Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 dicembre 2009
Adozione di misure equivalenti a quelle previste dal codice IMDG per il trasporto su navi da passeggeri in viaggi nazionali di bombole da gas per uso domestico.


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare il Capo V relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965 e reso obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal Capitolo VII della SOLAS 74/78 come emendata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005 n. 134, concernente il regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose e, piu' in particolare, l'art. 3 comma 2 che consente all'amministrazione di adottare, per la navigazione nazionale, misure equivalenti a quelle previste dal Codice IMDG purche' tali misure garantiscano lo stesso livello di sicurezza;
Considerata la necessita' di adottare misure equivalenti a quelle previste dal Codice IMDG per il trasporto, in viaggi nazionali su navi da passeggeri, di bombole di gas per uso domestico;

Decreta:
Articolo unico

Le navi da passeggeri, in navigazione nazionale, possono trasportare bombole di gas per uso domestico, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) possono essere trasportate unicamente merci pericolose classificate UN 1965 dal Codice IMDG;
b) le merci pericolose sopra descritte devono essere stivate soltanto sopra il ponte di coperta, a poppavia della paratia di collisione, ad una distanza dalle murate non inferiore ad 1/5 della larghezza nave ed in zone non accessibili alle persone non autorizzate;
c) e' vietato trasportare recipienti di capacita' superiore a 150 litri;
d) e' vietato trasportare piu' di 50 passeggeri;
e) la durata del viaggio non deve essere superiore alle due ore e trenta minuti;
f) il trasporto deve essere effettuato unicamente in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate;
g) e' vietato effettuare tali trasporti nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre su navi con piu' di 25 passeggeri.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 dicembre 2009

Il comandante generale: Pollastrini
 
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