Gazzetta n. 225 del 28 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 settembre 2009, n. 137
Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, ed in specie gli articoli 54, 82, 84, 85, 91 e 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, ed in specie gli articoli 203 e 244;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3, comma 2;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze»;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta l'esigenza di adeguare la disciplina amministrativa relativa all'ammissione alla circolazione in uso proprio e in noleggio con conducente delle autoambulanze ai principi contenuti nel nuovo codice della strada e all'evoluzione normativa di settore;
Visto il parere espresso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota prot. n. 648 del 12 febbraio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 giugno 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle autoambulanze, cosi' come classificate dall'articolo 54, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'articolo 203, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 54, 82, 84, 85, 91
e 93, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario:
«Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono
veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi
una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t
o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al
massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e
delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente
al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali
veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei
materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e
di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle
attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due
unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai
soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi
collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi
di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno
dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione
snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra
i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle
due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria
ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al
trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo,
compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati
di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di
materiali di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia,
stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati
ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo
produttivo di specifici materiali per la costruzione
edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono
essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui
all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti
dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono
essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle
speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di
autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
specifici ed autoveicoli per usi speciali.».
«Art. 82 (Destinazione ed uso dei veicoli). - 1. Per
destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in
base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione
economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a
uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo e' utilizzato,
dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse
dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri
casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di
piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto
terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri
possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea,
per il trasporto di persone. L'autorizzazione e' rilasciata
in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione
viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio
di noleggio con conducente, i quali possono essere
impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal
Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in
servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o
agli usi cui puo' essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali,
chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un
uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 78 a euro 311.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6,
utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato
al trasporto di cose e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a
euro 1.559.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva
la sospensione e' da sei a dodici mesi.».
«Art. 84 (Locazione senza conducente). - 1. Agli effetti
del presente articolo un veicolo si intende adibito a
locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del
locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo
stesso.
2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che
regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle
Comunita' europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori,
rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati
senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa
stabilita in un altro Stato membro delle Comunita' europee,
a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati
o messi in circolazione conformemente alla legislazione
dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di
autorizzazioni puo' utilizzare autocarri, rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di
autorizzazione, acquisiti in disponibilita' mediante
contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa
italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e
titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione
senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al
trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico
non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso
quello del conducente, destinati al trasporto di persone,
nonche' i veicoli per il trasporto promiscuo e le
autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al
trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli e'
rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
d'intesa con il Ministro dell'interno, e' autorizzato a
stabilire eventuali criteri limitativi e le modalita' per
il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un
veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a
euro 1.559 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da
euro 38 a euro 155 se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
«Art. 85 (Servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone). - 1. Il servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone e' disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone:
- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto
promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli e'
rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un
veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito
di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio
di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in
vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 155 a euro 624 e, se si tratta di
autobus, da euro 389 a euro 1.559. La violazione medesima
importa la sanzione amministrativa della sospensione della
carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione,
guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle
norme in vigore ovvero alle condizioni di cui
all'autorizzazione medesima e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 a euro
305. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.».
«Art. 91 (Locazione senza conducente con facolta' di
acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di
riservato dominio). - 1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed
i rimorchi locati con facolta' di acquisto sono
immatricolati a nome del locatore, ma con specifica
annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del
locatario e della data di scadenza del relativo contratto.
In tale ipotesi, l' immatricolazione viene effettuata in
relazione all'uso cui il locatario intende adibire il
veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del
titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli
articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera
intestatario della carta di circolazione anche il locatore.
Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione
al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone
o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario e'
responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art.
2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di
riservato dominio, il veicolo e' immatricolato al nome
dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta
di circolazione del nome del venditore e della data di
pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono
riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica
all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e
all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196,
comma 1.».
«Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
terrestri.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta
di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario
del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita'
dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
o del venditore con patto di riservato dominio, con le
specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata
se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per
l'immatricolazione, il contenuto della carta di
circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le
annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il
traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, da'
immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al
Pubblico registro automobilistico gestito dall'A.C.I. ai
sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
oltre la carta di circolazione, e' previsto il certificato
di proprieta', rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi
dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio
della carta di circolazione. Della consegna e' data
comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le
modalita' di tale comunicazione sono definiti nel
regolamento. Dell'avvenuta presentazione dell' istanza, il
P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.
10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di
circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di
cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
389 a euro 1.559. Alla medesima sanzione e' sottoposto
separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con
patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una
motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove
prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
78 a euro 311.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini
stabiliti, il rilascio del certificato di proprieta' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 155 a euro 624. La carta di circolazione e'
ritirata da chi accerta la violazione; e' inviata
all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli
degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art.
138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene
rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati
di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e'
destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali
veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione
procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il
cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi
previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri e del Pubblico registro automobilistico
gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici
compatibili. La determinazione delle modalita' di
interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso
connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il
cittadino e' disciplinata dal regolamento.».
- Si riporta il testo degli articoli 203 e 244, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario:
«Art. 203 (Art. 54 Codice della strada) - (Autoveicoli
per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale). -
1. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del
codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli
dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente
installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo
refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di
derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione,
il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato,
per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per
il trasporto di containers o casse mobili di tipo
unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in
particolari condizioni e distinte da una particolare
attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il
trasporto di materie classificate pericolose ai sensi
dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di
carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il
trasporto esclusivo di animali vivi;
n) furgoni blindati per trasporto valori;
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i
trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2,
del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione
linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie
purche' provviste di carrozzeria apposita che non consenta
altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino
mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione;
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con
apparecchiature mobili di rilevamento;
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature
riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei
trasporti e della navigazione - Direzione generale della
M.C.T.C.
3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui
alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463,
aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 e'
attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di
circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali,
determinata dalla differenza tra massa complessiva del
veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria
cassone o, in mancanza di tale versione, la tara
dell'autotelaio incrementata del 20%.».
«Art. 244 (Articoli 84 e 85 Codice della strada)
- (Servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone). - 1. Ai fini della possibile destinazione a
noleggio con conducente, di cui all'art. 85, comma 2, del
codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico
di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che
quelle cosiddette di soccorso.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge
13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione
delle norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno
1991, n. 150:
«2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1, i
Ministri competenti per materia, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con
proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e
l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
investano la loro esclusiva competenza, nonche' norme
regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi,
compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome,
dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
competenze ad essi affidate. Potra' all'occorrenza essere
prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio
necessari per l'attuazione del codice della strada.».
- Il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553
(Normativa tecnica e amministrativa relativa alle
autoambulanze) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
gennaio 1988, n. 13.
- Il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487
(Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa
relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze
speciali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio
1998, n. 14.
- Si riporta di seguito il testo del comma 3, dell'art.
17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 54, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'art. 203, comma 2, lettera m), del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.

Immatricolazione delle autoambulanze

1. Ai sensi dell'articolo 82, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro.
2. Ai sensi dell'articolo 85, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche' dell'articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la carta di circolazione e' rilasciata esclusivamente a nome di enti pubblici, di imprese e di altre collettivita', in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 91 e 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono messe a disposizione dal locatore, dietro corrispettivo, per la temporanea sostituzione di autoambulanze gia' in disponibilita' del locatario.



Nota all'art. 2:
- Per gli articoli 82, 84, 85, 91 e 93, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alla
premesse.
- Per l'art. 244, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, si veda nelle note
alla premesse.



 
Art. 3.

Utilizzo delle autoambulanze

1. Le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio:
a) dagli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e per la tutela del diritto alla salute ed alla integrita' fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonche' dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;
b) dalle imprese, per l'esercizio della propria attivita' principale, diversa da quella di trasporto, e per la tutela della salute e dell'integrita' fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonche' dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;
c) dalle altre collettivita', per il perseguimento dei propri scopi sociali, la tutela della salute e dell'integrita' fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonche' dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.
2. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente sono utilizzate dagli enti pubblici, dalle imprese e dalle altre collettivita' per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
3. I soggetti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, possono utilizzare altresi' i veicoli di cui all'articolo 2, comma 4, per la sostituzione di autoambulanze gia' immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
a) guasto meccanico, furto o incendio;
b) caso fortuito o forza maggiore.
L'autoambulanza locata senza conducente e' utilizzata per il medesimo uso cui e' adibito il veicolo sostituito.
 
Art. 4.

Norme finali

1. Le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione e l'utilizzo delle autoambulanze, nonche' la documentazione da tenere a bordo delle stesse al fine di consentire i necessari controlli su strada, sono stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
 
Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553;
b) l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° settembre 2009

Il Ministro : Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 134



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto n.
553 del 1987, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 1 (Classificazione delle autoambulanze). - 1. Il
presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al
trasporto di infermi o infortunati, denominati
autoambulanze. Essi rientrano nella categoria dei veicoli
definiti all'art. 26, lettera f), del testo unico citato
nelle premesse quali autoveicoli per trasporti specifici
destinati al trasporto di persone in particolari condizioni
e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale
scopo.
2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono
definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:
tipo A: con carrozzeria definita «autoambulanza di
soccorso», attrezzate per il trasporto di infermi o
infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di
specifiche attrezzature di assistenza;
tipo B: con carrozzeria definita «autoambulanza di
trasporto», attrezzate essenzialmente per il trasporto di
infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici
attrezzature di assistenza.
3. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, del citato decreto n.
487 del 1997, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 1 (Definizione delle autoambulanze di soccorso per
emergenze speciali). - 1. Il presente decreto si applica
agli autoveicoli, denominati autoambulanze di soccorso per
emergenze speciali (tipo A1), adibiti al trasporto, al
trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti. Essi
rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54,
comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada, quali
autoveicoli per uso speciale, distinti da particolari
attrezzature.
2. (Abrogato).».



 
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