Gazzetta n. 225 del 28 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 settembre 2009
Riconoscimento, al sig. Rautscher Georg, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;
Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Rautscher Georg, nato a Bolzano il 17 giugno 1982, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Diplom-Ingenieur Univ» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere», sez. A, settore industriale;
Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur Univ.», presso la «Technische Universitat Munche» in data 27 aprile 2006;
Visto il conforme parere della Conferenza di servizi del 4 giugno 2009;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «Ingegnere - sez. A, settore industriale - e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:
Art. 1.
Al sig. Rautscher Georg, nato a Bolzano il 17 giugno 1982, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 36 (trentasei) mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) tecnologia meccanica, 2) costruzioni di macchine, 3) energetica e macchine a fluido (macchine e sistemi energetici), e (solo orale) 4) impianti chimici, 5) impianti termoidraulici, 6) impianti industriali, 7) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di 36 (trentasei) mesi.

Roma, 17 settembre 2009

Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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