Gazzetta n. 197 del 26 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 luglio 2009, n. 127
Regolamento di attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonche' dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare il suo articolo 61, comma 23, che ha disposto che le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo, nonche' stabilito che per la gestione di tali risorse puo' essere utilizzata la societa' prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del medesimo comma;
Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 1 e 2 del suo articolo 2 che hanno denominato «Fondo unico giustizia» il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, nonche' integrato e specificato il novero delle somme di denaro ovvero dei proventi che, con i relativi interessi, rientrano nel Fondo unico giustizia e stabilito che quest'ultimo e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalita' previste con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto altresi', in particolare, il comma 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008 che ha previsto, fra l'altro, che con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 e' determinata altresi' la remunerazione massima spettante a titolo di aggio, nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.a. per la gestione delle risorse intestate Fondo unico giustizia, nonche' sono stabilite le modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo unico giustizia da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.a., la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008, i criteri e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo unico giustizia in modo che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte;
Visto altresi', in particolare, l'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare il suo comma 21-ter con il quale sono stati inseriti i commi 3-bis e 7-quater nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, nonche' modificata l'alinea del comma 7 del medesimo articolo;
Visto altresi', in particolare, l'articolo 42, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modificazioni ai commi 3-bis, 7, alinea, e 7-quater, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;
Visto altresi', in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante norma di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 marzo 2009 e dell' 8 giugno 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 3-10690/UCL del 23 luglio 2009;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni ed oggetto
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) «decreto-legge n. 112», il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
b) «legge n. 133», la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.112;
c) «decreto-legge n. 143», il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario;
d) «legge n. 181», la legge 13 novembre 2008, n. 181, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 143, nonche' ogni ulteriore successiva modificazione del suo articolo 2, richiamata nel preambolo del presente regolamento;
e) «decreto informazioni», il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 27 ottobre 2008, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, nonche' ogni ulteriore decreto di modificazione ovvero di integrazione della sua disciplina adottato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 143 del 2008;
f) «Fondo unico giustizia», il fondo previsto dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 e cosi' denominato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 2008;
g) «Equitalia Giustizia», Equitalia Giustizia S.p.a., societa' prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' individuata dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 143 del 2008 come la societa' che gestisce Fondo unico giustizia;
h) «Poste Italiane», «Banche», «Operatori Finanziari», «Operatori» ovvero «Operatore», rispettivamente Poste italiane S.p.a., le banche, gli altri operatori finanziari, ovvero tali soggetti complessivamente intesi, depositari delle risorse;
i) «risorse», i seguenti valori, con i relativi interessi, esclusi in ogni caso quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca:
1) somme di denaro, e relativi proventi, inclusi tra gli altri i dividendi, le cedole, gli interessi, i frutti civili e il controvalore dei titoli alla scadenza o in caso di vendita, relativi ai titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai depositi a risparmio e a ogni altra attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale:
1.a) oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
1.b) oggetto di confisca ovvero che costituiscono il controvalore o i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
2) somme di denaro di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
3) somme di denaro e proventi depositati presso gli Operatori in relazione ai procedimenti civili e fallimentari di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c-bis) e c-ter), della legge n. 181;
4) somme di denaro e proventi che Equitalia Giustizia intesta Fondo unico giustizia in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 143;

l) «prodotti assicurativi», le polizze in cui alla copertura assicurativa e' abbinata una componente di tipo finanziario e/o previdenziale, nonche' i fondi assicurativi, direttamente o indirettamente riferiti o riferibili a specifiche polizze vita a prestazione rivalutabile;
m) «intestazione» ovvero «intestazioni», il mutamento di titolarita' in favore di Fondo unico giustizia ovvero l'attribuzione di titolarita' a Fondo unico giustizia, effettuati dagli Operatori, dei rapporti aventi ad oggetto le risorse;
n) «dati delle intestazioni», tutti i dati e le informazioni che gli Operatori Finanziari comunicano a Equitalia Giustizia in applicazione del decreto informazioni relativamente a tutte le intestazioni che gli stessi hanno effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 del 2008;
o) «dati delle risorse», tutti i dati e le informazioni necessari per la individuazione dei procedimenti ovvero dei provvedimenti civili, fallimentari, penali, per l'applicazione di misure di prevenzione, nonche' amministrativi nell'ambito dei quali ovvero per effetto dei quali si determinano le risorse;
p) «Ministero della giustizia», gli uffici della amministrazione della giustizia che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
q) «Ministero dell'interno», gli uffici della amministrazione dell'interno che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
r) «Demanio», gli uffici della Agenzia del demanio che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
s) «MEF», il Ministro ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze;
t) «devoluzione allo Stato», alternativamente:
1) il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato effettuato da Equitalia Giustizia nei soli limiti applicativi e per le sole finalita' previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 143 del 2008;
2) il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato effettuato da Equitalia Giustizia delle somme da destinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181 del 2008.
2. Il presente decreto reca disposizioni attuative delle norme di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonche' delle norme di cui all'articolo 2, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
«Decreto interministeriale di attuazione degli articoli
61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
nonche' dall'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008,
e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di
giustizia».
Nota all'art. 1:
- Il decreto direttoriale del 23 ottobre 2008 emanato
dal Direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Capo Dipartimento affari di giustizia del Ministero della
giustizia reca «Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16
settembre 2008 n. 143 recante «Interventi urgenti in
materia di funzionalita' del sistema giudiziario»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2008, n.
217, convertito dalla legge n. 181 del 13 novembre 2008:
«Art. 2. (Fondo unico giustizia) - 1. Il Fondo di cui
all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», e'
gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita'
stabilite con il decreto di cui al predetto art. 61, comma
23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi
interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo art. 61, comma 23;
b) di cui all'art. 262, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti
civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
data in cui il procedimento si e' estinto o e' stato
comunque definito o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
assegnazione, di distribuzione o di approvazione del
progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia;
c-ter) di cui all'art. 117, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art.
107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e
gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di
denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche' le
attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.

3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in caso di omessa
intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative
informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art.
1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle
risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le
quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione
delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e
delle finanze verifica il corretto adempimento degli
obblighi di cui al comma 3 da parte della societa' Poste
italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori
finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di
finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle
leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul
valore aggiunto.
4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia» tutti
i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art.
61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, dell'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, i relativi utili di gestione, nonche' i
controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati
di cui al predetto art. 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese di
investimento di cui all'art. 2, comma 614, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'art. 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'art. 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto art. 61, comma 23, sono inoltre stabilite le
modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che
formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,
le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la natura
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme
necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata
annualmente la misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.A.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate «Fondo
unico giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessita',
derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del
Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7
puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo consolidamento dei dati statistici.
8. Il comma 24 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'art. 676, comma 1, del codice di procedura
penale, come modificato dall'art. 2, comma 613, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla devoluzione
allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del
comma 3-bis dell'art. 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non
devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a carico
della finanza pubblica».
- Si riporta il testo del comma 23, dell'art. 61, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O.:
«Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica) - 1 - 22
(omissis).
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma 367
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.».
- Si riporta il testo del comma 367 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2008) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300 S.O.:
«367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero della giustizia
stipula con una societa' interamente posseduta dalla
societa' di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o piu' convenzioni
in base alle quali la societa' stipulante con riferimento
alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in
giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio
2008 o relative al mantenimento in carcere per condanne,
per le quali sia cessata l'espiazione della pena in
istituto a decorrere dalla stessa data, provvede alla
gestione del credito, mediante le seguenti attivita':
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e
quantificazione del credito, nella misura stabilita dal
decreto del Ministro della giustizia adottato a norma
dell'art. 205 (L) del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito;
c) (abrogato)».
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni «Disposizioni contro la mafia» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e
successive modificazioni, «Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n.
140.
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, «Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralita'» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1956, n. 327.
- Si riporta il testo dell'art. 262 del codice di
procedura penale:
«Art. 262. (Durata del sequestro e restituzione delle
cose sequestrate) - 1. Quando non e' necessario mantenere
il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono
restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della
sentenza. Se occorre, l'autorita' giudiziaria prescrive di
presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine
puo' imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non e'
ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico
ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti
all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il
sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro e'
mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a
norma dell'art. 321.
3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza
non piu' soggetta ad impugnazione, le somme di denaro
sequestrate, se non ne e' stata disposta la confisca e
nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne
diritto, sono devolute allo Stato.
4. Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione le
cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto,
salvo che sia disposta la confisca».



 
Art. 2.
Restituzione delle risorse
1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 143, sulla base dei dati delle intestazioni effettivamente comunicati ai sensi del decreto informazioni, nonche' dei dati delle risorse trasmessi dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, in conseguenza di provvedimenti di dissequestro, adottati ma non eseguiti anteriormente alla data di intestazione, Equitalia Giustizia effettua le restituzioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 1.a), del presente decreto. Analogamente Equitalia Giustizia, in conseguenza di revoche di provvedimenti di confisca, disposte e non eseguite anteriormente alla data di intestazione, effettua le restituzioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 1.b.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143, sulla base delle effettive comunicazioni ricevute, riguardanti i dati delle risorse trasmessi dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, Equitalia Giustizia provvede altresi' alle restituzioni delle risorse di cui al comma 1, relativamente alle quali vengono adottati provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca dei provvedimenti di confisca successivamente alla data di intestazione delle risorse.
3. Per le risorse oggetto di restituzione suscettibili di produrre interessi, per le quali l'avente titolo alla restituzione non intratteneva rapporti con gli Operatori anteriormente al provvedimento di sequestro ovvero per le quali interviene la revoca della confisca, e' riconosciuto all'avente titolo un interesse pari alla media dei tassi di interesse attivi applicati, nel periodo intercorrente tra la data di intestazione delle risorse e quella della loro restituzione, dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alle apposite pubblicazioni ufficiali di riferimento Bankitalia-depositi overnight presso l'Eurosistema, al netto delle spese di conservazione e di amministrazione sostenute da Equitalia Giustizia, nonche' delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli Operatori. Per le risorse intestate di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e' riconosciuto all'avente titolo alla restituzione un interesse pari al tasso d'interesse attivo riconosciuto dagli Operatori nel periodo intercorrente fra la data del sequestro e quella della restituzione, al netto delle spese di conservazione e di amministrazione sostenute da Equitalia Giustizia, nonche' delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli Operatori.
4. Gli interessi di cui al comma 3 sono calcolati con il criterio dell'anno civile, capitalizzati trimestralmente, nonche' annotati e contabilizzati da Equitalia Giustizia per il loro pagamento esclusivamente in occasione della restituzione delle risorse all'avente titolo.
5. Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente apposito rendiconto delle restituzioni effettuate al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno e al MEF.



Nota all'art. 2:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, e si vedano note all'articolo 1.

- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 6 del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 recante
«Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti
persecutori» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
febbraio 2009, n. 110.
«Art. 6. (Piano straordinario di controllo del
territorio) - (omissis).
2-bis. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel
senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i
proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi,
quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di
sequestro o confisca.
(omissis).».



 
Art. 3.
Devoluzione allo Stato
1. In applicazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 143 del 2008, sulla base dei dati delle intestazioni effettivamente comunicati ai sensi del decreto informazioni, nonche' dei dati delle risorse trasmessi dal Ministero della giustizia, Equitalia Giustizia attua la devoluzione allo Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), numero 1), relativamente ai soli casi in cui un provvedimento espresso di devoluzione allo Stato e' stato adottato dal giudice dell'esecuzione anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 ma non e' stato ancora materialmente eseguito anteriormente alla medesima data.
2. Qualora un provvedimento di espressa devoluzione allo Stato risulti adottato dal giudice dell'esecuzione in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 143, si intende per devoluzione allo Stato esclusivamente quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), numero 2), ed Equitalia Giustizia e' per legge l'esclusivo soggetto competente a gestire le risorse intestate Fondo unico giustizia al fine, in particolare, di delimitarne quelle oggetto delle destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181 del 2008.
3. Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno e al MEF apposito rendiconto delle devoluzioni allo Stato attuate ai sensi del presente articolo.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dei commi 5 e dal 7 al 7-ter
dell'articolo 2, del citato decreto-legge n. 143/2008,
convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 si veda
note all'articolo 1.



 
Art. 4.

Intestazioni conseguenti a provvedimenti successivi alla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 143
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, Equitalia Giustizia rende disponibile anche in apposita sezione del proprio sito internet, cui si accede tramite l'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, gli estremi del conto ovvero dei conti, intestati Fondo unico giustizia, sui quali il Ministero della giustizia, il Ministero dell'interno e Demanio effettuano direttamente i versamenti ovvero gli accrediti di tutte le risorse in denaro contante. I versamenti o gli accrediti effettuati ai sensi del primo periodo del presente comma, per i quali Poste italiane o Banche rilasciano la relativa distinta in via telematica, equivalgono ad intestazione delle relative risorse. Per le risorse diverse dal denaro contante, Equitalia Giustizia riceve per via telematica dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno e da Demanio i dati delle risorse relativamente alle quali gli Operatori hanno provveduto alla intestazione. Analogamente Equitalia Giustizia riceve per via telematica dagli Operatori i dati delle intestazioni effettuate entro cinque giorni dalla data in cui gli stessi ricevono dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno e da Demanio i dati delle risorse.
2. Equitalia Giustizia, sulla base dei dati delle intestazioni e dei dati delle risorse ricevuti dagli Operatori e dal Ministero della giustizia, relativamente alle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 181, redige apposito rendiconto, il quale, unitamente ad apposito rendiconto relativo alle risorse di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo 2, comma 2, della legge n. 181, e' trasmesso trimestralmente da Equitalia Giustizia al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno e al MEF.



Nota all'art. 4:
- Per il testo del comma 2, lettera c-bis, dell'articolo
2 del citato decreto-legge n. 143/2008, convertito, dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181, si vedano note all'articolo
1.



 
Art. 5.

Spese di conservazione o amministrazione di somme e beni oggetto di
sequestro o confisca
1. Equitalia Giustizia tiene apposito rendiconto, a disposizione in particolare del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, di Demanio e del MEF, delle spese di conservazione e amministrazione delle risorse oggetto di intestazione dalla stessa sostenute dal momento in cui i dati delle intestazioni e i dati delle risorse sono effettivamente comunicati ad Equitalia Giustizia fino al momento in cui le risorse vengono dalla stessa versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate per le destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181.
2. In applicazione dell'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181, Equitalia Giustizia mette a disposizione dell'amministratore delle somme o dei beni oggetto di sequestro o confisca, che ne faccia espressa richiesta con atto da lui stesso sottoscritto e previamente autorizzato dal giudice, le somme di denaro afferenti al Fondo unico giustizia e riferibili al compendio sequestrato o confiscato, con facolta' di compiere tutti gli atti di gestione consentiti dalla legge, per la conservazione e l'amministrazione dei beni predetti. Il rendiconto delle operazioni compiute e' comunicato a Equitalia Giustizia con cadenza trimestrale.
3. In ogni caso, Equitalia Giustizia mette a disposizione le somme di denaro domandate ai sensi del comma 2 nei soli limiti del saldo disponibile calcolato come somma algebrica tra dare e avere riferito all'amministrazione di riferimento del richiedente, al netto delle somme restituite, ovvero devolute allo Stato. In caso di immobili sequestrati, la richiesta di cui al comma 2 e' ammissibile esclusivamente qualora l'immobile risulti oggetto di una utilizzazione idonea a produrre introiti per l'amministratore e, relativamente alle spese di manutenzione, soltanto per quelle che non sono comunque a carico dell'utilizzatore.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dei commi 6 e da 7 a 7-ter dell'art. 2
del citato decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181, si vedano note all'articolo
1.



 
Art. 6.
Gestione, versamenti allo Stato, investimenti e rendicontazione
1. Equitalia Giustizia versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme per le quali sussistono i requisiti per il loro incameramento entro trenta giorni. Equitalia Giustizia versa altresi' all'entrata del bilancio dello Stato, con cadenza trimestrale e nella percentuale di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 181, ovvero nella diversa percentuale eventualmente determinata ai sensi del comma 7-quater del medesimo articolo, le quote delle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo che si rendono disponibili per massa, in base a criteri statistici e di rotativita'.
2. Fino al momento del versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione per le destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181, Equitalia Giustizia gestisce le risorse intestate Fondo unico giustizia avendo riguardo alle esigenze di liquidita' del Fondo unico giustizia e garantendo la pronta disponibilita' delle risorse diverse dal denaro ovvero delle somme di denaro necessarie per eseguire le restituzioni e i prelevamenti di cui al presente decreto.
3. Anche al fine di assicurare la pronta disponibilita' di cui al comma 2, Equitalia Giustizia:
a) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione risultano in forma diversa dal denaro, non effettua disinvestimenti, nuovi investimenti ovvero diversificazione degli investimenti, salvo diversa disposizione appositamente impartitale dal relativo amministratore;
b) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione risultano in forma di denaro, registra la misura del tasso d'interesse attivo riconosciuto dagli Operatori alla data dell'intestazione, nonche' ogni variazione del predetto tasso che fosse successivamente comunicata dagli Operatori;
c) intrattiene un apposito conto corrente, intestato Fondo unico giustizia, con l'Operatore che riconosce il piu' elevato tasso di interesse attivo, in ogni caso superiore alla media dei tassi di interesse attivi applicati dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alla pubblicazione Bankitalia-depositi overnight presso l'Eurosistema;
d) trasferisce sul conto corrente di cui alla lettera c) le risorse di cui alla lettera b) esclusivamente se il relativo tasso di interesse attivo risulti superiore a quello praticato sulle risorse di cui alla medesima lettera b) e soltanto per il tempo durante il quale il predetto tasso risulti effettivamente superiore;
e) investe le risorse di cui alle lettere b), per massa e non per singolo provvedimento, e d) esclusivamente in titoli emessi e garantiti dallo Stato italiano e soltanto se, all'atto dell'investimento e nel corso della relativa gestione, l'investimento garantisce la sua pronta liquidazione, nonche' una remunerazione complessivamente maggiore di quella conseguente all'applicazione dei tassi di interesse attivo di cui alle medesime lettere.
4. Equitalia Giustizia tiene contabilita' e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione del Fondo unico giustizia, nonche' una separata amministrazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo unico giustizia.
5. Il rendiconto della gestione del Fondo unico giustizia, approvato dal consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia, e' trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente ad una relazione del consiglio di amministrazione, al MEF, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno. Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente al MEF, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno un rendiconto delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato. Equitalia Giustizia e gli Operatori, d'intesa fra loro, determinano le date entro le quali i dati e le notizie occorrenti per la predisposizione del rendiconto della gestione sono esclusivamente gestiti in formato elettronico e trasmessi in forma telematica.
6. Il rendiconto comprende le seguenti voci:
a) natura e entita' delle risorse intestate Fondo unico giustizia, distinte per tipologia;
b) natura e entita' delle risorse prelevate da Fondo unico giustizia;
c) investimenti eseguiti e loro rendimento;
d) natura e entita' delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, distinte per tipologia, e destinate alla ripartizione di cui all'articolo 2, commi da 7 a 7-ter, della legge n. 181 del 2008;
e) entita' dell'aggio dedotto dalle somme versate al bilancio dello Stato;
f) spese di gestione del Fondo unico giustizia, determinate con apposita convenzione tra Equitalia Giustizia e MEF, cosi' suddivise:
f.1) commissione spese trattenute dagli Operatori;
f.2) spese sostenute da Equitalia Giustizia;
f.3) spese inerenti alle attivita' di investimento.
7. Il MEF, anche su richiesta del Ministero della giustizia o del Ministero dell'interno, puo' chiedere in qualunque momento a Equitalia Giustizia notizie e dati sulla gestione del Fondo unico giustizia, ulteriori rispetto a quelli che gia' emergono dai rendiconti periodici di Equitalia Giustizia, al fine di verificare la regolarita' e l'appropriatezza della gestione esercitata in base al presente regolamento.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dei commi da 7 a 7-quater dell'art. 2 del
citato decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, si vedano note all'articolo 1.



 
Art. 7.

Destinazioni al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro il 30 aprile di ogni anno, sono determinate, sulla base delle entrate affluite sull'apposito capitolo di bilancio nel periodo precedente, le quote del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008, per la conseguente immediata riassegnazione, da effettuarsi con decreto del MEF, al fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione di cui alla Missione Fondi da ripartire - Programma Fondi d'assegnare - cap. 3001 del bilancio del Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico. Sono fatte salve le riassegnazioni per l'alimentazione al fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al fondo di rotazione per la solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
2. Il Ministro dell'interno, con propri decreti da comunicare, anche con evidenze informatiche, al MEF tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, provvede alla ripartizione delle somme confluite nel fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione di cui alla Missione Fondi da ripartire - Programma Fondi d'assegnare - cap. 3001 del bilancio del Ministero dell'interno, tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione, secondo le utilizzazioni di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008.
3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono altresi' determinate le quote del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge n. 181 del 2008, per la conseguente immediata riassegnazione, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il Ministro della giustizia, con propri decreti da comunicare, anche con evidenze informatiche, al MEF tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, provvede alla ripartizione delle somme confluite nel fondo previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione, secondo le utilizzazioni di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge n. 181 del 2008, con particolare riferimento al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari.
5. Le quote annuali delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo unico giustizia sono attribuite ai Ministeri dell'interno, della giustizia e all'entrata del bilancio dello Stato in non piu' di due soluzioni, di cui la prima entro trenta giorni dalla definizione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 18l e la seconda entro il 30 giugno di ogni anno. Le risorse che si rendono disponibili tra il 1° luglio e il 31 dicembre di ciascun anno sono assegnate nella prima ripartizione dell'esercizio finanziario successivo.



Nota all'art. 7:
- Per il testo del comma 7, dell'articolo 2, del citato
decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, si vedano note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 23
febbraio 1999, n. 44 recante «Disposizioni concernenti il
Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive e dell'usura» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 marzo 1999, n. 51:
«Art. 18. (Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive) - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'interno il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui
premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato,
nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto
rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo
modalita' individuate dalla legge, nel limite massimo di
lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione
dell'entrata, unita' previsionale di base 1.1.11.1, del
bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e
corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla meta' dell'importo, per ciascun
anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche'
una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per
ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'art.
2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative
ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda
confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965 .
2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2,
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, puo'
essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di
quanto disposto dal comma 1, lettera a).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22
dicembre 1999, n. 512, recante «Istituzione del Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
gennaio 2000, n. 6:
«Art. 1.(Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso) - 1. E' istituito presso
il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di
seguito denominato «Fondo». Il Fondo e' alimentato:
a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi
annue;
b) dai rientri previsti dall'art. 2.».
- Si riporta il testo del comma 1304 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«1304. Nello stato di previsione del Ministero della
giustizia e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di
euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione».



 
Art. 8.
A g g i o
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 143, la remunerazione massima di Equitalia Giustizia spettante a titolo di aggio e' pari al 5 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di cui all'articolo 6, comma 6, lettera f). La misura massima dell'aggio puo' essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 181. Entro i predetti limiti, la misura effettiva dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.



Nota all'art. 8:
Comma 1:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 143/2008, convertito dalla legge 13
novembre 2008, n. 181 si vedano note all'articolo 1.



 
Art. 9.
Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate in via telematica secondo i protocolli di comunicazione stabiliti da Equitalia Giustizia, salvo che non ricorra un legittimo e grave impedimento.
2. Sono altresi' comunicati a Equitalia Giustizia nelle forme di cui al comma 1 tutti gli ulteriori dati ed informazioni, in possesso del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Demanio e del MEF, che alla stessa occorrono per l'assolvimento dei suoi compiti.
3. Equitalia Giustizia comunica ai competenti uffici del Ministero della giustizia, nelle forme di cui al comma 1, i dati relativi all'avvenuta restituzione delle risorse, in conseguenza di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca di confisca, occorrenti per la chiusura della posizione amministrativa relativa al singolo procedimento.
 
Art. 10.
Disposizioni finali
1. Esclusivamente con riferimento ai prodotti assicurativi, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei riguardi degli Operatori con le specificazioni applicative stabilite con successivo decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 luglio 2009

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro dell'interno
Maroni

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 238
 
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