Gazzetta n. 226 del 29 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 luglio 2009, n. 139
Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale e' stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto in particolare l'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede che il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, le forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni;
Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto l'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 19 febbraio 2009;
Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 6 maggio 2009 ed il relativo nulla osta, trasmesso con nota del 14 maggio 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza esterno, previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.
2. Ai fini del presente regolamento con il termine «popolazione» si intendono le persone fisiche, singole ed associate, nonche' gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano o possano essere interessati dalle azioni derivanti dal piano di emergenza esterno.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, recante «Attuazione della direttiva
96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
228, (supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 20 (Piano di emergenza esterno). - 1. Per gli
stabilimenti di cui all'art. 8, al fine di limitare gli
effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla
scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi
degli articoli 11 e 12, delle conclusioni dell'istruttoria,
ove disponibili, delle linee guida previste dal comma 4,
nonche' delle eventuali valutazioni formulate dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il prefetto, d'intesa con le
regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione
della popolazione e nell'ambito delle disponibilita'
finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone
il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne
coordina l'attuazione. Il piano e' comunicato al Ministero
dell'ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia
competenti per territorio, al Ministero dell'interno ed al
Dipartimento della protezione civile. Nella comunicazione
al Ministero dell'ambiente devono essere segnalati anche
gli stabilimenti di cui all'art. 15, comma 3, lettera a).
2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elaborato
tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato
IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo,
per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere
l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti
rilevanti, in particolare mediante la cooperazione
rafforzata negli interventi di soccorso con
l'organizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione e le
autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al
ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un
incidente rilevante.
3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato,
sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato
previa consultazione della popolazione, nei limiti delle
risorse previste dalla legislazione vigente, dal prefetto
ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre
anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti
avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei
progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle
misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; della
revisione del piano viene data comunicazione al Ministero
dell'ambiente.
4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce,
d'intesa con la Conferenza unificata, per le finalita' di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per
la predisposizione del piano di emergenza esterna,
provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione
alla popolazione. Inoltre, ferme restando le attribuzioni
delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali
e locali definite dalla vigente legislazione, il
Dipartimento della protezione civile verifica che
l'attivazione del piano avvenga in maniera tempestiva da
parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente
rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si
possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente
rilevante.
4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate
dal Dipartimento di protezione civile, d'intesa con la
Conferenza unificata, ad intervalli appropriati comunque
non superiori a cinque anni. L'aggiornamento deve tenere
conto dei cambiamenti normativi e delle esigenze
evidenziate dall'analisi dei piani di emergenza esterna
esistenti.
5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui all'art.
13, il prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali
interessati, redige anche il piano di emergenza esterno
dell'area interessata; fino all'emanazione del nuovo piano
di emergenza esterno vale quello gia' emanato in
precedenza.
6. Il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare,
con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, le forme di
consultazione della popolazione sui piani di cui al comma
1.
6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche agli stabilimenti di cui all'art. 6,
qualora non assoggettati a tali disposizioni a norma
dell'art. 8. Il piano di emergenza esterno e' redatto sulla
scorta delle informazioni di cui al medesimo art. 6 e
all'art. 12.
7. Le disposizioni del presente art. restano in vigore
fino all'attuazione dell'art. 72 del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998, fatta eccezione per le
procedure di adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e
4-bis.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (supplemento
ordinaio):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238
recante «Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che
modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
novembre 2005, n. 271, (supplemento ordinario).
- Si riporta il testo dell'art. 72 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, (supplemento ordinario):
«Art. 72 (Attivita' a rischio di incidente rilevante). -
1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative
relative alle industrie soggette agli obblighi di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175 , l'adozione di provvedimenti
discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche' quelle che
per elevata concentrazione di attivita' industriali a
rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di
interventi di salvaguardia dell'ambiente e della
popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente
articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con
specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti
incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del
territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene
subordinatamente all'adozione della normativa di cui al
comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale
protezione ambiente di cui all'art. 3 del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496 , convertito con modificazioni dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di
programma tra Stato e regione per la verifica dei
presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per
le procedure di dichiarazione.».
- Il testo del comma 4, dell'art. 17, della citata legge
23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 20, della citato decreto
legislativo n. 334 del 1999, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 2.
Forme di consultazione della popolazione
1. Il prefetto, ai fini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterno e comunque prima della sua adozione procede, d'intesa con il comune, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalita' idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il prefetto, ai fini di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di emergenza esterno.
3. Ai fini della consultazione, il prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilita', anche con l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a:
a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;
b) la natura dei rischi;
c) le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
d) le autorita' pubbliche coinvolte;
e) le fasi ed il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;
f) le azioni previste dal piano di emergenza esterno concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, prima dell'inizio della consultazione.
5. Durante il periodo di cui al comma 4, la popolazione puo' presentare al prefetto osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 20, del decreto legislativo n.
334 del 1999, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3.

Disciplina regionale

1. Le disposizioni del presente regolamento restano in vigore fino all'approvazione di apposita normativa regionale volta a disciplinare le forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, in attuazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2009

Il Ministro : Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 148



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 72, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, si vedano le note alle premesse.



 
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