Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 novembre 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Croatti Roberta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.


IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;
Vista l'istanza del 17 novembre 2008 con la quale la sig.ra Croatti Roberta, cittadina sammarinese, nata a Rovigo il 1° febbraio 1963, in possesso del titolo accademico «Laurea in Psicologia» conseguito in data 18 marzo 1988 presso l'Universita' degli studi di Padova, ha chiesto al Ministero della giustizia il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione di «Psicologo» conseguito nella Repubblica di San Marino in data 4 gennaio 1996, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;
Vista la nota dell'Ordine degli psicologi della Repubblica di San Marino, datata 16 novembre 2009 (prot. 024/009), in cui si certifica che «la dott.ssa Croatti Roberta, nata a Rovigo il 1° febbraio 1963, residente in Borgo Maggiore (RSM) Via Adone n. 27, cittadina sammarinese, Cod. I.S.S. 0115359, risulta iscritta all'Ordine degli psicologi della Repubblica di San Marino con il numero 9 dal 4 gennaio 1996, in forza di provvedimento assunto dal Commissario straordinario in data 4 gennaio 1996 ai sensi dell'art. 46 del decreto n. 110 del 29 settembre 1995, provvedimento sostitutivo dell'esame di abilitazione di cui all'art. 7 del citato decreto»;
Preso atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli Affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni;
Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero, che nella riunione del 29 settembre 2009 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo professionale in possesso dell'interessata;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo accademico di «Psicologo» rilasciato dall'Universita' degli studi di Padova in data 18 marzo 1988 alla sig.ra Croatti Roberta, cittadina sammarinese, nata a Rovigo il 1° febbraio 1963, corredato del certificato che ne attesta l'iscrizione all'Ordine degli psicologi della Repubblica di San Marino dal 4 gennaio 1996 «in forza di provvedimento assunto dal Commissario straordinario in data 4 gennaio 1996 ai sensi dell'art. 46 del decreto n. 110 del 29 settembre 1995, provvedimento sostitutivo dell'esame di abilitazione di cui all'art. 7 del citato decreto», e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.
2. La dott.ssa Croatti Roberta e' autorizzata ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di psicologo, successivamente all'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo dicastero della avvenuta iscrizione.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2009

Il direttore generale: Leonardi
 
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