Gazzetta n. 196 del 25 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIRETTIVA 31 luglio 2009
Individuazione dei criteri per l'allocazione del margine commerciale ai fini del calcolo della misura dei diritti aeroportuali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che nel definire nuove norme in materia di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, ha disposto che la misura dei diritti deve essere determinata tenendo conto «di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attivita' non regolamentate»;
Vista la delibera n. 38 adottata dal CIPE nella seduta del 15 giugno 2007 - come modificata con successiva delibera n. 51/2008 - con la quale e' stato espresso parere favorevole alla «direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» proposta dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in poi, direttiva);
Viste le «linee guida», elaborate dall'ENAC, in applicazione della direttiva, approvate con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 231 del 17 novembre 2008 e registrate dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2009;
Considerato che la direttiva ha fissato al limite inferiore del 50% la quota del margine commerciale, conseguito dal gestore aeroportuale, in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attivita' non regolamentate, che deve essere portata ad abbattimento dei diritti di cui alle leggi n. 324/1976 e n. 117/1974;
Considerato che il paragrafo 4.1 della direttiva ha disposto che il margine commerciale da portare in detrazione dei diritti aeroportuali sia attribuito pro quota, in ragione dei costi totali di pertinenza dei diversi diritti, o «secondo linee guida emanate dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
Considerato che tra gli scopi dichiarati della legge n. 248/2005 rientra quello di promuovere la competitivita' del sistema aeroportuale e di razionalizzare il trasporto aereo nazionale;
Considerate le esigenze emerse, nel corso delle consultazioni, condotte dall'ENAC con l'utenza aeroportuale, per la stipula dei contratti di programma, circa l'opportunita' di disporre di criteri flessibili nell'allocazione del margine commerciale tra i vari diritti aeroportuali;
Ritenuto che tali criteri debbano rispondere all'obiettivo di massimizzare i benefici del nuovo regime di single-till, nel rispetto delle finalita' del legislatore della legge n. 248/2005, tenuto conto anche delle singole realta' che si intendono regolamentare attraverso lo strumento del contratto di programma;
Considerato che all'applicazione di tali criteri debba provvedere l'ENAC in sede istruttoria, dando evidenza dei benefici conseguiti rispetto agli effetti che deriverebbero dall'applicazione del criterio generale fissato dalla direttiva ministeriale;

E m a n a
la seguente direttiva:

L'ENAC, e' autorizzato ad utilizzare una ripartizione del margine commerciale che prescinde dalla mera applicazione del criterio pro quota in ragione dei costi totali relativi ai diversi servizi, previsto dal paragrafo 4.1 della direttiva CIPE, nei casi in cui l'impiego di tale criterio ingeneri eccessive variazioni tariffarie nei diritti aeroportuali rispetto a quelli precedentemente in vigore.
Il criterio che verra' individuato dall'ENAC, per l'allocazione di detto margine commerciale, dovra' essere preventivamente valutato favorevolmente dal comitato utenti aeroportuali, nell'ambito delle consultazioni previste dalla legge n. 241/1990, nonche' dal gestore aeroportuale.
L'ENAC dovra' adeguatamente evidenziare e motivare - nelle risultanze istruttorie trasmesse alle Amministrazioni dei trasporti e dell'economia - le scelte effettuate.
Roma, 31 luglio 2009

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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