Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 ottobre 2009
Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti;
Rilevato che il predetto art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, al comma 9, rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8 dello stesso articolo, delle modalita' per la selezione e della formazione del personale, degli ambiti applicativi e del relativo impiego;

Decreta:
Art. 1.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e modalita' di selezione del
personale addetto ai servizi di controllo
1. In ciascuna Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo e' istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti. L'iscrizione nell'elenco e' condizione per l'espletamento dei servizi predetti.
2. I gestori delle attivita' di cui al comma 1 possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. La domanda di iscrizione nell'elenco e' presentata al Prefetto competente per territorio a cura del gestore delle attivita' di cui al comma 1 ovvero del titolare dell'istituto di cui al comma 2.
4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacita' di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorita' sanitarie pubbliche;
c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
f) diploma di scuola media inferiore;
g) superamento del corso di formazione di cui all'art. 3.
5. In caso di perdita da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, di uno o piu' requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 15 luglio 2009, n. 94, ovvero con quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando il disposto del comma 13 dell'art. 3 della citata legge, il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione dall'elenco all'interessato, al gestore delle attivita' di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al titolare dell'istituto di cui al comma 2 per il divieto di impiego nei servizi disciplinati dal presente decreto.
 
Art. 2.
Revisione biennale
1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede ogni due anni alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del citato art. 1 degli addetti al controllo. A tal fine i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, almeno un mese prima della revisione biennale, depositano, presso il Prefetto, la documentazione comprovante l'attualita' dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta la cancellazione dell'iscrizione del personale interessato dall'elenco provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.
 
Art. 3.
Corso di formazione del personale addetto ai servizi di controllo
Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo, da organizzarsi a cura delle Regioni, ha ad oggetto le seguenti aree tematiche:
1) area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attivita' di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
2) area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario;
3) area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacita' di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo professionale, all'orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.
 
Art. 4.
Ambiti applicativi
1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione:
a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attivita' di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
b) nei pubblici esercizi;
c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.
 
Art. 5.
Impiego del personale addetto ai compiti di controllo
1. Nell'esercizio dei compiti di controllo, il personale di cui all'art. 1 del presente decreto procede alle seguenti attivita':
a) controlli preliminari:
a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonche' di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumita' o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorita' o strutture pubbliche competenti;
a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilita' delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attivita' di intrattenimento;
b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico:
b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;
b.2) verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'eta' minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;
b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumita' o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorita' o strutture pubbliche competenti;
c) controlli all'interno del locale:
c.1) attivita' generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;
c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, ne' l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumita' o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorita' o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.
 
Art. 6.
Divieto dell'uso delle armi
1. Nell'espletamento delle attivita' previste dall'art. 5 del presente decreto, gli addetti al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d'armi, non possono portare armi, ne' oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica.
 
Art. 7.
Riconoscibilita' del personale addetto ai compiti di controllo
1. Nell'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, il personale di cui all'art. 1 deve essere munito di idoneo documento di identita' e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili.
 
Art. 8.
Norma transitoria
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' svolge servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento o di spettacolo di cui all'art. 1 puo' continuare a espletare la propria attivita', con le modalita' ed i limiti di cui agli articoli 4, 5, 6 del presente decreto, prima dell'iscrizione nel citato elenco e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.
Roma, 6 ottobre 2009
Il Ministro : Maroni

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2009 Ministeri
istituzionali, Interno registro n. 9, foglio n. 69
 
Allegato A

----> parte del provvedimento in formato grafico <----
 
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