Gazzetta n. 233 del 7 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 luglio 2009
Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, che dispone, fra l'altro, misure di sostegno al credito ed agli investimenti per il settore dell'autotrasporto, da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per un ammontare di 200 milioni di euro;
Visto il decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e, in particolare, l'art. 29, comma 1-bis, che preleva, dalle risorse stanziate dalla predetta legge n. 201 del 2008 con il citato decreto legge n. 162/2008, l'importo 80 milioni di euro, per destinarlo, per il solo 2009 ed a titolo sperimentale, alla riduzione dei premi INAIL, dovuti dalle imprese di autotrasporto merci con dipendenti;
Visto il decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e, in particolare, l'art. 7-sexies che preleva, dalle risorse stanziate con il citato decreto legge n. 162/2008, l'importo di ulteriori 11 milioni di euro, per destinarlo, sempre per il solo 2009 ed a titolo sperimentale, alla riduzione dei premi INAIL dovuti dalle imprese «artigiane» di autotrasporto di merci;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), il quale prevede la costituzione presso il Mediocredito Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccolo e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, recante regole per il funzionamento del predetto Fondo di garanzia;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009, recante criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea;
Vista la definizione di piccola e media impresa di cui all'allegato 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008, della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
Visto il Regolamento (CE) 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»);
Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 1, della legge n. 201 del 2008, risorse pari a 15 milioni sono destinate al completamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2007;
Considerato che la somma utilmente spendibile per le finalita' di cui alla legge n. 201 del 2008 ammonta complessivamente a 94 milioni di euro;
Ritenuta la necessita' di disciplinare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' di erogazione delle predette risorse;
Sentite le organizzazioni associative maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto, in seno alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica;
Decreta:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua, nel limite di 50 milioni di euro, misure di sostegno al credito, finalizzate a fronteggiare la grave crisi del settore dell'autotrasporto e consentirne il mantenimento dei livelli di competitivita', ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, cosi' come convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
2. Ai sensi del presente decreto sono destinatarie delle misure di sostegno le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci, aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intendono per piccole e medie imprese, rispettivamente, le imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e le imprese che occupano meno di duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro, conformemente a quanto disposto dall'allegato 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008.
 
Art. 2.

Tipologia della misura di sostegno
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per esigenze finanziarie e programmi di investimento connessi all'attivita' d'impresa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. A tal fine, la dotazione del Fondo viene incrementata mediante versamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'importo di 50 milioni di euro, sul conto infruttifero n. 22034 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato al predetto Fondo di garanzia, a valere sulle somme riassegnate ai sensi dell'art. 42, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
 
Art. 3.

Criteri e modalita' di concessione della garanzia
1. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale secondo i criteri e le modalita' dettate dalla disciplina di funzionamento del Fondo, di cui al decreto del Ministro dell'industria n. 248/1999.
2. Il Comitato di gestione del Fondo e' integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un rappresentante delle organizzazioni associative delle imprese di autotrasporto.
3. Nell'attivita' di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificita' economico-finanziaria delle imprese di autotrasporto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2009

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 125
 
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