Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 9 settembre 2009
Modifica dei PPDG 26 settembre 2007 e 26 maggio 2008 d'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio IAA di Lucca, denominato «Sportello di conciliazione».


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Visto il PDG 26 settembre 2007, modificato con PDG 26 maggio 2008 d'iscrizione al n. 15 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Lucca, con sede legale in Lucca, Corte Campana n. 10, codice fiscale n. 80004310464 e P. I.V.A. n. 00427080460, denominato «Sportello di conciliazione».
Vista l'istanza in data 8 maggio 2009, prot. DAG 10/7/2009.0091216.E, con la quale il dott. Claudio Guerrieri, nato a Lucca l'8 novembre 1941, in qualita' di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Lucca, con sede legale in Lucca, Corte Campana, n. 10 codice fiscale n. 80004310464 e P. I.V.A. n. 00427080460, ha chiesto l'inserimento di ulteriori tre nominativi nell'elenco dei conciliatori (due in via esclusiva e uno in via non esclusiva);
Considerato:
che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;
che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;
che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:
avv. Focosi Gabriele, nato a Pontedera (Pisa) il 6 maggio 1975;
avv. Lazzarini Anna, nata a Lucca il 7 marzo 1963;
avv. Lazzarini Guido, nato a Lucca il 25 agosto 1959;

Dispone
la modifica dei PP.DG. 26 settembre 2007 e PDG 26 maggio 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Lucca, con sede legale in Lucca, Corte Campana, n. 10 codice fiscale n. 80004310464 e P. I.V.A. n. 00427080460, denominato «Sportello di Conciliazione».
Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera a) i e b) i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di ulteriori tre unita': avv. Focosi Gabriele, nato a Pontedera (Pisa) il 6 maggio 1975, avv. Lazzarini Anna, nata a Lucca il 7 marzo 1963, avv. Lazzarini Guido, nato a Lucca il 25 agosto 1959.
Resta ferma l'iscrizione al n. 15 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.
L'ente iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Roma, 9 settembre 2009

Il direttore generale: Frunzio
 
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