Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2009 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 novembre 2009, n. 170
Testo del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 277 del 27 novembre 2009), coordinato con la legge di conversione 21 dicembre 2009, n. 190 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.».

Art. 1
1. E' abrogato l'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.
2. Sono nulli gli effetti eventualmente prodotti dall'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nel periodo di vigenza della norma medesima.
(( 2-bis. Fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 94 - del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.
2-ter. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))




Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidenete
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo
fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla
legge di conversione, che di quelle modificate dal decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni
((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, delle legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante:«Disposizioni
urgenti per garantire la continuita' del servizio
scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. All'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124, dopo il comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per
il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e
3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione
del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso
di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
e sulla base delle graduatorie previste dalla presente
legge e dall'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni".
1-bis. In attuazione del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del
conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la
casella di posta elettronica certificata.
2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 e al
fine di assicurare la qualita' e la continuita' del
servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico
2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella
legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi
relativi al conferimento delle supplenze al personale
docente e al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le
supplenze per assenza temporanea dei titolari, con
precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle
graduatorie di istituto, al personale inserito nelle
graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, ed al personale ATA inserito
nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento, gia' destinatario
di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine
delle attivita' didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009
o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico,
attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di
almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare
per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di
contratto per carenza di posti disponibili, non sia
destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non
risulti collocato a riposo.
3. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in
collaborazione con le regioni e a valere su risorse
finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime,
progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che
prevedano attivita' di carattere straordinario, anche ai
fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da
realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei
lavoratori precari della scuola di cui al comma 2,
percettori dell'indennita' di disoccupazione, cui puo'
essere corrisposta un'indennita' di partecipazione a carico
delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 e' riconosciuta
la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini
dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad
esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie
permanenti di cui al citato art. 554 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il
termine di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, e' prorogato al 31 agosto
2010.
4-ter. La lettera c) del comma 605 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
si interpreta nel senso che nelle operazioni di
integrazione e di aggiornamento delle graduatorie
permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, e' consentito ai docenti che ne fanno
esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella
provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle
suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e
2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di
altre province dopo l'ultima posizione di terza fascia
nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette
graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e
2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1,
comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004,
e' improntato al principio del riconoscimento del diritto
di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia
prescelta in occasione dell'integrazione e
dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e
2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il
riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione
nella graduatoria.
4-quater. Nelle operazioni di integrazione e di
aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'art.
1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato art.
1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1°
settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e
2010-2011, non e' consentito modificare la scelta gia'
precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del
punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o piu'
specifiche graduatorie.
4-quinquies. A decorrere dall'anno scolastico
2010-2011, non e' consentita la permanenza nelle
graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno gia'
stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi
tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.
4-sexies. Restano validi, secondo quanto gia' stabilito
dall'art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, l'abilitazione all'insegnamento e il
diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai
docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell'art.
2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, purche'
in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data
di cui al citato art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge n.
207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
14 del 2009. I docenti di cui al periodo precedente sono
inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
4-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con
contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la
scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali
indetti con i decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005
e n. 85 del 18 novembre 2005, ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e' titolo
valido per la partecipazione a tutte le procedure di
mobilita' professionale previste dalla normativa vigente.
4-octies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i
docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici
previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, all'atto della richiesta di
inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da
quella di residenza, trasmettono alle autorita' scolastiche
della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere
inseriti la certificazione medica originale comprovante le
condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire
dei benefici medesimi. Per il personale gia' inserito nella
graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la certificazione e' trasmessa nei
termini stabiliti dal regolamento di cui al comma
4-undecies.
4-novies. A decorrere dallo stesso anno scolastico
indicato al comma 4-octies, i dirigenti scolastici che
conseguono la nomina in regione diversa da quella di
residenza trasmettono la documentazione di cui al medesimo
comma 4-octies all'ufficio scolastico regionale competente.
4-decies. Sulla base della certificazione di cui ai
commi 4-octies e 4-novies, le autorita' scolastiche,
qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi
a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla
sussistenza delle condizioni personali o familiari che
danno diritto a fruire dei benefici previsti dalle citate
norme; questi ultimi sono svolti presso un'unita' sanitaria
locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione
ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal
regolamento di cui al comma 4-undecies.
4-undecies. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni
necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da
4-octies a 4-decies.
4-duodecies. All'art. 427, comma 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che
il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche
professionali deve possedere le conoscenze linguistiche
necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo'
limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'art.
3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai soli
fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di
lingua tedesca della provincia di Bolzano».
4-terdecies. Al fine di favorire l'occupazione e la
formazione, nonche' la ricollocazione dei soggetti titolari
dei contratti di cui al comma 14-bis dell'art. 4 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, e dei soggetti di cui al comma 2 del
presente articolo, all'art. 19, comma 4, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "banca
dati" sono inserite le seguenti: "nella quale confluiscono
tutti i dati disponibili relativi ai percettori di
trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra
informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti
e"; dopo le parole: "e successive modificazioni," sono
inserite le seguenti: "le regioni, il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, la societa' Italia
lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori" e le parole: ", e provvede"
sono sostituite dalle seguenti: ". L'INPS provvede altresi'
al monitoraggio".
4-quaterdecies. Per i fini di cui al comma 4-terdecies,
al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi l e 2 dell'art. 8 sono abrogati;
b) all'art. 15, comma 4, lettera a), il numero 3) e'
sostituito dal seguente:
"3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione
e alla diffusione dei dati che permettono la massima
efficienza e trasparenza del processo di incontro tra
domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli
strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la
diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai
fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro".
4-quinquiesdecies. (Abrogato).
4-sexiesdecies. Dall'attuazione del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».



 
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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