Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 ottobre 2009
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto ad uso nautico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98;
Ritenuto di disciplinare la normativa tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto per uso nautico;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) ad uso nautico per l'alimentazione di motori di imbarcazioni poste in acqua.
 
Art. 2.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni e dell'ambiente contro i rischi di incendio, gli impianti di cui all'art. 1 sono realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all'allegato al presente decreto, in modo da garantire i seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di GPL, di incendio e di esplosione;
b) limitare i danni in caso di evento incidentale;
c) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
 
Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e' approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.
 
Art. 4.
Ubicazione dell'impianto
1. Gli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto ad uso nautico non possono sorgere:
a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 aprile 1968, n. 97 e, nei Comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17, della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densita' della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente decreto, e dall'area di sosta dell'autocisterna, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilita' superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
2. Gli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto ad uso nautico possono sorgere esclusivamente sulla terraferma, in ambiti portuali o in fregio a vie navigabili, quali anche laghi, fiumi o canali e similari.
3. L'area di pertinenza dell'impianto deve includere anche lo specchio d'acqua antistante l'impianto stesso. Il perimetro in pianta del suddetto specchio d'acqua e' determinato, parallelamente alla banchina, per l'intera lunghezza a terra dell'impianto e, ortogonalmente ad essa, per una distanza minima di 5 metri misurata a partire dal limite della superficie delle acque al livello di guardia, ferma restando la distanza da tale limite dell'apparecchio di distribuzione, indicata nella lettera e) del punto 12.3, dell'allegato al presente decreto.
4. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli o limitazioni all'installazione dell'impianto derivanti dal rispetto di regolamenti, concessioni, licenze, disposizioni o atti comunque denominati, emanati dalle altre Autorita' competenti.
 
Art. 5.
Commercializzazione CE
1. Nel campo d'applicazione disciplinato nel presente decreto sono impiegati anche i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.
2. Gli estintori, disciplinati in Italia da apposita disposizione nazionale, gia' sottoposta con esito positivo alla procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine il mutuo riconoscimento, sono impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, se conformi alla disposizione suddetta.
3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, sono impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
 
Art. 6.
Disposizioni complementari e finali
1. Gli impianti disciplinati nel presente decreto rientrano nella tipologia degli impianti di cui al punto 7 dell'allegato I al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2009

Il Ministro : Maroni
 
Allegato

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