Gazzetta n. 225 del 28 settembre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2009
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3810).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009 e 3808 del 15 settembre 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto, in particolare, l'art. 2, commi 10 ed 11, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che autorizza il Commissario delegato a procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate, anche individuando immobili non utilizzati, per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797;
Tenuto conto che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per l'esecuzione degli interventi finalizzati a consentire la rapida sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici nelle more della ricostruzione o riparazione degli stessi;
Rilevato che nei territori dei Comuni colpiti dal sisma, come individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, non e' stata reperita sul libero mercato un'offerta sufficiente a soddisfare le esigenze abitative delle popolazioni le cui abitazioni sono risultate distrutte o comunque inagibili per effetto del terremoto del 6 aprile 2009, e cio' nonostante l'adozione della specifica ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009 che ha favorito la locazione degli immobili liberi con l'assunzione a carico dello Stato dei relativi oneri;
Considerato che nel corso dei mesi di agosto e settembre dell'anno 2009 sono state effettuate sia la rilevazione dei fabbisogni abitativi relativa al contesto emergenziale, sia accertamenti per la individuazione di immobili liberi, suscettibili di formare oggetto di provvedimenti di requisizione temporanea;
Considerato che ricorre la necessita' pubblica e di assoluta urgenza di fronteggiare l'emergenza abitativa riscontrata prima dell'arrivo della stagione invernale e che occorre dunque provvedere alla requisizione di immobili di proprieta' privata per l'alloggiamento temporaneo della popolazione rimasta senza tetto;
Considerato che l'affidamento di talune attivita' di supporto funzionali alle predette requisizioni, quali la presa in possesso degli immobili, la relativa gestione ed il servizio di manutenzione straordinaria, nonche' le attivita' solutorie delle relative indennita' deve essere effettuato con procedura di somma urgenza da parte del Commissario delegato, mediante l'individuazione di soggetto idoneo al tempestivo ed efficace svolgimento delle medesime;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:
Art. 1.

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i moduli abitativi provvisori, i moduli ad uso scolastico provvisori nonche' i moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione realizzati ai sensi dell'art. 2, della legge 24 giugno 2009, n. 77, ed ai sensi delle ordinanze citate in premessa e le relative aree oggetto di occupazione o esproprio sono assegnati in proprieta' a titolo gratuito ai comuni nei cui territori gli stessi moduli sono stati realizzati ovvero sono in corso di realizzazione.
 
Art. 2.

1. Per lo svolgimento delle attivita' di supporto alle requisizioni di immobili, individuate nelle premesse, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'art. 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, del fornitore di servizi incaricato dalla Societa' di gestione del risparmio (SGR) del Fondo immobiliare costituito per il reperimento di nuove costruzioni da destinare alla locazione, ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, n. 3769. I relativi atti di affidamento da parte del Commissario delegato sono soggetti a valutazione di congruita' da parte dell'Agenzia del territorio.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro novecentomila, si provvede a valere sulle somme stanziate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. La quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio di manutenzione straordinaria degli immobili e' stimata in euro quattrocentomila fino alla data del 31 dicembre 2010, e le relative somme sono pertanto corrisposte a titolo di anticipazione.
3. Al fine di garantire la fruizione degli immobili oggetto di requisizione da parte degli assegnatari i contratti relativi alle utenze domestiche di fornitura di acqua, energia elettrica e gas possono essere volturati agli assegnatari medesimi, anche in assenza del consenso dei titolari. I relativi oneri, nonche' la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, restano a carico dell'assegnatario dell'alloggio.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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