Gazzetta n. 303 del 31 dicembre 2009 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 novembre 2009, n. 152
Testo del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 4 novembre 2009), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (( e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa». ))

Art. 1
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Il termine indicato all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, relativo agli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e agli interventi di sminamento umanitario anche in altre aree e territori, e' prorogato al 31 dicembre 2009. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 6.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e la spesa ulteriore di euro 500.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58.
2. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 108 del 2009, relativo alla erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 300.000.
3. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO in favore dell'Afghanistan. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 1.000.000.
4. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa ulteriore di euro 160.000.
5. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009, relativo agli interventi di ricostruzione, di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani nei territori bellici e al regime del trattamento economico per il personale inviato in missione. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa ulteriore di euro 2.927.905.
6. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD, gli Uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea, nonche' le Ambasciate italiane a Kabul e a Baghdad, e alla disciplina del relativo trattamento economico. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa ulteriore di euro 47.200.
7. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace nell'Africa subsahariana. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa ulteriore di euro 1.300.000.
8. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan. Alle attivita' di cui al presente comma si applica l'art. 1, commi da 21 a 27, della legge n. 108 del 2009.
9. E' prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall'articolo 1, commi 15 e 19, della legge n. 108 del 2009.
10. Per quanto non diversamente previsto alle attivita', alle iniziative e ai programmi di cui al presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 1 a 10, della legge n. 108 del 2009.
11. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui ai commi 1, 5, 6 e 8, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita' e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste. (( Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 192.087, si provvede quanto a euro 134.943 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e quanto a euro 67.144 mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 108 del 2009. ))
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.244.991 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.



Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((
... ))
.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
- Il testo dell'art. 1, commi da 1 a 27, della legge 3
agosto 2009, n. 108, recante «Proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, e' il
seguente:
«Art. 1 (Interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione). - 1.
Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan,
Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare
il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione
e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno
alla ricostruzione civile, sono autorizzate, a decorrere
dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di
euro 28.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203,
nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi
previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nell'ambito del
predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con
proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo
del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre
aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di
intervento, nel periodo di applicazione della presente
legge.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al
presente articolo, il Ministero degli affari esteri e'
autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere
ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in
deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello
Stato.
3. Al personale di cui all'art. 16 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, inviato
in missione breve per le attivita' e le iniziative di cui
al presente articolo, e' corrisposta l'indennita' di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,
nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita'
e alle iniziative di cui al presente articolo si applicano
l'art. 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' gli articoli 3,
commi 1 e 5, e 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio
2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 219.
5. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 13, 14 e
17, il Ministero degli affari esteri puo' conferire
incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e
organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla
pubblica amministrazione in possesso di specifiche
professionalita' e stipulare contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni in
materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto
del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a
persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita'
italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero
degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano
le professionalita' richieste.
6. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonche'
dei residui degli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 1,
e all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo
2008, n. 45, e all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono convalidati gli atti
adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate
dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore
della presente legge, conformi alla disciplina contenuta
nel presente articolo, con particolare riferimento alle
disposizioni dei commi da 1 a 19. Sono altresi' convalidati
gli incarichi conferiti e i contratti stipulati in base
all'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 209 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del
2009, e agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del citato
decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina
contenuta nel presente articolo.
7. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme
ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009,
possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio
finanziario 2009 e di quello successivo. Gli articoli 1,
comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo
2008, n. 45, si interpretano nel senso che le somme ivi
previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono
essere impegnate nel corso dell'intero esercizio
finanziario 2009.
8. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dagli
articoli 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31
gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 2008, n. 45, e dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si
applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.
9. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate
nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate
nell'esercizio successivo.
10. Alle spese previste dal presente articolo non si
applica l'art. 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 500.000 per
l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale
delle Nazioni Unite per il Libano.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 1.300.000 per la
partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO da
destinarsi, quanto a euro 1.000.000, al sostegno
dell'esercito nazionale afgano (ANA) e, quanto a euro
300.000, alla bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 597.820 per
assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni
civili di mantenimento della pace e di diplomazia
preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione
dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa (OSCE).
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 5.148.311 per la
prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi
di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e
degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto
rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la
realizzazione delle attivita' di cui al presente comma e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio
decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera
incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria
prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti e Oman.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 125.885 per
l'invio in missione di personale non diplomatico presso le
ambasciate italiane a Baghdad e a Kabul. Il relativo
trattamento economico e' determinato secondo i criteri di
cui all'art. 204 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 139.220 per la
partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le
missioni PESD, e agli uffici dei rappresentanti speciali
dell'Unione europea. Ai predetti funzionari e' corrisposta
un'indennita', detratta quella eventualmente concessa
dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza
assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella
determinata ai sensi dell'art. 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. Per incarichi presso un
contingente italiano in missioni internazionali,
l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento
attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del
predetto contingente.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 889.181 per la
partecipazione italiana alle iniziative PESD.
18. Per la realizzazione degli interventi e delle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di
rafforzamento della sicurezza nell'Africa subsahariana e'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro 2.200.000 per la Somalia,
per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad
integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno
2009 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 99.320 per
l'invio in missione di un funzionario diplomatico con
l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan.
Al predetto funzionario sono corrisposti un'indennita' pari
all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'art.
171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni, e il rimborso
forfetario degli oneri derivanti dalle attivita' in
Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio
all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue
attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del
supporto di due unita' da reperire in loco, con contratto a
tempo determinato, di durata comunque non superiore al
periodo di applicazione della presente legge.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione dell'Italia a
una missione di stabilizzazione economica, sociale e
umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire
sostegno al Governo pakistano e al Governo afgano nello
svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del
processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni
locali e nell'assistenza alla popolazione.
21. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita'
individuati nel corso dei colloqui internazionali e in
particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le
attivita' operative della missione di cui al comma 20 sono
finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con
il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con
particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan
e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
22. Per l'organizzazione della missione di cui ai commi
da 20 a 27 si provvede a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di
cooperazione. Per il finanziamento degli interventi sono
utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonche'
le risorse di cui ai commi 1, 6, 7 e 8.
23. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento
degli interventi di cui ai commi da 20 a 27 e' definita con
uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
degli affari esteri, con i quali sono stabilite:
a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della
missione e di raccordo con le autorita' e con le strutture
amministrative locali e di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il
Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura,
con il compito di individuare, gestire e coordinare gli
interventi di cui ai commi 20 e 21;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli
interventi.
24. Agli interventi di cui ai commi da 20 a 27 si
applicano:
a) i commi 2, 3, 4, 7 e 8;
b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, e al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 426, in quanto compatibili;
c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992,
n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del
personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula
dei contratti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge
10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, nonche'
all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di
cui al medesimo articolo.
25. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e
risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo
inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari
esteri puo' procedere ai sensi dell'art. 57 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni. Per le procedure in materia di
appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di
cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e
successive modificazioni.
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si
applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in
materia di spese in economia.
27. Il Ministero degli affari esteri identifica le
misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendono operare in Pakistan e in
Afghanistan per fini umanitari.».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
- La legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008. La tabella C prevede
gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria.
- La legge 7 marzo 2001, n. 58, recante «Istituzione
del Fondo per lo sminamento umanitario», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.
- Il testo dell'art. 1, commi 9, 56 e 187, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2005, e' il seguente:
«9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca
e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
potra' essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta
nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del
primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi
ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti.»;
«56. Le somme riguardanti indennita', compensi,
retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per
cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005.»;
«187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi
di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalita' nell'anno 2003. Per il comparto scuola e
per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto
dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilita' erariale.».
- Il testo dell'art. 61, commi 2 e 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
agosto 2008, e' il seguente:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - 1. (Omissis).
2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per
studi e consulenze, all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite
dalle seguenti: «al 30 per cento»;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve
rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti».
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2009.».
- Il testo degli articoli 7 e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001,
e' il seguente:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di
controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche'
degli organismi operanti per le finalita' di cui all'art.
1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.»;
«Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).
- 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'art. 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art.
70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di
lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del
comma 1, dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n.
276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione
della relativa disciplina con riferimento alla
individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.
Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro
per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di apposite istruzioni fornite con direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste dall'art. 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al
personale reclutato secondo le procedure di cui all'art.
35, comma 1, lettera b), del presente decreto.».



 
Art. 2
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 84.481.907 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 40.529.448 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 108 del 2009.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.804.039 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 108 del 2009.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 26.833.717 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 2009, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 5.156.192 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata Althea, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 108 del 2009.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 169.596 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 108 del 2009.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 131.382 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 108 del 2009.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 36.522 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 2, comma 8, della legge n. 108 del 2009.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 84.068 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD Congo, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge n. 108 del 2009.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 41.348 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 108 del 2009.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 84.304 per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 108 del 2009.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 219.607 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 108 del 2009.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 33.324 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e la spesa di euro 4.707.722 per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 2, comma 13, della legge n. 108 del 2009.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 4.310.077 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 2, comma 14, della legge n. 108 del 2009.
15. E' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 23.788 per la cessione e posa in opera, a titolo gratuito, a cura del Ministero della difesa, di materiali di addestramento a favore delle Forze armate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.250.963 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 16, della legge n. 108 del 2009.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 427.060 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, della legge n. 108 del 2009.
18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 35.020 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 19, della legge n. 108 del 2009.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 283.410 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 2, comma 20, della legge n. 108 del 2009.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.246.246 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 2, comma 21, della legge n. 108 del 2009, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 422.455 e di euro 158.856 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 22, della legge n. 108 del 2009.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 195.382 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 23, della legge n. 108 del 2009.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 42.597 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 24, della legge n. 108 del 2009.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 70.301 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 2, comma 25, della legge n. 108 del 2009.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 99.339 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 108 del 2009.
26. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 122.522 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di euro 10.025 per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 108 del 2009.



- Il testo dell'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n.
108, recante «Proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, e' il seguente:
«Art. 2 (Missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia). - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro
213.264.121 per la proroga della partecipazione di
personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate
International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
Afghanistan, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 101.078.918 per
la proroga della partecipazione del contingente militare
italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all' art. 3, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 12.219.154 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di
cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 65.422.832 per la
proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni nei Balcani, di cui all'art. 3, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, di
seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal
Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission
in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 11.030.043 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'art. 3,
comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 341.973 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in
Hebron (TIPH 2), di cui all'art. 3, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 264.918 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art.
3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 75.413 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel
Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union
Mission in Darfur (UNAMID). Il termine di cui all'art. 3,
comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12, e' prorogato fino al 31 ottobre 2009.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 179.514 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica
del Congo denominata EUPOL RD Congo, di cui all'art. 3,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 83.373 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all' art. 3,
comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 669.991 per la
prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all' art. 3, comma 12, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 442.817 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia,
denominata EUMM Georgia, di cui all'art. 3, comma 13, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 19.232.095 per la
proroga della partecipazione di personale militare
all'operazione militare dell'Unione europea denominata
Atalanta, di cui all'art. 3, comma 14, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2009, n. 12, e la spesa di euro 9.524.197
per la partecipazione all'operazione della NATO per il
contrasto della pirateria.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 10.462.401 per
l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti,
in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni
in Afghanistan e in Iraq, di cui all'art. 3, comma 15, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
15. (Omissis).
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 2.098.229 per la
prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all'art. 3, comma 20, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 458.590 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione denominata European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 84.370 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione denominata United Nations Mission in
Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 3, comma 21, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
18. (Omissis).
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 22.630 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione in Palestina, denominata European Union
Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL
COPPS), di cui all'art. 3, comma 23, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2009, n. 12.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 492.409 per la
proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei
carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in
Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission
(EUPM), di cui all'art. 3, comma 24, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2009, n. 12.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 2.696.923 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'art.
3, comma 25, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12, e per garantire la manutenzione ordinaria e
l'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo
italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di
cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la
Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per
fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e
della tratta degli esseri umani.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 959.596 e di euro
339.737 per la proroga della partecipazione di personale
del Corpo della guardia di finanza alle missioni in
Afghanistan, denominate International Security Assistance
Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'art. 3, comma
26, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 421.323 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
all'art. 3, comma 27, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 36.084 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di
assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in
Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art. 3, comma 28, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 146.336 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze
denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs)
costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di
cui all'art. 3, comma 30, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 193.564 per la
proroga della partecipazione di sei magistrati collocati
fuori ruolo, personale del Corpo della polizia
penitenziaria e personale amministrativo del Ministero
della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui
all'art. 3, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12.
27. (Omissis).
28. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° luglio 2009 e
fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 247.055 per la
proroga della partecipazione di personale appartenente alla
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla
missione ISAF in Afghanistan, di cui all'art. 3, comma 32,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e la
spesa di euro 20.213 per la proroga della partecipazione di
personale appartenente al corpo militare dell'Associazione
dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta
alla missione Joint Enterprise nei Balcani, di cui all'art.
3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12.».



 
Art. 3
Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108.
2. Al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico, relativamente all'impiego in missioni internazionali o in altre situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, (( previo consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, )) i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento puo' contenere anche il consenso del militare per la donazione degli organi. (( Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalita' di accesso selettivo ai dati, nonche' le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati. ))
3. All'articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «ai figli superstiti» sono inserite le seguenti: «, ai genitori,».
(( 3-bis. All'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito ad eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, e' attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di eta' previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». ))

4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ai sensi dell'articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non impegnate al 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2010.
5. L'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilita' o indirette.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.
7. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonche' dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al 30 luglio 2011.
(( 7-bis. All'articolo 9, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le parole: «confronti e» sono inserite le seguenti: «, con esclusione del personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero,».
7-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, e destinate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.
7-quater. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010». All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2010 e per il 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, per il 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ))




- Il testo dell'art. 3, commi da 1 a 9, della legge 3
agosto 2009, n. 108, recante «Proroga della partecipazione
italiana a missioni internazionali», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, e' il
seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di personale). - 1.
Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi
interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale per fine missione, al
personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
alla presente legge e' corrisposta, al netto delle
ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere
fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di
seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali:
a) nella misura del 98 per cento al personale che
partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force
Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2,
EUBAM Rafah;
b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle
missioni ISAF ed EUPOL Afghanistan, UNIFIL, compreso il
personale facente parte della struttura attivata presso le
Nazioni Unite, nonche' al personale impiegato negli Emirati
Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unita'
di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat;
c) nella misura intera al personale che partecipa
alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione
dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU,
UNAMID, EUPOL RD Congo, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna,
EUPM, nonche' al personale impiegato presso il Military
Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ
Tirana;
e) nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera
incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata
sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al
personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento
economico corrisposto al personale che partecipa alle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all' art. 2, comma 11, non si applica l'art. 28, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si
applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui
all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 50 per
cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si
applica l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre
2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente articolo,
in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se
piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma,
della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio
permanente o volontari in ferma breve trattenuti in
servizio, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si
applicano l'art. 19, primo comma, del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'art. 51,
comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con
contratto individuale nelle missioni internazionali di cui
alla presente legge, conserva il trattamento economico
fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e
alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del
trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi,
le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo
svolgimento delle missioni internazionali e per le
attivita' di concorso con le Forze di polizia di cui alla
presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni.
7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto
dall'art. 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono
essere richiamati in servizio a domanda, secondo le
modalita' di cui all' art. 25 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli
ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei
limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle
disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui alla presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso degli interessati, per
un massimo di sei mesi.
9. Al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.».
- Il testo dell'art. 66, comma 8, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio
2005, e' il seguente:
«8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono
essere realizzate anche con modalita' elettroniche e
contenere le funzionalita' della carta nazionale dei
servizi per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.».
- Il testo dell'art. 2, comma 78, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», pubblicata nella supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre
2007, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa
di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano
impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni
di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti,
nonche' al personale civile italiano nei teatri di
conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul
territorio nazionale, che abbiano contratto infermita' o
patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo
di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione
nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti
prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al
coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori,
nonche' ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali
patologie, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per ciascun anno del triennio 2008-2010.».
- La legge 27 febbraio 1989, n. 79, recante «Nuove
norme in materia di permanenza in servizio dei militari
iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o
civile», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7
marzo 1989.
- Il testo dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 31 dicembre 2008, e' il seguente:
«3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione
dell'art. 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del
2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in
bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo.».
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto
2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e delle stragi di tale matrice», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2004, e' il
seguente:
«2. Per quanto non espressamente previsto dalla
presente legge si applicano le disposizioni contenute nella
legge 20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del
comma 6.».
- Il testo dell'art. 82, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2000, e' il seguente:
«4. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale
elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, ai superstiti di atti di
terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano
subito una invalidita' permanente non inferiore all'80 per
cento della capacita' lavorativa o che comunque abbia
comportato la cessazione dell'attivita' lavorativa, sono
soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento
previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I
benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990,
spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo,
in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6
della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti
in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o
infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e
non a carico.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la
proroga della partecipazione italiana ad operazioni
militari internazionali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2002, e' il seguente:
«Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
personale militare che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale in servizio e non puo'
partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto
impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3,
ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per
attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato
d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo
restando il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato
domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore
del concorso e previo superamento del relativo corso ove
previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la
stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per
il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.».
- Il testo dell'art. 9, comma 8, della legge 3 agosto
2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto
2007, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«8. I soggetti interessati devono essere informati
della necessita' dell'accertamento nei loro confronti e,
con esclusione del personale per il quale il rilascio
costituisce condizione necessaria per l'espletamento del
servizio istituzionale nel territorio nazionale e
all'estero, possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e
all'esercizio delle funzioni per le quali esso e'
richiesto.».
- Il testo dell'art. 1, comma 562, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2005, e' il seguente:
«562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006.».
- Il testo dell'art. 34, comma 1, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 2 ottobre 2007, e' il seguente:
«1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari
superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della
criminalita' organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono
corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5,
della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno
compensate le somme gia' percepite. L'onere recato dal
presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per
l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2
milioni di euro a decorrere dal 2009.».
- Il testo dell'art. 4, comma 11, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2009, n. 12, recante «Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre
2008, come modificata dalla presente legge, e' il seguente:
«11. A decorrere dall'anno 2010, al personale civile
del Ministero della difesa comandato in missione fuori
della ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio
non si applica l'art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per la finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 100.000.».



 
Art. 4
Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.
(( 1-bis. Gli accertamenti, i rilievi descrittivi o fotografici od ogni altra operazione tecnica disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le missioni militari all'estero e sottoposti a sequestro devono essere considerati urgenti e, pertanto, devono essere effettuati entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto sequestro. Il termine di cui al primo periodo puo' essere prorogato per ulteriori dieci giorni con decreto motivato del pubblico ministero.
1-ter. Se il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 359 del codice di procedura penale, si avvale di un consulente per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1-bis, assegna al consulente un termine di quindici giorni per il compimento di tutte le attivita' che richiedono la disponibilita' del mezzo militare in sequestro e ordina il dissequestro all'esito delle medesime operazioni. Il termine di cui al primo periodo e' prorogabile per ulteriori quindici giorni con decreto motivato del pubblico ministero.
1-quater. Nel caso di compimento di accertamenti tecnici irripetibili previsti dall'articolo 360, comma 4, del codice di procedura penale, l'udienza prevista dagli articoli 401 e seguenti del codice di procedura penale si considera a trattazione prioritaria ai sensi dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
1-quinquies. Gli atti e i provvedimenti concernenti il sequestro dei mezzi di cui al comma 1-bis sono trasmessi con modalita' telematica.
1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.
1-octies. All'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole: «e 112» sono sostituite dalle seguenti: «112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma». ))




- Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, come modificato dal decreto-legge 15 giugno
2009, n. 61, recante «Disposizioni urgenti in materia di
contrasto alla pirateria», convertito dalla legge 22 luglio
2009, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177
del 1° agosto 2009, e' il seguente:
«Art. 5 (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
dell'art. 12 del codice di procedura penale, se commessi a
danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto
mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree
in cui si svolge la missione di cui all'art. 3, comma 14,
sono puniti ai sensi dell'art. 7 del codice penale e la
competenza e' attribuita al tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di
interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione
dell'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 9, commi 5 e
6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli
stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere
ristretti in appositi locali del vettore militare.
6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria
puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore,
all'esercente ovvero al proprietario della nave o
aeromobile catturati con atti di pirateria.
6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per
l'esercizio della giurisdizione si applicano le
disposizioni contenute negli accordi internazionali. In
attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio,
del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure
previste dall'art. 2, primo paragrafo, lettera e), della
citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore
militare delle persone che hanno commesso o che sono
sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo
strettamente necessario al trasferimento previsto dall'art.
12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se
previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria,
e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere
altresi' adottate se i predetti accordi sono stipulati da
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data della
sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le
comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.».
- Il testo degli articoli 359 e 360, comma 4, del
codice di procedura penale e' il seguente:
«Art. 359 (Consulenti tecnici del pubblico ministero).
- 1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti,
rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni
altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche
competenze, puo' nominare e avvalersi di consulenti, che
non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente puo' essere autorizzato dal pubblico
ministero ad assistere a singoli atti di indagine.».
«Art. 360 (Accertamenti tecnici non ripetibili). -
1.-3. (Omissis).
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la
persona sottoposta alle indagini formuli riserva di
promuovere incidente probatorio [c.p.p. 392], il pubblico
ministero dispone che non si proceda agli accertamenti
salvo che questi, se differiti, non possano piu' essere
utilmente compiuti.».
- Gli articoli 401 e seguenti del codice di procedura
penale disciplinano l'udienza di incidente probatorio.
- Il testo dell'articolo 132-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e' il seguente:
«Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e
trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli
di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata
la priorita' assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'art.
407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di
criminalita' organizzata, anche terroristica;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in
violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia
di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche
per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato e' stato
sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto,
ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la
cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva,
ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo
e con giudizio immediato.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i
provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la
rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la
trattazione prioritaria.».
- Il testo dell'art. 260, primo comma, del codice
penale militare di pace, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 260 (Richiesta di procedimento). - I reati
preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo
comma, e 167, terzo comma, sono puniti a richiesta del
Ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se piu'
sono i colpevoli e appartengono a Forze armate diverse, a
richiesta del Ministro da cui dipende il piu' elevato in
grado, o, a parita' di grado, il piu' anziano.».



 
Art. 5
Disposizioni in materia contabile

1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in presenza di situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le somme iscritte in bilancio nelle missioni «Difesa e sicurezza del territorio», programmi «Missioni militari di pace (( nonche' quelle di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) )) », in applicazione del presente decreto, non impegnate al 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2010.
4. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa del personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione del Comando generale del medesimo Corpo possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalita' attuative.



- Il testo dell'art. 3, comma 82, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre
2007, e' il seguente:
«82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le
amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni
di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90
per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate
per l'anno finanziario 2007.».
- La legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme
sul controllo dell'esportazione, importazione e transito
dei materiali di armamento», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990.



 
Art. 6
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 187.307.483 per l'anno 2009, si provvede:
a) quanto a euro 181.864.478, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 2, comma 8, della legge 3 agosto 2009, n. 108, allo scopo intendendosi ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



- Il testo dell'art. 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2006, e' il seguente:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
- Il testo dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2009, n. 12, recante «Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre
2008, e' il seguente:
«8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 5.573.720 per la
partecipazione di personale militare alla missione delle
Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan,
denominata United Nations/African Union Mission In Darfur
(UNAMID), di cui all'art. 3, comma 8, del decreto-legge n.
8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
45 del 2008.».
- Il testo dell'art. 2, comma 8, della legge 3 agosto
2009, n. 108, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 2.



 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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