Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2009, n. 123
Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e cose;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ed, in particolare, gli articoli 7, comma 2, e 12, comma 2;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 27 febbraio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 marzo e dell'8 giugno 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente capo ha per oggetto:
a) le disposizioni organizzative per gli organi centrali della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica;
b) la determinazione della dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta medesima.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogato).
- La legge 1° marzo 2005, n. 32, reca: Delega al
Governo per il riassetto normativo dell'autotrasporto di
persone e cose, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 del 10 marzo 2005.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 e 12, comma
2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284:
«Art. 7 (Organizzazione e funzionamento ). - Omissis.
2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica, e' stabilita la
dotazione di personale necessaria per il funzionamento
della Consulta e sono dettate le connesse disposizioni
organizzative per gli organi centrali.».
«Art. 12 (Organizzazione e funzionamento). - Omissis.
2. Con il regolamento di cui all'art. 7, comma 2, e'
stabilita la dotazione di personale necessaria per il
funzionamento del Comitato centrale e sono dettate le
connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali
e periferici, anche tenuto conto del criterio di delega di
cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 1° marzo
2005, n. 32.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
reca: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 2006, n. 114.
- Si riporta il testo dell'art. 2-quater, del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201
«Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di
materiali da costruzione, di sostegno ai settori
dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca
professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il
G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni
Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n.
249:
«Art. 2-quater (Modifiche al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 284). - 1. Al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 6, la lettera h) del comma 1 e il comma
12 sono abrogati;
b) all'art. 7, comma 2, nel primo periodo, le parole:
«e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il
necessario coordinamento con i Comitati regionali per
l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11» e
l'ultimo periodo sono soppressi;
c) all'art. 9, comma 2, la lettera b) e' abrogata;
d) l'art. 11 e' abrogato;
e) all'art. 12, comma 2, l'ultimo periodo e'
soppresso.».



 
Art. 2.

Presidente

1. Il Presidente della Consulta:
a) rappresenta la Consulta verso l'esterno;
b) designa il Segretario generale, scegliendolo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza nel settore del trasporto stradale delle merci e della logistica;
c) propone i componenti del Comitato esecutivo, tenuto conto delle indicazioni delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, del movimento cooperativo e delle altre categorie economiche e sociali rappresentate nell'Assemblea generale;
d) nomina i componenti del Comitato scientifico, sentita l'Assemblea generale;
e) sceglie, fra i componenti dell'Assemblea generale aventi specifica professionalita' in materie statistiche ed economiche, i membri dell'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto;
f) puo' istituire, sentito l'Ufficio di presidenza, commissioni per la trattazione di questioni specifiche correlate al settore del trasporto e della logistica;
g) convoca l'Assemblea generale, il Comitato esecutivo e l'Ufficio di presidenza;
h) presenta all'Assemblea generale, su proposta del Segretario generale e d'intesa con il Comitato esecutivo, la delibera programmatica semestrale delle attivita' della Consulta.
2. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale di una segreteria.
3. Alle attivita' di cui al comma 2 si provvede senza oneri aggiuntivi.
 
Art. 3.

Assemblea generale

1. L'Assemblea generale:
a) nomina i componenti del Comitato esecutivo;
b) delibera il programma semestrale delle attivita' della Consulta, sulla base delle direttive ricevute dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
c) approva, previo parere del Comitato esecutivo, l'esito dei lavori svolti dalle commissioni di cui al comma 2.
2. L'Assemblea generale, per lo svolgimento delle attivita' attribuite alla Consulta dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, puo' avvalersi, per la trattazione di tematiche afferenti a normativa e affari internazionali, logistica, intermodalita', qualita', sicurezza e controlli, di apposite commissioni.
3. Ai lavori dell'Assemblea generale e delle commissioni possono essere chiamati a partecipare, dal Presidente della Consulta, esperti su specifiche materie, senza diritto di voto, con le ordinarie risorse in dotazione alla Consulta.
4. La convocazione delle riunioni dell'Assemblea generale e delle Commissioni e' inviata, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per le riunioni stesse e, in caso di eccezionale necessita' ed urgenza, almeno quarantotto ore prima. L'Assemblea generale stabilisce le regole relative alla validita' delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le deliberazioni, nonche' l'istituzione e la composizione delle eventuali commissioni di cui al comma 2, tenendo conto dell'esigenza di assicurare una rappresentanza equilibrata delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni di categoria dell'autotrasporto, dei settori della produzione dei servizi, nonche' degli altri organismi presenti nell'Assemblea generale.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 21 novembre 2004, n. 284:
«Art. 4 (Attribuzioni). - 1. La Consulta svolge
attivita' propositiva, di studio, di monitoraggio, di
consulenza delle autorita' politiche, per la definizione
delle politiche di intervento e delle strategie di governo
nel settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in
materia di controlli tecnici ed amministrativi
sull'esercizio dell'attivita' di autotrasporto. A tale
fine, la Consulta:
a) elabora e provvede all'aggiornamento, nonche' al
monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale della
logistica;
b) esprime parere sulle questioni attinenti i progetti
normativi e l'applicazione delle disposizioni, anche
europee, in materia di autotrasporto, nonche' sulle
problematiche relative all'attraversamento delle Alpi;
c) esprime parere sui problemi di competenza della
Conferenza europea dei Ministri dei trasporti;
d) promuove iniziative per lo sviluppo
dell'intermodalita', anche attraverso la messa a punto di
progetti pilota;
e) formula indirizzi e proposte in materia di sicurezza
della circolazione stradale, e provvede all'elaborazione di
proposte relative ai programmi ed alle strategie dei
controlli sull'attivita' di autotrasporto;
f) promuove studi e indagini sulle politiche di
investimento e sulla competitivita' delle imprese italiane
di autotrasporto in ambito internazionale, provvedendo
anche alle rilevazioni dei costi dei servizi di trasporto;
g) provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini
da applicare alla definizione delle controversie aventi ad
oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati
non in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui
all'art. 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1°
marzo 2005, n. 32;
h) elabora e propone iniziative di sostegno e di
assistenza alle imprese di autotrasporto, nel rispetto
della disciplina nazionale e comunitaria in materia di
tutela della concorrenza;
i) propone indirizzi in materia di certificazione di
qualita' delle imprese che effettuano trasporti di merci
pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e
di prodotti farmaceutici;
l) esprime, su richiesta delle competenti autorita',
pareri sull'adozione di provvedimenti amministrativi
riguardanti l'autotrasporto;
m) fermo restando quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di accesso alla professione di
autotrasportatore, ed ai fini dell'attuazione del criterio
di delega di cui all'art. 2, comma 2), lettera c), numero
3), della citata legge 1° marzo 2005, n. 32, verifica, in
collaborazione con il Comitato centrale, il rispetto
dell'uniformita' della regolamentazione e delle procedure,
nonche' la tutela delle professionalita' esistenti, nei
procedimenti preordinati all'iscrizione delle imprese di
autotrasporto all'Albo nazionale degli autotrasportatori,
anche al fine di assicurare il necessario coordinamento.».



 
Art. 4.

Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, con particolare riguardo alla definizione della delibera programmatica semestrale dell'attivita' della Consulta ed all'esame dei risultati dei lavori delle Commissioni.
 
Art. 5.

Segretario generale

1. Il Segretario generale, in qualita' di responsabile dell'attivita' amministrativa, contabile ed economico-finanziaria della Consulta:
a) collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di attivita';
b) realizza le linee di attivita' della Consulta;
c) coordina le attivita' degli organi, nonche' della segreteria del Presidente, assicurandone anche la corretta e tempestiva informazione.
2. Il Segretario generale, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 9, provvede alla gestione amministrativa, contabile ed alla realizzazione dei programmi di attivita' relative alle seguenti materie: affari generali, politiche per la logistica, politiche per le imprese, intermodalita', qualita', sicurezza e controlli, comunicazione e pubblicita'.
3. Con delibera adottata dal Presidente della Consulta, si provvedera' ad individuare le attivita' relative alle citate materie.
 
Art. 6.

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico:
a) collabora con il Presidente nella definizione delle attivita' inerenti il Piano nazionale della logistica;
b) fornisce il supporto di studio e di approfondimento alle indagini inerenti le politiche di investimento del settore del trasporto e della logistica, i costi dei servizi, le iniziative di sostegno alle imprese.
 
Art. 7.

Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza:
a) istruisce le riunioni dell'Assemblea generale;
b) determina le modalita' di attuazione delle attivita' deliberate dall'Assemblea generale;
c) definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorita' istituzionali.
 
Art. 8.

Osservatorio

1. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto:
a) effettua il monitoraggio dei dati economico-sociali del mercato dell'autotrasporto, con particolare riferimento a quelli inerenti al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale;
b) esprime pareri in ordine all'adeguamento della normativa che regola il mercato dell'autotrasporto;
c) aggiorna gli usi e le consuetudini da comunicare alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, per la definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta.
 
Art. 9.

Risorse umane e spese della Consulta

1. La Consulta, per il proprio funzionamento, si avvale di diciotto unita' di personale appartenente all'area III e di trentasei unita' di personale appartenente all'area II, nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvo i casi diversamente previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e salvo quanto previsto al comma 2.
2. Il Segretario generale si avvale, altresi', per l'espletamento delle attivita' della Consulta e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni, di dipendenti della pubblica amministrazione, che si rinvengono nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via temporanea e compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Alle spese connesse all'attivita' ed al funzionamento della Consulta, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese, ed ogni altra indennita', si provvede nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1330 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.



Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 284 del 2005, si vedano le note all'art. 15.



 
Art. 10.

Oggetto

1. Il presente capo ha per oggetto:
a) le disposizioni organizzative per il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
b) la determinazione della dotazione organica occorrente per il funzionamento del Comitato centrale.
 
Art. 11.

Comitato centrale

1. Il Comitato centrale, in relazione alle attribuzioni ad esso conferite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284:
a) delibera il programma di attivita' annuale ed assume le decisioni connesse all'esercizio delle proprie attribuzioni anche sulla base delle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
b) istituisce, su proposta del Presidente, commissioni permanenti o temporanee per la trattazione di questioni attinenti ai compiti istituzionali del Comitato stesso.
2. Il Comitato centrale e le commissioni si riuniscono su convocazione del Presidente, inviata, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima, e, in caso di eccezionale necessita' ed urgenza, almeno quarantotto ore prima della data stabilita per la seduta. Il Comitato centrale stabilisce le regole relative alla validita' delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le deliberazioni.
3. Le funzioni di segretario delle riunioni del Comitato centrale e delle commissioni sono svolte dal capo della segreteria di cui all'articolo 13 o da un suo sostituto, scelto fra i componenti della segreteria.
4. Ai lavori del Comitato centrale e delle commissioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti esterni, esperti su specifiche materie a cui si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284:
«Art. 9 (Attribuzioni). - 1. Il Comitato centrale per
l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione
di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione
dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci
per conto terzi;
b) (abrogato);
c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i
provvedimenti dei Comitati regionali;
d) determinare la misura delle quote dovute annualmente
dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto
dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre
1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese
derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;
e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in
particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla
Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla
formulazione delle strategie di governo del settore
dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione
del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a
partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad
attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese
di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su
progetti di provvedimenti amministrativi in materia di
autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di
certificazione di qualita' delle imprese che effettuano
trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di
rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;
f) accreditare gli organismi di certificazione di
qualita' di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 7;
g) verificare, in collaborazione con la Consulta, il
rispetto dell'uniformita' della regolamentazione e delle
procedure, nonche' la tutela delle professionalita'
esistenti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma
1, lettera m);
h) attuare le direttive del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
i) curare attivita' editoriali e di informazione alle
imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti
informatici e telematici;
l) proporre alla Consulta iniziative specifiche,
nell'interesse del settore dell'autotrasporto.



 
Art. 12.

Presidente

1. Il Presidente del Comitato centrale:
a) e' responsabile dell'attivita' amministrativa, contabile ed economico-finanziaria del Comitato centrale;
b) adotta le disposizioni organizzative per il funzionamento della Segreteria;
c) rappresenta il Comitato centrale verso l'esterno;
d) e' responsabile dell'attuazione, da parte del Comitato centrale, delle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale della segreteria diretta e coordinata dal capo della segreteria di cui all'articolo 13.
 
Art. 13.

Capo della segreteria

1. Il Capo della segreteria del Comitato centrale, nominato dal Presidente fra i funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolge i seguenti compiti:
a) collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di attivita' del Comitato centrale;
b) sulla base delle direttive ricevute dal Presidente, coordina l'attivita' relativa alle materie di cui al comma 2, al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti da parte delle competenti commissioni, con particolare riguardo alla gestione amministrativa e contabile, nonche' assicura il raccordo necessario tra le attivita' svolte dalle stesse commissioni;
c) partecipa alle riunioni del Comitato centrale e delle commissioni, svolgendo anche funzioni consultive e provvedendo alla redazione dei verbali.
2. Il capo della segreteria, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 14, provvede alla gestione amministrativa, contabile ed alla realizzazione dei programmi di attivita' relative alle seguenti materie: affari generali, iniziative di sostegno alle imprese, sicurezza e controlli, studi e ricerche, formazione ed informazione, certificazione. Ad eventuali oneri si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.
3. Con delibera adottata dal Presidente del Comitato centrale dell'Albo, si provvedera' ad individuare le attivita' relative alle citate materie.
 
Art. 14.

Risorse umane e spese del Comitato centrale

1. Il Comitato centrale, per il proprio funzionamento, si avvale di sedici unita' di personale appartenente all'area III, di trentadue unita' di personale appartenente all'area II e di due unita' di personale appartenente all'area I, in servizio presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Alle spese connesse all'attivita' ed al funzionamento del Comitato centrale, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese e ogni altra indennita' per il personale, si provvede con le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 63, primo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.



- Si riporta il testo dell'art. 63, primo comma, della
legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: Istituzione dell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di
merci su strada, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
luglio 1974, n. 200:
«Art. 63 (Contributo per l'iscrizione all'albo). - Per
far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del
titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono
soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria
provinciale secondo le modalita' stabilite dal Ministero
dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il
Ministero del tesoro.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284:
«Art. 13 (Disposizioni contabili). - 1. Con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'art. 17, primo comma, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
termine di centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono emanate le
disposizioni modificative del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681,
ivi comprese quelle relative ai gettoni di presenza, ai
rimborsi delle spese e ad ogni altra indennita', che sono
corrisposti nell'ambito delle risorse effettivamente
disponibili.».



 
Art. 15.

Norme finali

1. Le modalita' di gestione delle risorse finanziarie degli organismi della Consulta e del Comitato centrale sono stabilite dai rispettivi regolamenti di cui agli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
2. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 luglio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009 Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture e
assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 121



- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 284 del 2005 e' il seguente:
«Art. 8 (Disposizioni contabili). - 1. Alle spese
connesse all'attivita' ed al funzionamento della Consulta
si provvede nei limiti delle risorse autorizzate
dall'articolo 17, comma 3-ter, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, e' disciplinata la gestione
autonoma, da parte della Consulta, delle spese occorrenti
per il proprio funzionamento.
3. Con lo stesso regolamento di cui al comma 2, sono
stabiliti i gettoni di presenza per le riunioni degli
organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra
indennita', che sono corrisposti nell'ambito delle risorse
di cui al comma 1.».
- Per il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo n. 284/2005, si vedano le note all'art. 14.



 
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