Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 23 luglio 2009
Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'intero territorio dei comuni di Cercemaggiore - Cercepiccola - San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso.

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte
contemporanee

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139 e 140;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» ed, in particolare, l'attribuzione a questa Direzione generale, delle istruttorie relative ai procedimenti di valutazione ambientale strategica di competenza statale;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 18 giugno 2008 concernente l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2008 concernente l'attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello dirigenziale generale all'architetto Francesco Prosperetti, come direttore generale per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee;
Considerato che il Ministero per i beni e le attivita' culturali in data 1° marzo 1999, 10 marzo 1999 e 2 aprile 1999 emetteva appositi decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativi all'intero territorio dei comuni di Cercepiccola, Cercemaggiore e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso;
Visto che, a seguito dei ricorsi al TAR Molise da parte delle amministrazioni comunali di Cercemaggiore e Cercepiccola, e da parte di un privato cittadino residente nel comune di San Giuliano del Sannio, con sentenze n. 73, 72 e 74 dell'11 febbraio 2002, il TAR Molise accoglieva i suddetti ricorsi annullando i succitati decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
Visto che in data 26 aprile 2004, con note prot. n. 5508, 5509 e 5510, veniva formulata una nuova proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, da parte della competente Soprintendenza per i beni A.P.S.A.E del Molise, ai sensi della procedura prevista dall'allora vigente decreto legislativo n. 490/1999, con relativa trasmissione ai comuni per l'affissione della stessa all'albo pretorio e con pubblicazione dell'avviso al pubblico sui quotidiani effettuato nelle date del 19, 21 e 25 giugno 2004;
Considerato che con nota n. 31130 del 4 ottobre 2004 il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, a seguito delle osservazione inviate dai comuni di Cercemaggiore e Cercepiccola e dalla regione Molise e a seguito dell'entrata in vigore, in data 1° maggio 2004, del decreto legislativo n. 42/2004 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», manifestava la necessita' di perfezionare l'iter secondo le previsioni del suddetto Codice interrompendo l'iter avviato ai sensi della previgente normativa;
Considerato che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, con nota prot. n. 844/34.13.00 del 21 ottobre 2004, evidenziava alla regione Molise l'esigenza di dare esito ai procedimenti di vincolo avviati con la normativa previgente (decreto legislativo n. 490/1999) ed interrotti a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo n. 42/2004, chiedendo alla medesima Regione di voler provvedere rapidamente alla costituzione delle commissioni regionali ai sensi dell'art. 137 del Codice, al fine di avviare la nuova procedura;
Considerato che, a fronte del protrarsi dell'inerzia regionale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, con nota prot. n. 4170 del 31 ottobre 2007, ha sottoposto alla Direzione generale competente la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'intero territorio comunale dei suddetti comuni, avanzata dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e P.S.A.E. del Molise, proposta, in quella fase, non corredata della disciplina d'uso del territorio considerato, come da nota prot. n. DG BAP del 23 novembre 2007 n. 20971 della suddetta Direzione generale;
Considerato che la Direzione regionale, con nota prot. n. 4170 del 31 ottobre 2007, aveva evidenziato come la regione Molise non si fosse mai attivata per esaminare la proposta di vincolo e non avesse ritenuto di dover procedere alla convocazione della Commissione regionale ex art. 137 del Codice, nonostante fosse stata interessata con precedenti richieste nonche' con un'ennesima richiesta inviata dalla stessa Direzione regionale con nota prot. n. 2790 del 12 luglio 2007, nella quale si precisava che la dichiarazione presenta «carattere di estrema urgenza in quanto i territori in questione, attualmente privi di riconoscimenti e di tutela, esclusi da forme di pianificazione paesaggistica e oggetto di una considerevole attivita' di trasformazione in atto, sono in particolare minacciati nella loro incontaminata bellezza dall'ormai prossima realizzazione di una estesa centrale per la produzione di energia elettrica con aerogeneratori di notevoli dimensioni, la cui deturpante presenza risulterebbe visibile dalla valle del Tammaro con gravi effetti lesivi anche dei pregevolissimi caratteri e valenze dell'importante sito archeologico di Atilia-Sepino»;
Considerato che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise, con nota n. 10520 del 3 dicembre 2008 indirizzata alla Direzione generale per la qualita' e tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee, ai sindaci dei comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio e per conoscenza alla regione Molise, alla provincia Molise, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, alla Soprintendenza archeologica per il Molise e alla Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici del Molise, non essendo stato dato seguito nei tempi previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio alla richiesta di riunione della Commissione provinciale, ha trasmesso alla citata Direzione generale la proposta di sottoporre a tutela paesaggistica l'intero territorio dei comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio;
Considerato che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise, con nota n. 10530 del 3 dicembre 2008 indirizzata alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise e per conoscenza alla suddetta Direzione generale, trasmetteva la documentazione completa finalizzata alla predisposizione del provvedimento di tutela, ai fini della trasmissione degli atti da parte della stessa Direzione regionale alla Direzione generale competente;
Considerato che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise con nota n. 4391 del 10 dicembre 2008 ha inoltrato alla Direzione generale la documentazione necessaria ad avviare la procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico per le aree di cui trattasi;
Considerato che la documentazione suddetta, inoltrata dalla Soprintendenza citata, tramite la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, contiene motivazioni congrue e puntuali relative alle valenze storico-culturali e naturalistiche, tali da supportare il riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento costituito dai territori comunali di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, coincidenti con i confini amministrativi degli stessi e contigui e confinanti tra di loro, per cui l'area da assoggettare a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici, coincide con la sommatoria delle superfici amministrative dei suddetti comuni, come da cartografie allegate;
Considerato che dall'analisi paesaggistica dell'area presa in considerazione, prodotta dalla Soprintendenza competente, si evince l'omogeneita' delle caratteristiche storico - paesaggistiche dell'intero ambito territoriale da assoggettare a tutela, la cui morfologia e' caratterizzata da piccole valli generate da corsi d'acqua e torrenti e tra queste la valle del Tammaro, parallela allo sviluppo Nord-Sud del Massiccio del Matese che costituisce la cerniera piu' evidente del territorio regionale, utilizzata gia' anticamente per i traffici interregionali e storicamente attraversata dalle principali linee di comunicazione come il tratturo Pescasseroli-Candela e la romana via Minucia.
Proprio in quella valle, infatti, si affacciavano insediamenti sannitici tra i piu' importanti e correva la strada borbonica tra Caserta e Termoli. Tutto il territorio e' caratterizzato da una ricca vegetazione arborea - residuo storico di una ben piu' vasta selva di querce che, nei secoli passati, copriva un territorio di circa 150 kmq., in gran parte smembrata ed abbattuta fra la fine del XVII e gli inizi del XIX secolo, in concomitanza di grossi cambiamenti politico-sociali, per sopperire alla crisi economica di intere comunita', che dal taglio della legna ricevevano un lavoro temporaneo ed un pur minimo introito - e da un sistema agricolo costituito da coltivazioni diversificate, con l'alternarsi continuo di piccoli campi dedicati alle numerose e disparate culture tipiche del territorio, frammiste a pascoli e piccole e grandi macchie boscate con le molteplici essenze tipiche dell'Appennino.
L'economia rurale del territorio stratificata nei secoli si manifesta nelle tipicita' colturali, dai segni nel territorio che costituiscono la fitta rete di strade sul sedime di antichi percorsi, mulattiere, stradine e sentieri, sempre segnati e definiti nel paesaggio da siepi ed alberi ombrosi, e dalle architetture rurali, residenze e fattorie, isolate o raggruppate in piccoli borghi, frutto di tecniche costruttive e tecnologie antiche e tradizionali, tutti elementi che configurano quell'aspetto tradizionale dei luoghi tra i piu' distintivi del paesaggio molisano, degno di essere conservato quale «paesaggio agrario antico», autentico bene culturale di particolare significato paesaggistico, frutto di una antropizzazione «a misura d'uomo», sapiente e sempre in un rapporto simbioticamente rispettoso della natura.
Tra gli insediamenti rurali sparsi si puo' ancora rilevare la presenza di resti di mulini ad acqua le cui strutture sono riconducibili agli schemi canonici delle piccole industrie di trasformazione, con a monte una vasca di raccolta dell'acqua ed a valle le bocche di uscita che riportano la stessa nell'alveo.
In tale ambito territoriale la naturalita' dei luoghi, con una biodiversita' di indubbio interesse, costituisce un «unicum» con le rilevanti presenze culturali, lascito di un passato ricco di storia, quali le emergenze paesaggistiche costituite dai centri storici dei comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio, incluse in vedute panoramiche di notevole interesse percettivo con valenze di carattere storico culturale e identitario.
Le numerose emergenze monumentali e archeologiche, molte con un riconosciuto specifico interesse di carattere storico-artistico da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, attribuiscono al contesto territoriale in questione ulteriori valenze di carattere testimoniale in relazione alle forme di antropizzazione presenti nel corso dei secoli, come piu' puntualmente esplicitato nelle relazioni della Soprintendenza allegate alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, predisposte per ognuno dei Comuni che lo costituiscono, che motivano l'esigenza di sottoporre a tutela paesaggistica tale contesto;
Considerate le valutazioni della Soprintendenza competente riferite allo stato attuale dei luoghi - nell'insieme sostanzialmente omogenei, che presentano caratteristiche di interesse percettivo inalterati nella loro continuita' e meritevoli pertanto di specifica tutela prevista per le bellezze naturali e paesaggistiche - dalle quali risulta che, malgrado si evidenzino in tali luoghi parti di territorio di minore pregio paesaggistico e siano rilevabili forme di antropizzazione prodotte nel corso del tempo e soprattutto negli ultimi 50 anni, principalmente nelle zone dove sono state realizzate strutture produttive artigianali o legate alle attivita' agro-pastorali e siano dunque presenti alcuni insediamenti potenzialmente capaci di alterare i caratteri storici e naturalistici, tali elementi intrusivi non hanno modificato in maniera irreversibile la complessiva qualita' del paesaggio e risultano comunque integrati o efficacemente integrabili nel contesto complessivo dell'intero territorio in cui sono organicamente inseriti. Valutato dunque che tutto cio' rende urgente la messa in atto di opportune disposizioni, misure e criteri di gestione volti ad orientare e rendere compatibile con le preesistenze l'attivita' di trasformazione, al fine di meglio tutelare l'insieme, anche nella prospettiva di operare recuperi o riqualificazioni di aree degradate e perseguire il ripristino dei valori paesaggistici nel rispetto dei contenuti della Convenzione europea del paesaggio, recepita dal decreto legislativo n. 42/2004 citato in premessa, attraverso forme di tutela attiva, che tengano conto delle esigenze economico-sociali delle comunita' locali;
Considerato che, ai sensi dell'art. 138, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., sono state definite le prescrizioni d'uso, intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi, come di seguito riportate:
«Disciplina di tutela paesaggistica da adottare nel territorio del comune di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio (Provincia di Campobasso)».
La seguente normativa intende precisare e stabilire le modalita' di gestione delle attivita' di trasformazione del territorio dei comuni di San Giuliano del Sannio, al fine di garantire la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, attraverso l'individuazione dei comportamenti da adottare nei vari contesti territoriali a seconda delle tipologie operative e dei singoli beni.
Il rispetto delle seguenti norme e' tassativo anche se in casi particolari ed in presenza di comprovate esigenze tecniche o di pubblica utilita' o di opportunita' di ulteriore miglioramento estetico e valorizzazione dei luoghi, con l'atto autorizzativo dell'organo preposto, rilasciato dopo esplicito parere positivo degli organi territoriali del Ministero per i beni e le attivita' culturali, potranno consentirsi interventi in deroga alle stesse.
Si intendono comunque richiamati e fatti salvi, anche in relazione alla disciplina delle modalita' operative e di gestione, i principi della Convenzione europea del paesaggio, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ed i contenuti della Relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005.
Art. 1 (Contesto del Centro). - Ogni attivita' edilizia avente per oggetto fabbricati costruiti prima del 1950, dovra' garantire la conservazione della composizione delle facciate, dei caratteri edilizi, delle specificita' strutturali significative e dei particolari architettonici e decorativi che caratterizzano il sistema edilizio in esame.
Nel caso di interventi pregressi che hanno alterato l'originaria composizione delle facciate o che hanno determinato la perdita degli originari caratteri architettonici, in occasione di interventi di manutenzione o ristrutturazione, si tendera' alla reintegrazione della originaria composizione e caratterizzazione architettonica, attraverso atti tecnici culturalmente e criticamente consapevoli al fine di evitare interventi acritici inevitabilmente falsificatori e distruttivi. In tale prospettiva, nei casi in cui precedenti interventi hanno determinato l'asportazione, dei seguenti elementi significativi: pavimentazioni di strade o di androni di edifici in pietra calcarea o in mattoni, portali in pietra, mattoni o semplice intonaco, cornici e mensole di finestre e balconi in pietra, cornici angolari e superfici bugnate in pietra, gradini di scale e soglie di porte e portoni, cornicioni, romanelle e intonaci lavorati di qualunque tipo, manti di copertura in cotto, portoni in legno, infissi di balconi e finestre, ringhiere, cancellate, comignoli, antiche insegne di esercizi e botteghe, si provvedera' al loro ripristino, se ancora reperibili, oppure, nel caso di manufatti non piu' esistenti, si operera' attraverso l'uso attento di materiali e forme simili all'originale.
Le finiture delle pareti esterne degli edifici si raccorderanno alla tradizione edilizia privilegiando l'intonaco colorato negli antichi colori tipici riscontrabili ancora nell'abitato; solo in casi molto particolari determinati dalla storia, dallo specifico carattere architettonico del fabbricato e dal ruolo da esso assunto nel contesto, potra' essere consentita la presentazione del paramento murario faccia vista. Il comune provvedera' alla ricognizione ed alla realizzazione di un abaco dei colori dell'edilizia storica che costituira' la base dei futuri interventi manutentivi. In caso di interventi di manutenzione o di ristrutturazione sara' obbligo dei proprietari rimuovere eventuali infissi in alluminio anodizzato sostituendoli con altri in legno.
Non sono ammissibili canne fumarie costituite da semplici tubi di metallo o altro materiale sintetico; grondaie e pluviali in p.v.c. o altro materiale plastico; tubi di scarico o di adduzione di acqua o gas o energia e bauletti per contatori sovrapposti, a vista, alle murature.
Le insegne di negozi e botteghe dovranno essere progettate in carattere con l'architettura dell'edificio evitando di sovrapporle ad elementi architettonici o decorativi. Non si ammetteranno sagome eccessivamente ingombranti e l'uso di materiali e colori impattanti.
Nel caso di inevitabili interventi di demolizione di fabbricati fatiscenti costituenti accertato e comprovato pericolo per la pubblica incolumita', si procedera' al preventivo rilievo grafico e fotografico dello stesso ed al recupero e conservazione di tutti gli elementi architettonici, decorativi e di finitura, in prospettiva di un futuro possibile ripristino dell'immobile demolito che non potra' essere sostituito da altro immobile dissimile.
Art. 2 (Contesto di nuova espansione urbana). - Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici o di varianti, le Amministrazioni provvederanno a stabilire limiti di altezza dei fabbricati non superiori a m 10 dal filo di gronda superiore, intesa come media delle altezze di due fronti opposti.
Provvedera' inoltre a stabilire un'attenta valutazione dell'inserimento delle costruzioni contemporanee nella nuova espansione urbana, che dovra' basarsi su criteri di congruita' nelle forme, nei rapporti volumetrici, nei colori e nei materiali adottati.
Art. 3 (Contesto rurale). - In tale contesto, andranno rispettate tutte le disposizioni di tutela contenute al punto precedente «A», per tutte le architetture esistenti antecedenti al 1950.
Per le nuove costruzioni siano esse civili, rurali o produttive, varranno le seguenti norme di tutela: ogni intervento tendera' al massimo rispetto della morfologia del sito evitando eccessivi sbancamenti e quindi eccessive opere di contenimento del terreno; qualora lo sbancamento fosse necessario per la realizzazione di volumi interrati, esso dovra' essere ricolmato ai fini della riconfigurazione della preesistenza morfologia del terreno; modeste sistemazioni del terreno di pertinenza delle nuove costruzioni saranno consentite, nei limiti del possibile e senza stravolgimenti eccessivi dell'assetto dei luoghi; i nuovi edifici non potranno avere piu' di un piano oltre il piano terra; l'altezza media, al filo di gronda superiore non potra' superare i m 7,50; le coperture saranno di norma del tipo a capanna; il manto di copertura dei fabbricati civili e annessi agricoli sara' realizzato di norma con coppi o tegole laterizie; la coloritura dei fabbricati rispettera' la tradizione dei luoghi soprattutto nel caso di costruzioni vicine ad edifici antichi; le recinzioni esterne strutturate con muretti o con ringhiere, saranno limitate agli spazi immediatamente prossimi al fabbricato, evitando di estenderle a spazi eccessivamente estesi; le recinzioni piu' estese o di interi lotti e dei fondi agricoli verranno essere realizzate con siepi o con semplice rete e paletti metallici; nell'impianto di essenze arboree in giardini e spazi di pertinenza dell'immobile si eviteranno le conifere, ad eccezione del pino domestico, preferendo essenze autoctone ed in particolare alberi da frutto e caducifoglie in genere; nell'immediato intorno di capannoni per l'allevamento di animali o comunque produttivi, si realizzeranno, in maniera discontinua, macchie alberate con diverse essenze locali di medio e alto fusto, in modo da ridurre l'impatto di tali strutture, essi verranno ubicati in zone poco visibili e non panoramiche; nelle zone rurali non saranno ammessi l'installazione di impianti industriali o artigianali di notevole ingombro o inquinanti o esteticamente deturpanti, di qualunque tipo essi siano; nella realizzazione o manutenzione di strade comunali, vicinali, interpoderali o mulattiere sono vietate modifiche eccessive al loro sviluppo planimetrico e altimetrico; sono vietati eccessivi movimenti di terra e comunque tali da determinare la necessita' di realizzare muri di contenimento; eventuali modeste scarpate dovranno essere naturalmente stabili, con pendenze non maggiori di 45 gradi; e' generalmente vietata la realizzazione di muri di contenimento ed anche di cunette e zanelle con spalletta in cemento a meno che essi non risultino assolutamente indispensabili per risolvere limitati problemi di manutenzione o di gestione; in tale ottica, eventuali indispensabili opere d'arte saranno realizzati in pietra e solo eccezionalmente in cemento armato; esse andranno sempre rivestite con paramento in pietra; in caso di manutenzioni o allargamenti della sede stradale, dovra' essere conservata la vegetazione esistente lungo il percorso evitando allargamenti nei punti alberati o allargamenti lungo un solo lato; sara' obbligatorio inoltre piantumare nuova vegetazione, del tipo di quella esistente, lungo tutto il percorso interessato dai lavori con particolare riferimento alle scarpate di monte e di valle ai fini della loro stabilizzazione e contenimento; e vietata l'installazione di guard-rails metallici preferendosi quelli in legno o i piu' classici parapetti in pietra.
Art. 4. (Aree boscate). - A tutela delle zone boscate non sono ammessi interventi di riduzione delle superfici boscate con tagli definitivi, sono ammessi solo tagli colturali; esse dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione mediante interventi di manutenzione e riforestazione; non sono ammesse nuove costruzioni in aree boscate, se non in caso di pubblica utilita' ed in presenza di comprovata mancanza di alternative fattibili; tali norme restano valide anche in caso di incendio, nel senso che, ai fini legali, la superficie interessata dal fuoco si considerera' comunque boscata anche se il bosco fosse stato distrutto.
Art. 5. (Corsi d'acqua pubblici). - Sono vietati interventi di costruzione di nuove opere di qualunque forma e dimensione o che arrechino modifiche al corso, alle sponde e all'immediato intorno (per una fascia di m 10) di corsi d'acqua pubblici, compreso il taglio della vegetazione che non abbia il solo scopo colturale; non sono ammesse nuove costruzioni produttive di carattere non agricolo a meno di m 30 da qualunque corso d'acqua pubblico; sono ammessi interventi puntuali di prevenzione dissesti (briglie) purche' eseguiti in pietra, con tecniche tradizionali; eventuali opere di difesa spondale saranno eseguiti di norma attraverso consolidamenti naturalistici delle sponde; gli enti pubblici promuoveranno interventi tesi alla manutenzione dei corsi d'acqua ed anche di ripristino naturalistico in caso di pregressi interventi di cementificazione o che hanno arrecato danno e deturpamento alle loro sponde.
Art. 6 (Contesto interessato da emergenze culturali o paesaggistiche). - Particolare attenzione e' dovuta a quei luoghi e contesti caratterizzati dalla presenza di importanti emergenze culturali. In essi-bisognera' adottare regole e comportamenti particolarmente restrittivi delle possibilita' di trasformazione, stante l'alto interesse pubblico rivestito da tali beni. In particolare dovra' essere garantito che il loro decoro e la loro immagine non vengano compromesse da eccessive trasformazioni dei luoghi derivate dalla realizzazione nel loro intorno di lavori e/o opere particolarmente impattanti per forma, dimensione, carattere e connotazione. A tale fine, sara' compito del comune di San Giuliano, stabilire attraverso precise delimitazioni planimetriche contenute nei rispettivi strumenti urbanistici, gli spazi di rispetto di tali particolari beni, nell'ambito dei quali proibire l'edificazione di nuove costruzioni. Ai fini di tale operazione la Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio e per i beni storici, artistici e etnoantropologici del Molise fornira' tutta la necessaria collaborazione nell'individuazione delle emergenze culturali presenti nel contesto territoriale in questione.
Art. 7 (Cartellonistica). - Nell'intero territorio rurale e lungo le strade, non e' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari, anche temporanei, di dimensione superiore ad 1,00 x 0,30 metri, ad eccezione delle indicazioni stradali e della segnaletica stradale obbligatoria, delle indicazioni di pubblica e privata sicurezza e cantieristica, delle indicazioni di beni di interesse storico, artistico o naturalistico.
Non potranno essere rinnovate le autorizzazioni giunte a scadenza di cartelli pubblicitari esistenti che non rientrano nelle suddette categorie.
Visto che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise, con nota n. 2000 del 23 febbraio 2008 ha comunicato alla Direzione generale competente l'avvenuta affissione all'albo Pretorio del comune avvenuta in data 29 dicembre 2008, e la pubblicazione sui quotidiani per il comune di Cercemaggiore in data 15 gennaio 2009 sul «Il Tempo» edizione nazionale il 13 gennaio 2009 sul «Il quotidiano del Molise» e il 10 gennaio 2009 sul «Primo piano Molise» comunicando, con la medesima nota, l'avvenuta affissione all'albo Pretorio del comune di Cercepiccola in data 24 gennaio 2009, mentre la relativa pubblicazione sui quotidiani in data 16 febbraio 2009 sul «Il Tempo» edizione nazionale il 13 febbraio 2009 sul «Il quotidiano del Molise» e il 13 febbraio 2009 sul «Primo piano Molise».
Visto che la stessa Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise, con nota prot. n. 2000 del 23 febbraio 2009 ha comunicato che l'affissione all'albo pretorio del comune di S. Giuliano del Sannio era stata effettuata in data 26 gennaio 2009 e la pubblicazione sui quotidiani e' avvenuta in data 19 febbraio 2009 sul «Il Tempo» edizione nazionale il 17 febbraio 2009 sul «Il quotidiano del Molise» e il 19 febbraio 2009 sul «Primo piano Molise».
Considerato che sono pervenute osservazioni, in merito alla proposta di vincolo, da parte delle amministrazioni comunali di Cercemaggiore con nota n. 2037 del 27 aprile 2009, di Cercepiccola con nota n. 1958 del 25 maggio 2009 e di San Giuliano del Sannio con nota n. 1926 del 23 maggio 2009;
Visto che, in merito alle suddette osservazioni, la competente Soprintendenza ha trasmesso le proprie controdeduzioni, con nota prot. n. 5410 del 25 maggio 2009, acquisita agli atti della Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee prot. n. 7407 del 5 giugno 2009, evidenziando che il notevole pregio del territorio del comune di Cercemaggiore risiede nella diversita' e molteplicita' degli interessi diffusi. Precisamente «La proposta di vincolo in questione e' finalizzata alla tutela del bene paesaggio, ossia del territorio cosi' come e' caratterizzato dopo secoli di storia.
Esso e' l'insieme di elementi naturali immodificati nel tempo, di trasformazioni indotte dagli usi antropici e da manufatti singoli o aggregati. Il loro insieme, cosi' come si presenta alla vista di un osservatore, cosi' come viene percepito dai piu' svariati punti di vista e' un bene unico, il paesaggio per l'appunto, che viene cosi' individuato e in quanto tale da assoggettare alla specifica finalita' della tutela paesaggistica.».
Vista la nota n. 6112 del 9 giugno 2009, acquisita agli atti della Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee prot. n. 8304 del 23 giugno 2009, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise ha trasmesso, preso atto delle osservazioni alla proposta di vincolo prodotte dal comune di Cercepiccola, le controdeduzioni ritenendo che la necessita' di estendere il vincolo all'intero territorio comunale e' dovuta proprio alla presunta disomogeneita' degli interessi presenti sul territorio, precisando, tra l'altro che «la legge non dice che i beni paesaggistici devono essere vincolati per singolo interesse (singolarita' geologica, bellezza naturale, valore tradizionale, punti panoramici, memoria storica, ecc.), cosa che se, per assurdo, fosse vera comporterebbe una serie innumerevole di singoli vincoli per singolo interesse, di imprecisa e problematica perimetrazione e ancor piu' difficile gestione. La proposta di vincolo in questione pertanto e' finalizzata alla tutela del bene paesaggio ossia dell'aspetto del territorio cosi' come e' venuto caratterizzandosi dopo secoli di storia, anche recente, caratterizzato da un insieme di interessi (tutti contenuti nel dettato dell'art. 136), che senza soluzione di continuita' si dipanano sul e nel territorio comunale.
Si tratta dell'insieme di elementi naturali immodificati nel tempo, di trasformazioni indotte dagli usi antropici e da manufatti singoli o aggregati piu' o meno antichi e anche di epoca contemporanea. Il loro insieme, cosi' come si presenta alla vista di un osservatore, cosi' come viene percepito senza soluzioni di continuita', dai piu' svariati punti di vista e' un bene unico, il paesaggio per l'appunto, che viene cosi' individuato nei suoi caratteri di bellezza panoramica avente valore estetico e tradizionale e, in quanto tale, omogeneo e da assoggettare alla specifica finalita' della tutela paesaggistica.».
Viste le controdeduzioni della stessa Soprintendenza competente, trasmesse con nota n. 6111 del 9 giugno 2009, acquisita agli atti della Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee prot. n. 8305 del 23 giugno 2009, nelle quali oltre ad affermare la necessita' di estendere il vincolo all'intero territorio comunale di San Giuliano del Sannio caratterizzato dalla dichiarata disomogeneita' degli interessi presenti sul territorio, si precisa, tra l'altro, che «i territori dei tre comuni interessati dalla proposta di vincolo, peraltro non eccessivamente estesi, sono confinanti tra loro e sono parte di un molto piu' vasto comprensorio caratterizzato dagli stessi caratteri paesaggistici, dalla stessa storia politica ed economica, dagli stessi usi del territorio, dove vivono popolazioni culturalmente e socialmente identiche che hanno sviluppato comportamenti economici e culturali identici che sono scaturiti nelle stesse espressioni a livello urbanistico e architettonico. In ragione di cio', se i caratteri paesaggistici sono simili o uguali addirittura, non deve suscitare meraviglia ne' essere motivo di contrasto se per descriverli si usano le stesse espressioni».
Visto che la citata Direzione generale, con nota n. DGPAAC/8912 del 6 luglio 2009, ha inviato con propria relazione istruttoria la documentazione relativa alla questione in argomento al Comitato tecnico scientifico per i beni architettonici e paesaggistici per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;
Considerato che il suddetto Comitato tecnico ha trasmesso alla stessa Direzione generale il verbale n. 26 della seduta del 13 luglio 2009, con parere relativo alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. per l'intero territorio comunale dei comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e di San Giuliano del Sannio, acquisiti agli atti della Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee prot. n. DG PARC 9606 del 21 luglio 2009, nel quale si afferma, tra l'altro, che «il territorio interessato dalla proposta, caratterizzato da un paesaggio ricco di valori paesistici e naturalistici, costituisce una delle aree piu' pregevoli e incontaminate della regione Molise, situato in un ambito fortemente caratterizzato, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, dall'imponente massiccio del Matese; e' altresi' caratterizzato da piccole valli generate da corsi d'acqua e torrenti e tra questi la valle del Tammaro, che giace parallela allo sviluppo nord-sud dello stesso massiccio del Matese, costituisce la cerniera piu' evidente del territorio regionale, utilizzata gia' anticamente per i traffici interregionali e storicamente attraversata dalle principali vie di comunicazione, come il tratturo Pescasseroli-Candela e la romana via Minucia» e che «ritiene condivisibile la necessita' di un vincolo di tutela per i motivi contenuti nelle relazioni illustrative dell'interesse paesaggistico presentate dagli Uffici periferici, secondo quanto indicato negli allegati documenti di disciplina di tutela paesaggistica da adottare nel territorio dei comuni interessati» ed inoltre che «Nel fare proprie le conclusioni espresse con relazione istruttoria, dalla Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio, di cui alle premesse, il comitato ritiene, inoltre, opportuno suggerire che contestualmente alla formalizzazione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, in considerazione delle peculiarita' e delle componenti storiche, urbanistiche, architettoniche, ambientali e paesaggistiche riscontrate e che ancora caratterizzano l'intero territorio, sia tenuto conto anche degli elementi caratterizzanti le tipologie di architettura rurale presenti nel territorio stesso e aventi interesse storico e etnoantropologici quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale».
Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile sottoporre a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e sue successive modificazioni e integrazioni, l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistiche e il valore identitario rispetto al contesto territoriale di appartenenza;
Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela secondo la procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto legislativo, per le motivazioni manifestate dalla competente Soprintendenza, in precedenza sinteticamente riportate;
Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni, attenendosi alle disposizioni, misure e criteri di gestione, per l'area di cui trattasi, enunciati nel presente decreto;

Decreta:

L'intero territorio dei comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, nei limiti sopradescritti, coincidenti con i limiti amministrativi comunali e indicati nelle allegate cartografie, depositate presso i competenti uffici comunali, che costituiscono parte integrante del presente decreto, e' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, ed e' quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte terza del medesimo decreto legislativo.
La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'Albo pretorio dei comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici dei suddetti Comuni.
Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: Prosperetti
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 39 a pag. 41 <----
 
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