Gazzetta n. 280 del 1 dicembre 2009 (vai al sommario)
LEGGE 12 novembre 2009, n. 175
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:

ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006.
 
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
 
ART. 3.
(Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 7.615 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

La Russa, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1756):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro della difesa (La Russa) il 5 agosto 2009.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'11 settembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 16, 23 e 30 settembre 2009.
Esaminato in aula ed approvato il 30 settembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 2765):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 ottobre 2009 con pareri delle commissioni I, II, IV e V.
Esaminato dalla III commissione il 14 ed il 21 ottobre 2009.
Esaminato in aula il 26 ottobre 2009 ed approvato il 28 ottobre 2009.
 
Allegato

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA SULLA
COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA"

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova di seguito denominati congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte": - riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; - considerando gli storici cambiamenti avvenuti in Europa e convinti che l'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa, la Carta di Parigi ed i Documenti di Vienna del 1994, nonche' gli altri importanti documenti della OSCE contribuiscono notevolmente al raggiungimento dello scopo comune di rafforzare la sicurezza e stabilita' in Europa; - desiderando rafforzare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi, i loro popoli e il personale militare delle Forze Armate della Repubblica Italiana e l'Armata Nazionale della Repubblica di Moldova; - desiderando accrescere la cooperazione tra i loro Ministeri della Difesa; - riconoscendo l'importanza delle discussioni sulla sicurezza e la stabilita' internazionali, sulle strategie di difesa e sui programmi di sviluppo nel settore della difesa per il mantenimento della della pace; - convinti che la cooperazione bilaterale nel campo della difesa contribuira' a migliorare la comprensione reciproca sulle questioni militari e a consolidare le rispettive capacita' difensive; hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE
Le Parti agiranno in conformita' alle rispettive legislazioni interne e agli impegni internazionali assunti al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio della reciprocita'.

ARTICOLO 2
ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE
L'organizzazione e la promozione delle attivita' per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa della Repubblica di Moldova. Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Chisinau, allo scopo di elaborare e concordare eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e l'Armata Nazionale della Repubblica di Moldova. Attivita', modi, tempi e luoghi saranno specificati nel Programma summenzionato.

ARTICOLO 3
CAMPI DI COOPERAZIONE
La cooperazione fra le Parti puo' comprendere i seguenti campi: a. sicurezza e politica di difesa; b. peace-keeping e operazioni umanitarie; c. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti; d. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unita' militari, gestione del personale; e. formazione e addestramento; f. questioni relative alla polizia militare; g. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari; h. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai relativi Ministeri della Difesa; i. logistica per la difesa; j. Medicina, sport, storia militare e diritto. La cooperazione militare puo' non essere limitata ai campi sopra menzionati. Le Parti potranno individuare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4
FORME DELLA COOPERAZIONE
La cooperazione fra le Parti puo' svilupparsi nelle seguenti forme: a. incontri e scambi di visite dei Ministri della Difesa, Comandanti in capo, loro loro sostituti e altri funzionari autorizzati dalle Parti; b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti; c. organizzazione e svolgimento di attivita' addestrative, corsi ed esercitazioni; d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; e. contatti fra istituzioni militari similari; f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze e corsi; g. visite a navi e aerei ed altre strutture militari; h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche; i. scambi di attivita' culturali e sportive.

ARTICOLO 5
ASPETTI FINANZIARI
Le Parti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attivita' di cooperazione sulla base del principio di reciprocita'. La Parte Inviante paghera', per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione. La Parte Ricevente sosterra' le spese relative al trasporto locale, a partire dalla localita' d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonche' quelle relative alle attivita' che organizzera'. I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti. In particolare: - la Parte Ricevente provvedera' alle cure mediche d'emergenza; - la Parte Inviante provvedera' all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonche' alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo. Tale principio generale di reciprocita' non sara' applicato nei riguardi di gruppi composti da piu' di 10 persone. Le modalita' di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco accordo delle Parti. Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti.

ARTICOLO 6
RISARCIMENTO DEI DANNI
Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione sara' pagato alla Parte Inviante. Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti Contraenti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.

ARTICOLO 7
GIURISDIZIONE
Le Autorita' del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione. Tuttavia, le Autorita' del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle Forze Armate della Repubblica Italiana e i membri dell'Armata Nazionale della Repubblica di Moldova nei seguenti casi: - le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine; - le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio. Nell'ipotesi di cui alla lettera b., le Autorita' del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che e' loro attribuita in priorita', notificandolo alle Autorita' del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

ARTICOLO 8
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
Tutte le informazioni, i documenti e i materiali classificati, scambiati tra le Parti e le loro industrie sulla base del presente Accordo, saranno protetti in conformita' alle leggi ed ai regolamenti nazionali delle Parti che li hanno originati. Ciascuna delle Parti trattera' tutte le informazioni, documenti e materiali classificati in conformita' alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adottera' tutte le misure necessarie affinche' tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte che le ha originate. Ai fini del presente Accordo: - per "informazione classificata" si intende ciascun documento o materiale di cui ai successivi punti o qualsiasi atto, informazione, attivita' ed ogni altra cosa a cui sia stata applicata una classifica di segretezza; - per "documento classificato" si intende ogni informazione classificata senza riguardo alla sua forma, scritta o stampata, con l'inclusione di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, appunti, riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, registrazioni magnetiche o elettroniche o video di qualsiasi forma; - per "materiale classificato" si intende qualsiasi oggetto o parte di esso, prototipo, equipaggiamento, armamento, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato con una classifica di segretezza. Per Io scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti hanno concordato le equivalenti Classificazioni di Sicurezza, di seguito riportate:
Per la Repubblica Italiana

SEGRETISSIMO
SEGRETO
RISERVATISSIMO
RISERVATO

Corrispondenza in lingua inglese
TOP SECRET
SECRET
CONFIDENTIAL
RESTRICTED

Per la Repubblica di Moldova
DE IMPORTANTA'
DEOSEBITA'
STRICT SECRET
SECRET
Le Parti garantiscono che i documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio, saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente ed entro i limiti concordati da entrambe le Parti. Non e' permessa la trasmissione a Parti terze di informazioni, documenti, dati tecnici, e materiali, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte cedente. Per Parta terza si intende uno Stato o Organizzazione Internazionale che non e' parte di questo Accordo e non risponde ai requisiti per l'accesso alle informazioni classificate, incluso il principio del "bisogno di sapere". Il trasferimento di informazioni classificate tra le Parti potra' avvenire solamente attraverso canali govemativi o canali approvati dai competenti Organi nazionali per la Sicurezza delle due Parti.

ARTICOLO 9
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolvere le controversie tramite consultazioni o negoziati bilaterali e, se necessario, per mezzo dei canali ufficiali.

ARTICOLO 10
DURATA, EMENDAMENTI E TERMINE
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. Questo Accordo potra' essere emendato in qualsiasi momento, tramite Scambio di Note. Gli eventuali emendamenti entreranno in vigore secondo le procedure all'uopo previste. Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e potra' essere automaticamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti non informi l'altra per iscritto dell'intenzione di denunciarlo; in tal caso esso cessera' i suoi effetti sei mesi dopo che tale notifica e' stata ricevuta. In caso di denuncia, le Parti faranno ogni sforzo per completare le attivita' non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 6 dicembre '06 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, moldova e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, fara' fede la versione in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MOLDOVA
(firma)
Parte di provvedimento in formato grafico
 
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