Gazzetta n. 303 del 31 dicembre 2009 (vai al sommario)
REGIONE LIGURIA
COMUNICATO
Legge regionale 21 ottobre 2009, n. 43, recante disposizioni in materia fiscale



Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1.
Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito

1. Per l'anno d'imposta 2009, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locati), per soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE, non superiore ad euro 30.000,00, e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997, senza alcuna maggiorazione regionale.
2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE superiore ad euro 30.000,00, per l'anno d'imposta 2009, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, e' fissata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Per l'anno d'imposta 2009 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE compresso tra euro 30,000,01 ed euro 30.152,13, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 e' ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 30.152,13 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRE.

Art. 2.
Riduzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito per carichi di famiglia

1. Per l'anno d'imposta 2009, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, promo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997, senza alcuna maggiorazione regionale.

Art. 3.
Norma finanziaria

1. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009. stimato in euro 31.400.000,00 comporta le seguenti variazioni al bilancio per l'anno finanziario 2009:
a) Stato di previsione dell'entrate:
Titolo I «Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione»;
Categoria 1.1 «Entrate derivanti da tributi propri della Regione»
U.P.B. 1.1.1 «Imposte» - 31.400.000,00 competenza e cassa;
b) Stato di previsione della spesa:
Area IX «Sanita'»;
U.P.B. 9.108 Finanziamento ripiano disavanzi - 31.400.000,00 competenza e cassa.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
Dato a Genova, addi' 21 ottobre 2009

Il presidente: Burlando
 
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