Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 dicembre 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Hamer Lucy Margaret, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Vista l'istanza della sig.ra Hamer Lucy Margaret, nata a Sutton (Regno Unito) il 26 novembre 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Barrister and Solicitor» di cui e' in possesso, conseguito in Nuova Zelanda, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Bachelor of Law», conseguito presso l'«University of Auckland.New Zeland» in data 5 maggio 1988;
Considerato che e' stata iscritta presso la «New Zealand Law Society» fino al 31 dicembre 1990;
Considerato che la sig.ra Hamer Lucy Margaret risulta essere attualmente in possesso dell'accesso alla professione di avvocato in Nuova Zelanda;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 4 dicembre 2009;
Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;
Visto l'art. 49, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1

La sig.ra Hamer Lucy Margaret, nata a Sutton (Regno Unito) il 26 novembre 1965, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
 
Art. 3

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 21 dicembre 2009

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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