle disposizioni normative suindicate;
Considerato inoltre che, la nuova assunzione da autorizzare e ammettere a finanziamento, aggiunta alle 2.156 unita' complessivamente gia' autorizzate con i decreti direttoriali del 1° aprile 2008, del 3 giugno 2008 e del 16 febbraio 2009, resta contenuta nel limite massimo di 2.450 unita', previsto dall'art. 1, comma 1156, lett. f), L. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto pertanto che, si possa provvedere all'esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania (sezione III) n. 3702/2009 adottando un provvedimento di ammissione del Comune di Ailano al contributo di cui all'1, comma 1156, lett. f), legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni,

Decreta:

Art. 1
Graduatoria integrativa

Ferma restando la validita' della graduatoria di cui al decreto direttoriale 1° aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 5 aprile 2008) come integrata dai decreti direttoriali del 3 giugno 2008 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2008) e del 16 febbraio 2009 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 102 del 5 maggio 2009), al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR Campania (sezione III) n. 3702/2009, viene approvata - a norma dell'art. 1, comma 1156, lettera f) e lettera f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - l'integrazione della stessa graduatoria con l'inserimento del Comune di Ailano, per la stabilizzazione di n. 1 lavoratore socialmente utile di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
 
Art. 2
Disciplina dei limiti di spesa

Il Comune di Ailano beneficiario degli incentivi previsti, dovra' comunque assicurare formalmente l'osservanza del limite di spesa vigente per il personale ex art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006. Per le assunzioni di cui al presente decreto, il Comune non potra' avvalersi della deroga prevista dall'art. 3, comma 121, della 24 dicembre 2007, n. 244.
 
Art. 3
Eventuali assunzioni in soprannumero

Il Comune di Ailano, nell'ipotesi che proceda all'assunzione autorizzata in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente al 1° gennaio 2007, ai sensi del presente decreto, dovra' formalmente impegnarsi ad osservare l'art. 43 della legge 29 novembre 2007, n. 222 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 che comporta il divieto di effettuare assunzioni di personale di qualsiasi qualifica fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza. Eventuali vacanze presso altre qualifiche non potranno essere coperte con nuove assunzioni, fatto salvo il caso di rimodulazione della dotazione organica del Comune che non comporti comunque variazione di spesa.
 
Art. 4
Effetti procedurali delle dichiarazioni sottoscritte dal Sindaco

Agli effetti della presente procedura, le dichiarazioni sottoscritte dal Sindaco del Comune di Ailano che ha proposto istanza di contributo, attesa la loro rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo, certificano, a tutti gli effetti, le situazioni in esse rappresentate.
 
Art. 5
Procedura di erogazione del contributo

Per le modalita' di erogazione del contributo - conformemente a quanto disposto dal paragrafo 3 della circolare prot. n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007 - entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della graduatoria integrativa di cui all'art. 1, il Comune di Ailano procedera' all'assunzione ammessa a finanziamento. Entro i successivi trenta giorni, il Comune medesimo dovra' trasmettere la documentazione relativa all'assunzione (contratto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato, nonche' tutta la documentazione comprovante l'effettiva costituzione del rapporto di lavoro), al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione. A tal fine, fara' fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale. La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta decadenza dalla concessione del contributo.
A seguito della presentazione della documentazione relativa all'avvenuta assunzione e della conseguente cancellazione dagli elenchi delle attivita' socialmente utili, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - provvedera' all'erogazione dell'incentivo, pari ad € 9.296,22.
La verifica di conformita' dell'assunzione del LSU a carico del Fondo Nazionale per l'Occupazione avverra' alla stregua della Banca dati dei lavoratori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 81/2000.
Per gli anni successivi, il Ministero provvedera' all'erogazione dell'incentivo previa presentazione di apposita domanda corredata da specifica dichiarazione che il lavoratore assunto in applicazione dell'art. 1, comma 1156, lett. f), della legge n. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni e della circolare n. 14/0011107 del 17/10/2007, citata nelle premesse, risulti ancora nella pianta organica del Comune.
La domanda dovra' essere inviata entro il 30 settembre di ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - Via Fornovo, 8 - Roma. A tal fine, fara' fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.
 
Art. 6
Disciplina in punto di cumulabilita' del contributo

In punto di cumulabilita' del relativo incentivo, il contributo erogato e' cumulabile con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
 
Art. 7
Impegno delle risorse

Con successivo ed apposito provvedimento, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione Generale Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, procedera' all'impegno delle risorse, per l'erogazione dell'incentivo al Comune di Ailano, a carico del Fondo per l'Occupazione nell' esercizio finanziario in cui sara' effettuata l'assunzione autorizzata con il presente decreto.
Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: Mancini
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 4
 
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