Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2009 (vai al sommario)
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al testo del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini.». (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 140/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2009).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, alla pag. 118, seconda colonna del sopra indicato supplemento ordinario, all'art. 16, comma 2, quinto rigo, dove e' scritto: «… di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, …», leggasi: «… di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l'anno 2010, …».
Inoltre, alla pag. 124, seconda colonna, all'art. 35-quinquies, dove e' scritto: «35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificita' dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008.», leggasi: «35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
 
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