Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2009 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 novembre 2009
Testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2009), coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee».

Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
- Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui al comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.»;
b) all'articolo 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.».



Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
agosto 2003, n. 182, supplemento ordinario, cosi' come
modificato dalla presente legge cosi' recita:
«Art. 5 (Raccolta). - 1. Il veicolo destinato alla
demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di
raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende
cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, puo'
essere consegnato al concessionario o al gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per
la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora
detto concessionario o gestore intenda accettarne la
consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di
rottamazione di cui al comma 6.
2. A partire dalle date indicate all'art. 15, comma 5,
la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta,
effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1,
avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del
valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi
i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo
dal Pubblico registro automobilistico, di seguito
denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello
stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla
concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o
all'automercato.
3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i
veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove
sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di
rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad
eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un
consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando,
direttamente o indirettamente, su base individuale o
collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente
distribuiti sul territorio nazionale.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto
stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il
ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si
applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti
essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il
catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in
origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla
demolizione, il concessionario o il gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato
rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di
raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di
rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV,
completato della descrizione dello stato del veicolo
consegnato nonche' dell'impegno a provvedere alla
cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore
della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
effettua, con le modalita' di cui al comma 8, detta
cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della
ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe,
del certificato di proprieta' e della carta di circolazione
relativi al veicolo.
7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro
di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il
titolare del centro rilascia al detentore del veicolo,
apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti
di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello
stato del veicolo consegnato, nonche' dall'impegno a
provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del
veicolo.
8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso
avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
raccolta ovvero del concessionario o del gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato,
senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso
veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e
consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del
certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore
o titolare restituisce il certificato di proprieta', la
carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori
uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo
fuori uso puo' essere cancellato da P.R.A. solo previa
presentazione della copia del certificato di rottamazione.
9. Il titolare del centro di raccolta procede al
trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal
PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e
consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo
fuori uso sono annotati dal titolare del centro di
raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa
costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di
entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita'
alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e'
soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro
luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'art.
159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel
caso di demolizione ai sensi dell'art. 215, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui
ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso
dalla responsabilita' penale, civile e amministrativa
connesse alla proprieta' e alla corretta gestione del
veicolo stesso.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati
membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla
Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul
territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o
non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per
occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del
codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui
al comma 1 nei casi e con le modalita' stabiliti in
conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione,
di cui alle legge 5 febbraio1992, n. 122, e successive
modificazioni, devono consegnare, ove cio' sia tecnicamente
fattibile, ad un centro di raccolta di cui al comma 3,
direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei
gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore
autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i
pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle
riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e'
previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di
raccolta».
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
agosto 2003, n. 183, supplemento ordinario, cosi' come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 10 (Informazioni per la demolizione e codifica).
- 1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi
dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a
disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le
informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o
su supporto informatico, richieste dai gestori degli
impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni
devono consentire di identificare i diversi componenti e
materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze
pericolose in esso presenti.
1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti
in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il
produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione
dei centri di raccolta di cui all'art. 3, comma 1, lettera
p), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo
stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono
essere reimpiegati».
2. Abrogato.
3. Il produttore del veicolo, in accordo con il
produttore di materiali e di componenti, utilizza, per
detti materiali e componenti, le norme di codifica previste
dalla decisione 2003/138/CE.».



 
Art. 2 Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria -
Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative
all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva
2004/49/CE
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorita' competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero.»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:
a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000;
b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;
c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;
d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione.».
2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e nel limite del numero di unita' di personale compatibile con l'applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'ambito delle suddette risorse, fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalita', i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonche' l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera e' approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «paragrafi 2, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafi 2, 4 e 5».
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE
del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07
1. All'articolo 38, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».
2. All'articolo 38, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».
3. L'articolo 34, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' abrogato.
4. All'articolo 49, comma 2, lettera e), del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «ne' si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono soppresse.
4-bis. All'articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «l'offerta», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il contratto».
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
 
Art. 3 bis Attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26
giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009
1. Nelle more della piena attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, dall'anno 2009 e' autorizzata l'implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, nelle more dell'organico recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonche' allo scopo di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull'attivita' di pesca attraverso l'accrescimento, sul piano operativo, della capacita' dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare, dall'anno 2009 e' autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per l'implementazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita' di cui ai medesimi commi, cui affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1º ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' le risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data del 1º ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3 ter

Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia
di concessioni autostradali - Societa' miste ANAS-regioni

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 289 e' sostituito dal seguente:
«289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni».
2. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici gia' costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, commi 289 e 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 
Art. 3 quater Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi
energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonche' di motori
elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati
1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2010, i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalita' di applicazione della citata direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005.
3. All'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso.
4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 163 e' abrogato.
 
Art. 3 quinquies Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza
nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo
svolgimento dell'Expo Milano 2015
1. Il prefetto della provincia di Milano, quale prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l'unita' di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonche' nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.
2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Milano, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non puo' configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, ne' quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015 (GICEX), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non puo' configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, ne' quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.
4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresi' effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, e' prevista la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del presente comma ed e' prevista la costituzione, presso la prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l'applicazione del presente comma.
6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
 
Art. 4 Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per
la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle
innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente
e alla riduzione delle emissioni
1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonche' per il miglior perseguimento delle finalita' di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, sono abrogate le seguenti lettere: a-bis) e a-ter);
b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono sostituite dalla seguente: «avvio»;
c) all'articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono sostituite dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8»;
d) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e aggiornamenti»;
e) all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: «nell'anno solare precedente», sono inserite le seguenti: «e annota sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione il valore complessivo delle emissioni indicate nella dichiarazione medesima»;
f) all'articolo 20, comma 8, la parola: «assegnate» e' sostituita dalla seguente: «rilasciate»;
g) all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza di», sono inserite le seguenti: «aggiornamento della».
2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorita' competente.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica negli impianti di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valori minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 4 dell'anzidetto decreto legislativo, prevedendo l'attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualita' ambientale ai predetti impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e parametri, nonche' garantendo un approccio integrato ed una elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso.
3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque emanato.
4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le caratteristiche di qualita' ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali i termini istruttori previsti dal citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonche', per gli impianti di nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005, che hanno richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla meta'. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validita' di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.
5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresi' i coefficienti e le caratteristiche di qualita' ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11 dell'articolo 5del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; l'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono rilasciati dall'autorita' competente, previo parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validita' di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.
5-bis. All'articolo 30, comma 11, terzo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche', con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20».
 
Art. 4 bis Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante
attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui
del carico -Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia CE
del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei porti in cui l'Autorita' competente e' l'Autorita' marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresi' le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilita' ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
 
Art. 5 Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti
1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonche' per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalita' di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantita' ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantita' ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.
2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalita' di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 185 del 2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A deldecreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.
 
Art. 5 bis
Attuazione della direttiva 2004/35/CE - Procedura di infrazione n.
2007/4679, ex articolo 226 Trattato CE

1. Ai fini di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 311, al comma 2, le parole da: «al ripristino» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalita' prescritte dall'Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Quando l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante e' obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all'articolo 317, comma 5»;
b) all'articolo 311, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita' a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell'eccessiva onerosita', avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita' personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento. Il presente comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2.»;
c) all'articolo 303, al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell'articolo 315 del presente decreto;»;
d) all'articolo 317, al comma 5, alinea, le parole da: «sono versate» fino a: «della spesa» sono sostituite dalle seguenti: «affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle seguenti finalita'»;
e) all'articolo 317, il comma 6 e' abrogato.
2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33"».
 
Art. 6 Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei
prodotti alimentari
1. All'allegato 2, sezione III, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal comma 1 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, lettera a), le parole: «incluso destrosio e prodotti derivati, purche'» sono sostituite dalle seguenti: «incluso destrosio, nonche' prodotti derivati purche'»;
b) al punto 1, lettera b), le parole: «a base di grano e prodotti derivati, purche'» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano, nonche' prodotti derivati purche'»;
c) al punto 6, lettera a), le parole: «grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purche'» sono sostituite dalle seguenti: «grasso di soia raffinato, nonche' prodotti derivati purche'».
2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
 
Art. 7 Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle
reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare
ostacoli all'uso e al commercio degli stessi - Procedura
d'infrazione n. 2007/4915
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, e' assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o piu' decreti da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.
2-bis. Al fine di dare corretta esecuzione all'obbligo di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e in coerenza con quanto definito dall'articolo 2, lettera l), della medesima direttiva, al comma 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2012».
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 8 Numero di emergenza unico europeo - Attuazione direttiva n.
2002/22/CE - Procedure d'infrazione n. 2006/2114 e 2008/2258 ex
articolo 228 TCE
1. Ai fini della realizzazione degli interventi connessi con l'implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 42 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti stati di previsione, per essere destinate alle finalita' di cui al presente articolo.
 
Art. 8 bis

Destinazione di risorse al Centro nazionale trapianti

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nell'ambito del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dal predetto articolo 22, comma 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«A valere sul fondo di cui al presente comma un importo, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui, e' destinato al Centro nazionale trapianti, al fine dell'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonche' in materia di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, e 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, in corso di recepimento».
 
Art. 9 Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante
attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.».
 
Art. 10 Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale
residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati
membri - Procedura d'infrazione n. 2008/4421
1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.».
 
Art. 11 Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in
Italia - Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16
luglio 2009, resa nella causa C-244/08
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma dell'articolo 17:
1) nel primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;
2) nel quarto periodo, dopo le parole: «soggetto non residente» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;
b) al primo comma dell'articolo 38-ter:
1) nel primo periodo, dopo le parole: «Stati membri dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;
2) il terzo periodo e' soppresso.
 
Art. 12 Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese
che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d'infrazione n.
2008/4524
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 141 e' inserito il seguente:
«141-bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresi' alle societa' residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attivita' di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni e' assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.».
 
Art. 13 Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di
consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione
n. 2004/2190
1. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita agli oli usati raccolti in Italia» sono soppresse.
2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, nel comma 5:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione.»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21.»;
b) nell'allegato I, l'aliquota relativa all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e' determinata in euro 750,00 per mille chilogrammi.
3. Limitatamente alle basi ed agli oli lubrificanti rigenerati che, alle ore zero della data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino giacenti, per fini commerciali, in quantita' complessivamente non inferiore a 1.000 chilogrammi, presso depositi commerciali nazionali e non ancora assoggettati all'imposta di consumo di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' applicata l'imposta di consumo prevista, per gli oli e le basi rigenerate, dal medesimo articolo 62 nella formulazione in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. All'articolo 236, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere i) e l) sono sostituite dalle seguenti:
«i) concordare con le imprese che svolgono attivita' di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio alla rigenerazione;
l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;»;
b) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
l-bis) "cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantita' raccolte e richieste, delle capacita' produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti gia' in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualita' idonea per il consumo;
l-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sara' erogato con riferimento alla quantita' di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualita' idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all'impresa stessa;
l-quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell'olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.».
 
Art. 14
(Soppresso).
 
Art. 15

Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia
di servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali nonche' quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.»;
a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sono determinati» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»;
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunita' europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita';
b) a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire a favore di societa' a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla societa' e di prevalenza dell'attivita' svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta ''in house'' cessano, improrogabilmente e senza necessita' di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalita' di cui alla lettera b) del comma 2;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante.
9. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.»;
e) al comma 10, nell'alinea le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» e' sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilita' interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»;
g) al comma 10, la lettera e) e' abrogata.
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprieta' pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualita' e prezzo del servizio, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalita' ed accessibilita' del servizio»
2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo e' soppresso.
2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
2-quater. All'articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente: "duecentodieci"».
 
Art. 16

Made in Italy e prodotti interamente italiani

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalita' di applicazione del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.
4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.
5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».
6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:
«49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' abrogato.
8-bis. Al fine di consentire una maggiore competitivita' dei prodotti agro alimentari italiani e sostenere il made in Italy, dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura ai sensi del regolamento emanato, previa approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le condizioni e le modalita' legate all'attivita' di smarchiatura.
2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve essere comunicata dal soggetto interessato all'organismo di controllo e non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo».
 
Art. 17

6° Censimento generale dell'agricoltura

1. In considerazione della necessita' e urgenza di far fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, e' autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.
2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalita' di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalita' di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita' di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie, le modalita' di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui e' affidata l'esecuzione dei censimenti.
3. Per le regioni individuate dal regolamento di esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione del censimento, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1 e 2, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2012.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi dell'articolo 19, comma 2. A tale fine le risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento all'ISTAT.
 
Art. 17 bis

Disposizioni in materia di fascicolo
aziendale delle imprese di pesca

1. Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli articoli 71 e 83 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, e non incorrere nelle procedure di infrazione comunitarie e nelle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 97 del medesimo regolamento, il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, relativo a ciascuna impresa di pesca deve contenere anche i dati relativi agli impianti, alle quote, alle quantita' di pescato, alle dotazioni strutturali, agli equipaggi e agli esiti dei controlli, delle ispezioni e dei pagamenti effettuati nei confronti di ciascuna impresa o beneficiario, sulla base delle disposizioni impartite dall'autorita' di audit di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del predetto regolamento (CE) n. 1198/2006».
 
Art. 18

Disposizioni in materia di prelievo mensile

1. Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita le trattenute e i versamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2009/2010 e nella misura del 10 per cento per il periodo successivo, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008.
 
Art. 19 Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi
pubblici a prevalente capitale pubblico - Decisione della
Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE
1. All'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In sede di determinazione della base imponibile, ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi, non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle societa' di cui al comma 1. Ai fini della corretta determinazione della base imponibile, gli accertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate possono essere in ogni caso integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi. In deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di tali accertamenti.».
2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate quanto ad euro 128.580.000, alla copertura dell'articolo 17 e per la parte residua sono riversate alla contabilita' speciale di cui all'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per essere destinate alle finalita' di cui al predetto articolo 13-bis, comma 8, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 19 bis Perseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' e crescita e
coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati
concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita, per assicurare il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonche' agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione.
2. Adecorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011 le certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi, previste dal decreto del Ministero dell'interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, recante le modalita' relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunita' montane, e dai successivi decreti. I dati concernenti i predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. All'articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: «Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010.».
 
Art. 19 ter
Disposizioni di adeguamento comunitario in materia
di liberalizzazione delle rotte marittime

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' trasferito a titolo gratuito, da Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del capitale sociale della:
a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla regione Campania;
b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla regione Sardegna;
c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla regione Toscana.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono posti in essere gli atti di perfezionamento del trasferimento delle societa' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. Entro i novanta giorni successivi al completamento degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2, la regione Campania cede, per il tramite della societa' Caremar, alla regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo d'azienda di tale societa' costituito dal complesso delle attivita', passivita' e risorse umane utilizzate per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino.
4. Le societa' di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le attivita' e passivita' connesse.
5. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, sotto l'aspetto contabile, non determinano sui bilanci rispettivamente della societa' Tirrenia di navigazione e della societa' Caremar riflessi di carattere economico ma solo patrimoniale.
6. Al fine di assicurare le condizioni per la migliore valorizzazione delle societa' esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, nelle more della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento del processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino a tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai commi da 16 a 18.
7. Adecorrere dal 1º gennaio 2010, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla stessa regione. Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto dei relativi statuti.
Per le regioni di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3, la gestione dei servizi di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore.
8. La Tirrenia di navigazione S.p.a. e la Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., nonche' la Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., la Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. sono privatizzate, in conformita' alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un prezzo di mercato, le quali, relativamente alle privatizzazioni realizzate dalle regioni Campania, Lazio, Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l'affidamento dei servizi marittimi sia l'apertura del capitale ad un socio privato.
9. Ai fini di cui al comma 8:
a) entro il 31 dicembre 2009:
1) e' pubblicato il bando di gara per la privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonche', per effetto dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.;
2) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a otto anni con la Tirrenia di navigazione S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);
3) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a dodici anni con la Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);
4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e di Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a.;
5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuita' territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le societa', rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti altresi' atti delle gare di cui al numero 4);
b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione di quanto disposto dal comma 3:
1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. e della societa' della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al comma 3;
2) sono approvati dalle regioni Campania e Lazio, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuita' territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le societa', rispettivamente, Caremar e quella della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al comma 3, costituenti altresi' atti delle gare di cui al numero 1).
10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati all'atto del completamento delle procedure di gara di cui al medesimo comma 9.
11. Le nuove convenzioni di cui al comma 9, stipulate sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e comunque nei limiti degli stanziamenti di cui ai commi da 16 a 18, determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonche' forme di flessibilita' tariffaria non distorsive della concorrenza. I contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuita' territoriale con le isole.
12. Le nuove convenzioni e i contratti di servizio di cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale delle singole societa' esercenti i servizi oggetto di convenzione o contratto di servizio di due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per le societa' Siremar S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a. il rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze assume le funzioni di presidente.
13. Per la privatizzazione dell'intero capitale della Tirrenia di navigazione S.p.a., che, a seguito dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, comporta altresi' la cessione dell'intero capitale sociale della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1 a 7, nonche' dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009.
14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine per il relativo esercizio e' di trenta giorni dall'avvio del procedimento.
15. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il secondo periodo e' soppresso.
16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonche' delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue:
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895;
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna: euro 13.686.441;
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana: euro 13.005.441;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania: euro 29.869.832.
17. Successivamente alla cessione alla regione Lazio del ramo d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di cui al comma 16, lettera e), sono cosi' ripartite: ramo Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.
18. Il contributo dello Stato alle regioni a copertura degli oneri di servizio pubblico sui contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15 e' incrementato, senza maggiori oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in misura parametrata al maggiore onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
19. Nell'ambito delle risorse iscritte in conto residui, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 7 milioni di euro, per l'anno 2009, e' finalizzato all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza marittima della flotta del gruppo Tirrenia.
20. Previa richiesta delle regioni interessate al processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, delibera in ordine all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, per fare fronte a specifiche criticita' nel settore del cabotaggio marittimo.
21. Al fine di garantire la continuita' territoriale con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico sono riconosciuti alle societa' oggetto del processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15 il mantenimento degli accosti gia' assegnati e la priorita' nell'assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle procedure di competenza delle Autorita' portuali e marittime e dei principi sanciti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' dal codice della navigazione.
22. All'articolo 7-sexies, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, ai dipendenti delle societa' del Gruppo Tirrenia, delle societa' da queste derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere per dodici mesi l'intero trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti».
23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a 184.942.251 euro a decorrere dal 2010, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati, pari a 181.370.249 euro annui, quanto a 3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 22.002 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 e' subordinata all'emanazione, ove occorrente, di apposite norme di attuazione.
25. L'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' l'articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
26. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono soppressi.
27. Una quota, pari a 5,6 milioni di euro, delle risorse iscritte per l'anno 2009 sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere trasferita nell'anno 2010 alla contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. E' altresi' trasferito alla citata contabilita' speciale di cui al periodo precedente, con le medesime modalita', l'importo di 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, intendendosi corrispondentemente ridotta la predetta autorizzazione di spesa.
 
Art. 19 quater Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Causa
C-561/07 - Procedura d'infrazione 2005/2433
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee l'11 giugno 2009 nella causa C-561/07, all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attivita'»;
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «aziende o unita' produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o».
 
Art. 20

Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219

1. All'articolo 100, dopo il comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' inserito il seguente:
«4-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a societa' che svolgono attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonche' dell'acquisizione da parte di tali societa' di partecipazioni in societa' affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».
 
Art. 20 bis Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui
alla direttiva 2002/58/CE
1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 130 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e' consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonche', per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalita' tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e' intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita' dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilita' e sulle modalita' di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante»;
c) all'articolo 162:
1) al comma 2-bis, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «diecimila euro»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo».
2. Il registro previsto dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 129 del medesimo codice.
3. All'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «sino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135».
4. All'articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 20 ter

Modifiche agli articoli 14 e 17
della legge 21 novembre 1967, n. 1185

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 - 1. Il passaporto ordinario e' individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.
2. Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorita' competente al rilascio del passaporto»;
b) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 - 1. Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni. La validita' del passaporto puo' essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facolta' a norma di legge.
2. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' del passaporto e' di tre anni; per i minori di eta' compresa tra tre e diciotto anni, la validita' del passaporto e' di cinque anni.
3. Incaso di urgenza ovvero in caso di impossibilita' temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, puo' essere emesso un passaporto temporaneo, di validita' pari o inferiore a dodici mesi».
 
Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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