Gazzetta n. 298 del 23 dicembre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2009, n. 186
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, concernente il compenso spettante ai tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche.


ILPRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, demanda alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, prevedendo, altresi', che le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e riscossione delle stesse tasse automobilistiche;
Visto l'articolo 17, comma 11, della stessa legge n. 449 del 1997, che attribuisce ai tabaccai la possibilita' di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto l'articolo 31, comma 42 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che estende la possibilita' di riscuotere le tasse automobilistiche anche alle agenzie di pratiche auto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
Visto l'articolo 17, comma 12, della stessa legge n. 449 del 1997, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, concernente «Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali»;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che esclude dagli effetti sospensivi ivi previsti gli adeguamenti giustificati dall'esigenza del recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1 . All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, le parole: «lire 3000», sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,87» e le parole «o l'equivalente in euro» sono soppresse;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza, registro n. 11, foglio n. 34



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, commi 10, 11 e 12, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica», e' il seguente:
«Art. 17 (Disposizioni tributarie in materia di
veicoli). - 1.9. (Omissis).
10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione,
l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione
delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo
alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati
alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con
separato decreto e' approvato lo schema tipo di convenzione
con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante
procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e
riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione
coattiva e' svolta a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
11. I tabaccai possono riscuotere le tasse
automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione
tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle
finanze. Tale convenzione disciplina le modalita' di
collegamento telematico con il concessionario della
riscossione e di riversamento al concessionario stesso
delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai
tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonche' le
garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento
dell'attivita'.
12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, tenuto conto delle previsioni del
comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, e' disciplinato in modo uniforme il rapporto
tra i tabaccai e le regioni.».
- Il testo dell'art. 31, comma 42, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo, e' il seguente:
«42. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8
agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse
automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione
tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.».
- Il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre
1998, n. 418, reca: «Regolamento recante norme per il
trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle
funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero,
rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche
non erariali.», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 5 dicembre 1998, n. 285.
Nota al sesto capoverso:
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), e'
il seguente:
«Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). - 1. Al
fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei
cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre
2009, e' sospesa l'efficacia delle norme statali che
obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti
aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o
tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al
recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e
per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori
dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali
adeguamenti in diminuzione. Per il settore autostradale e
per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano
le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto
riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza
degli enti territoriali l'applicazione della disposizione
di cui al presente comma e' rimessa all'autonoma decisione
dei competenti organi di Governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validita' delle
previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali
vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi
tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009
e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28
febbraio 2009, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, sono approvate misure finalizzate a creare le
condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di
investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti
convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi'
sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo
sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1°
gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'art. 1, comma 1021,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'art. 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8
aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di
entrata in vigore del presente decreto» e' aggiunto il
seguente periodo: «Le societa' concessionarie, ove ne
facciano richiesta, possono concordare con il concedente
una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale
delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale
fissa, per l'intera durata della convenzione,
dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli
investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la
specifica copertura degli investimenti di cui all'art. 21,
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche'
dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva
approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto
2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso
il parametro X della direttiva medesima.».
6. All'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono
soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c) -.
6-bis. All'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il
concessionario provvede a comunicare al concedente, entro
il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che
intende applicare nonche' la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato
puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla
correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi
inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione
e che siano state formalmente contestate dal concessionario
entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'art. 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, come modificato dall'art. 2, comma 85, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286e
successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei
prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura
dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo
alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro
il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri
competenti le proposte necessarie per assicurare, in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi
derivanti dalla predetta diminuzione.
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessita'
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'art. 14, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta eccezione per
47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad
essere destinati alle finalita' di cui al citato art. 2,
comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. Nella
eventualita' che gli oneri eccedano le risorse di cui al
precedente periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica ed
il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a
carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad
alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore
elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie
per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la
fornitura di energia elettrica e il diritto alla
compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al
comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con
almeno quattro figli a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000
euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica
internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei
prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori
oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo
dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, conforma la
disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi
di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla
lettera a), ai seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato, al termine
del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da
b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul
mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e
accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza
per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi fino al
completo soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito, in sede di prima applicazione del
presente articolo, un mercato infragiornaliero
dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di
aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato
del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi
di dispacciamento di cui alla lettera d) con la
partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato
infragiornaliero il prezzo dell'energia sara' determinato
in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e
quantita';
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di
comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri
provvedimenti delle autorita', il Gestore del mercato
elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo
massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti
abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e
indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
dispacciamento, la cui gestione e' affidata al
concessionario del servizio di trasmissione e
dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del
sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che
ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una
valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I
servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso
l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori
abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il
prezzo dell'energia sara' determinato in base ai diversi
prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente
abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di
dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi
piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale,
del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il
mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera
d), favorendo una maggiore flessibilita' operativa ed
efficienza economica attraverso un meccanismo di
negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
considerazione di proposte di intervento da essa segnalate
al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con
meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle
zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia,
che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere,
altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso
interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per
promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie
del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o
piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale
riguardo, potranno essere in particolare adottate misure
con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali
europei dell'energia elettrica, anche attraverso
l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di
trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari
dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di
lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione
degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado
di integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui
al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le
proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento
di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di
impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il
fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati
sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in conformita' ai principi di cui alla
presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei
mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri
per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in
particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi
di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
si verificano le condizioni di seguito descritte, gli
impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema
elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento
dell'efficienza del mercato dei servizi per il
dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo
di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la
stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti
finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito il
concessionario dei servizi di trasmissione e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non
piu' di tre macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la
relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
13-bis. Per agevolare il credito automobilistico,
l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel
pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo
prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro.
La cancellazione di tali ipoteche e' esente dall'imposta
provinciale di trascrizione.».
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1, comma 1.
- Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n.
11, recante regolamento recante disciplina uniforme del
rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla
riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 5 (Compenso per la prestazione del servizio). -
1. Il tabaccaio autorizzato esige dal contribuente per ogni
operazione di riscossione, indipendentemente dall'importo
della stessa, la somma di € 1,87, comprensiva dei costi
relativi.».



 
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