Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 giugno 2009
Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attivita' di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma 1, che i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al Registro Italiano Dighe (RID) e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attivita' di vigilanza e controllo svolte dallo stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 2, commi 170 e 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone la soppressione del RID e il trasferimento dei relativi compiti e delle relative attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;
Visto l'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce che le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti capo al RID sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato;
Visto l'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce che i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia' facenti capo al RID sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del 17 dicembre 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2005, recante la disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per l'attivita' di vigilanza e controllo svolta dal RID;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, con il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto che per la determinazione dei costi relativi allo svolgimento da parte delle strutture ministeriali competenti in base al citato decreto n. 211 del 2008, dei compiti e delle attribuzioni concernenti l'attivita' di vigilanza e controllo gia' facenti capo al soppresso RID, possa farsi riferimento alle spese sostenute dal medesimo ex RID, per le stesse attivita', come risultanti dal conto consuntivo dello stesso soppresso ente per l'anno 2006;
Considerata l'opportunita' di provvedere con separato decreto alla disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per le altre attivita' che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche e' tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
Visto il parere della Consulta degli iscritti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, espresso in data 14 ottobre 2008;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2009, n. 3736, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2009, recante gli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia;
Visto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato - regioni, citta' e autonomie locali espresso nella seduta dell'8 aprile 2009;
Decreta:
Art. 1.
Criteri di determinazione del contributo annuo
1. Il contributo annuo di cui all'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, compresa la quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, e' costituito, per ogni diga, da una quota base fissa articolata in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa, nonche' da quote variabili in relazione all'altezza dello sbarramento ed al volume dell'invaso come stabiliti dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e riportati nel relativo foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 4 dicembre 1987, n. 352.
 
Art. 2.
Quota base fissa
1. La quota base fissa, articolata in funzione dell'utilizzazione prevalente della risorsa concessa, e' stabilita come segue:
utilizzazione idroelettrica, euro 12.000,00;
utilizzazione industriale, euro 12.000,00;
utilizzazione potabile, euro 8.000,00;
utilizzazione irrigua, euro 4.000,00;
utilizzazione diversa dalle precedenti, euro 4.000,00.
2. Per le dighe utilizzate a scopo prevalente di laminazione la quota base fissa e' determinata in misura pari al 50% di quella stabilita per la utilizzazione irrigua. Per le dighe utilizzate a scopo esclusivo di laminazione la quota prevista al presente comma non e' dovuta.
3. Per le dighe ad uso non idroelettrico ne' industriale aventi volume di invaso inferiore a 500.000 metri cubi o altezza inferiore a 10 metri la quota base fissa e' individuata in misura pari al 50% di quella stabilita per la relativa utilizzazione.
4. La quota base fissa si riferisce alle dighe di altezza inferiore a 16,00 metri e che determinano un volume d'invaso inferiore a 2.000.000 metri cubi.
 
Art. 3.

Quota variabile in relazione all'altezza dello sbarramento ed al
volume di invaso
1. Per le dighe aventi caratteristiche dimensionali superiori o uguali a quelle indicate all'art. 2, la quota base fissa e' incrementata di una quota variabile dipendente dall'altezza dello sbarramento e dal volume d'invaso, cosi' determinata:
1) in relazione all'altezza, da arrotondarsi al metro inferiore:
per ogni metro superiore a m 15 sino a m 100, euro 180,00;
per ogni metro superiore a m 100, euro 0,00;
2) in relazione al volume d'invaso, da arrotondarsi al Mm3 inferiore:
per ogni Mm3 superiore a Mm3 1 sino a Mm3 100, euro 80,00;
per ogni Mm3 superiore a Mm3 100 sino a Mm3 200, euro 60,00;
per ogni Mm3 superiore a Mm3 200 sino a Mm3 300, euro 30,00;
per ogni Mm3 superiore a Mm3 300, euro 0,00.
2. Per le dighe utilizzate a scopo prevalente di laminazione nonche' per quelle ad uso non idroelettrico ne' industriale aventi volume di invaso inferiore a 500.000 metri cubi o altezza inferiore a 10 metri, le quote variabili di cui sopra sono ridotte del 50%. In caso di invaso realizzato da piu' di una diga iscritta al Registro, le quote variabili per volume e per altezza sono dovute dalla sola diga di maggiore altezza. Per le dighe utilizzate a scopo esclusivo di laminazione la quota prevista al presente comma non e' dovuta.
 
Art. 4.
Modalita' di riscossione del contributo annuo
1. L'importo del contributo annuo dovuto per ciascuna diga e' quantificato dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 3 ed e' comunicato ai concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'importo del contributo di cui al comma 1 e' versato in due rate semestrali di pari importo anticipate entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 3395, capo XV, con causale: «contributo annuo attivita' di vigilanza e controllo sulle grandi dighe», per essere riassegnato come previsto dall'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Per i contributi ancora dovuti per i periodi antecedenti alla comunicazione di cui al comma 1 e disciplinati dal presente decreto, i concessionari di cui al medesimo comma 1, sono tenuti al versamento degli stessi a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 5.
Sanzioni
1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 4, il concessionario potra' segnalare e chiedere alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti motivatamente la revisione del contributo calcolato, evidenziando eventuali discordanze anche in relazione all'utilizzazione delle acque invasate. In tal caso il termine di trenta giorni di cui al primo periodo si intende sospeso sino alle nuove determinazioni da parte della predetta Direzione generale. La medesima Direzione generale in sede di autotutela adottera' i provvedimenti conseguenti.
2. Ferma restando la corresponsione degli interessi legali, di mora ed il rimborso di eventuali spese per il ritardato pagamento delle rate semestrali del contributo, i concessionari che non ottemperino, previa formale messa in mora, al versamento del contributo per una intera annualita' sono soggetti alle sanzioni previste dal citato art. 6, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto disciplina il contributo annuo dovuto a partire dal 1° gennaio 2007 ed e' soggetto a revisione, secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con periodicita' triennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Roma, 4 giugno 2009

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 375
 
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