Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2009
Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 in favore di varie amministrazioni.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche;
Visto in particolare il comma 4 del citato art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo stesso art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che al comma 4 subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed al comma 4-bis stabilisce che la stessa procedura e modalita' deve essere seguita per le procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, tenuto conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art. 36 dello stesso decreto legislativo;
Visto l'art. 30 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato concernente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;
Visto l'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 che detta disposizioni in materia di mobilita' del personale e che prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazione ed integrazioni il quale al comma 1 prevede che le amministrazioni nell'individuazione delle dotazioni organiche non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale anche temporanea nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale e, al comma 6, dispone che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto l'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 il quale, al comma 1 prevede che le amministrazioni interessate al presente provvedimento dovevano provvedere, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal decreto legge stesso, ed ai commi successivi disciplina il regime delle assunzioni per le stesse amministrazioni dall'anno 2009 al 2013;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed in particolare la disciplina in materia di assunzioni prevista dall'art. 1, comma 643, solo per gli enti di ricerca, per l'anno 2009;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Visto l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che disciplina una procedura speciale di reclutamento per il personale in possesso dei prescritti requisiti;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
Viste le richieste di autorizzazione a bandire procedure concorsuali negli anni 2009, 2010 e 2011 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato trasmesse dalle amministrazioni interessate;
Ritenuto di poter autorizzare l'avvio di un numero di procedure di reclutamento in favore delle amministrazioni ed enti sopra citati, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un numero di posti compatibili con i vincoli assunzionali previsti per gli anni 2009, 2010 e 2011 precisando che le amministrazioni potranno avviare procedure concorsuali soltanto in presenza di un'effettiva vacanza d'organico da accertare all'atto dell'emanazione del bando non potendo rilevare, ai fini della determinazione dei posti da bandire, la previsione di posti che si renderanno disponibili successivamente all'indizione della procedura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto sono autorizzate, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti in materia di organici di cui al successivo comma 2, ad avviare, nel triennio 2009-2011, le procedure di reclutamento a fianco di ciascuna indicate.
2. L'avvio delle procedure di reclutamento di cui al comma 1 resta, comunque, subordinato al rispetto delle previsioni di cui all'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'art. 17, commi 3 ed 8, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono, altresi', essere avviate tenendo conto dell'effettiva vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme e l'innovazione
nella pubblica amministrazione
Brunetta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 14
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone