Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2009
Interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle intense ed eccezionali avversita' atmosferiche, verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia e nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009 nelle province di Lodi e Parma, nonche' alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 3835).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 recante l'estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 al territorio delle province di Lodi e Parma interessate dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009;
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici ha causato l'esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti, gravi movimenti franosi, smottamenti, danni alle infrastrutture pubbliche e ad edifici pubblici e privati, nonche' gravi danni alle attivita' produttive ed alle colture agricole, determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Considerato, inoltre, che una violenta mareggiata ha provocato un'importante ingressione marina, perdita di materiale sabbioso, arretramento del fronte mare e abbassamento del piano di spiaggia;
Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere gli interventi di carattere straordinario ed urgente per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Acquisita l'intesa delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. I presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte sono nominati Commissari delegati per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, i Commissari delegati, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, si avvalgono dell'opera di uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive ed indicazioni, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. I Commissari delegati in particolare provvedono:
a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) a predisporre anche, per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', ivi comprese quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonche' per la stabilizzazione dei versanti e la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica. Possono essere ricompresi nel programma ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorita' nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate ed alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica;
c) alla individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalita' per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati.
4. Gli interventi compresi nel programma di cui al comma 1, lettera b) che comportano movimentazione ed eventuale estrazione di materiale litoide in alveo, in quanto connessi alla rimozione di un pericolo in atto o immediato, possono essere realizzati in deroga alle disposizioni della direttiva per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua di cui alla deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006 del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po secondo quanto disposto dall'ultimo capoverso del punto 4 della direttiva stessa e ferma restando la coerenza con la pianificazione di bacino.
5. I Commissari delegati provvedono, altresi', al rimborso delle spese sostenute dai comuni, nonche' da altri enti ed amministrazioni impegnati nelle fasi della prima emergenza, sulla base di apposita rendicontazione.
 
Art. 2

1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attivita' di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi di personale appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o distacco nel limite massimo di sei unita'.
2. In favore del personale di cui al comma 1, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
 
Art. 3

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 7.
2. I Commissari delegati per gli interventi di competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
 
Art. 4

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sono autorizzati ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, ai soggetti interessati:
a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro;
b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili, per un importo non superiore a 60.000 euro;
c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attivita' e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attivita' deve essere almeno di sei giorni lavorativi.
2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.
3. I Commissari delegati definiscono, in termini di rigorosa perequazione e sulla base dell'ordine di priorita' e delle risorse disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese con propri provvedimenti nel rispetto dei criteri generali della normativa comunitaria. I Commissari delegati sono, altresi', autorizzati a concedere un contributo a favore dei proprietari, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di 15.000,00 euro sulla base delle spese fatturate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad 3.500,00 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dai Commissari delegati stessi con propri provvedimenti.
4. E' altresi' concesso un contributo a favore dei soggetti che abitano in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
 
Art. 5

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, i Commissari delegati sono autorizzati, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di 30.000,00 euro per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi meteorologici cui alla presente ordinanza. I Commissari delegati sono autorizzati ad anticipare la somma fino ad un massimo di 15.000,00 euro per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
 
Art. 6

1. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza potranno costituire anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste. I medesimi contributi, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di mancato guadagno, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo previsto.
 
Art. 7

1. Per l'attuazione della presente ordinanza i Commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 125, 128, 132, 141 e 241 e successive modificazioni;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 8

1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, si provvede con oneri a valere sulle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3809 del 21 settembre 2009, come modificata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3831 del 16 dicembre 2009, nonche' a carico dei rispettivi bilanci regionali.
2. I Commissari delegati possono utilizzare eventuali risorse derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile, che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, rimodulando i relativi programmi d'intervento. Le richieste redatte in tal senso dovranno essere accompagnate da una relazione sullo stato d'attuazione dei programmi da rimodulare, che specifichi dettagliatamente la natura delle risorse destinate alle nuove esigenze, nonche' le ragioni del mancato utilizzo delle risorse stesse, il quadro generale delle nuove priorita' derivanti dal succedersi degli eventi calamitosi degli ultimi due anni ed un'analisi del rischio in relazione al mancato completamento dei programmi originariamente previsti.
3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai commissari delegati risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
4. Le risorse finanziarie di cui alla presente ordinanza sono trasferite ai commissari delegati che potranno chiedere l'istituzione di un'apposita contabilita' speciale.
5. I commissari delegati sono tenuti a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge del 31 dicembre 2008, n. 208.
 
Art. 9

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza i Commissari delegati predispongono entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per semestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre, i Commissari delegati comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
 
Art. 10

1. Per fronteggiare adeguatamente ed in termini di somma urgenza il contesto emergenziale in rassegna ed al fine di sviluppare, consolidare, mantenere le proprie capacita' di previsione, monitoraggio e sorveglianza, il Centro funzionale della regione Piemonte e' autorizzato a provvedere allo sviluppo ed al rafforzamento della propria struttura operativa, con particolare riguardo al collegamento con le sale operative regionali e con il Centro funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile, anche attraverso la proroga di tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga alla normativa vigente, con oneri a carico del bilancio regionale.
 
Art. 11

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 29 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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