Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2009 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 17 luglio 2009
Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 405/09 Cons.).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - supplemento ordinario n. 150;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150/L;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3;
Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"», in particolare il Titolo III «Regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca»;
Vista la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 recante «Lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa' da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 1999 n. 119, nella versione rettificata con delibera n. 172/99/CONS del 27 luglio 1999;
Rilevato, in particolare, che l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 9 del 2008, dispone che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalita' e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a ciascun evento della competizione, nonche' i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo;
Vista la delibera n. 94/09/CONS con la quale e' stata indetta una consultazione pubblica in vista dell'approvazione di uno schema di Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9, anche al fine di acquisire le osservazioni dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2006;
Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:
Art. 1 (Definizioni). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un soggetto rispondente chiede di aggiungere alla definizione di telegiornale l'espressione «e in ogni caso di contenuto non solo sportivo» per evitare che si possa profittare del diritto di cronaca per arricchire i programmi televisivi a tema. La RAI chiede di inserire in tale definizione anche i notiziari sportivi e le rubriche sportive che non sono a programmazione giornaliera.
Altri soggetti rispondenti ritengono utile modificare la definizione di «operatore della comunicazione» che risulta piu' ristretta rispetto al testo del decreto legislativo al fine di ricomprendervi anche le emittenti in tecnica analogica, i fornitori di servizi di accesso condizionato e i fornitori di servizi in pay per view. Osservazioni dell'Autorita'
La definizione di telegiornale e di telegiornale sportivo contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera e) riprende l'enunciato di cui all'allegato C alla delibera n. 54/03/CONS recante «Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonche' dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche», e pertanto appare idonea a identificare con precisione tale tipologia di programmi cosi' come indicata dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. La delimitazione di tale definizione risulta altresi' coerente con l'art. 3-duodecies della direttiva 2007/65/CE laddove dispone che i brevi estratti di cronaca siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale.
In merito alla definizione di «operatore della comunicazione» appare utile e coerente con il dettato normativo replicare nel regolamento l'enunciazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera z) del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.
Art. 2 (Ambito di applicazione). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un soggetto rispondente rileva come andrebbe applicato il regolamento per la cronaca radiofonica alle emittenti che trasmettono una cronaca solo sonora degli eventi.
Altri operatori propongono di estendere l'ambito ad ogni operatore della comunicazione come stabilito dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Osservazioni dell'Autorita'
In merito alla proposta di applicare il regolamento per la cronaca radiofonica alle emittenti che trasmettono cronaca sonora degli eventi si rimanda al regolamento apposito.
La proposta di estensione dell'ambito di applicazione risulta soddisfatta mediante la modifica della definizione di «operatore della comunicazione» di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) di questo regolamento.
Art. 3 (Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un soggetto rispondente chiede di specificare che l'esercizio del diritto di cronaca e' valido solo nel territorio nazionale, e di consentirlo solo con sistemi di protezione che la rendano fruibile esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale. Al comma 8 chiede di modificare l'espressione riguardanti gli aggiornamenti che «possono essere forniti» di norma ogni 10 minuti.
Altri operatori osservano come al comma 2 il limite temporale di 48 ore per l'esercizio di cronaca possa decorrere dalla conclusione dell'evento che compone l'ultima giornata di gare, in quanto lo stesso turno si disputa su piu' giorni, e come il limite di 3 ore dal termine dell'evento sia penalizzante per le partite giocate in orari serali. Un altro operatore rileva come la definizione dei limiti temporali per l'esercizio del diritto di cronaca su Internet e per mezzo della telefonia mobile non e' prevista dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per Internet propone di escludere dalla regolamentazione di tale piattaforma la trasmissione integrale di programmi tv. Altri soggetti rispondenti osservano come al comma 8 la limitazione dell'aggiornamento del risultato ogni 10 minuti e' contraddittoria rispetto al testo dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e comprime l'esercizio del diritto di cronaca.
Ai commi 3 e 4 un altro operatore propone di estendere la facolta' di trasmissione anche alle trasmissioni di approfondimento sportivo riconducibili ad una testata giornalistica, suggerisce di aumentare il minutaggio per singolo giorno solare, poiche' la domenica si giocano 8 incontri rispetto ai 2 del sabato. Al comma 4 alcuni soggetti rilevano come non sia giustificata la differenziazione dei limiti per i fornitori di contenuti a pagamento, e il riferimento a questi andrebbe esteso anche per la possibilita' di utilizzo delle immagini solo nel contesto di telegiornali e rubriche sportive. Un operatore sostiene che al comma 6 il limite massimo per l'utilizzo delle immagini su Internet dovrebbe essere identico a quello per tutti gli operatori della comunicazione. Osservazioni dell'Autorita'
La proposta della LNP di consentire l'esercizio del diritto di cronaca vincolandolo a sistemi di protezione che lo rendano fruibile esclusivamente sul territorio nazionale non appare coerente con il dettato del decreto legislativo, che all'art. 17 prevede l'utilizzo di tali sistemi solo per la protezione delle immagini oggetto dei contratti di licenza. In assenza di una commercializzazione di diritti l'apposita previsione di sistemi di protezione risulta pertanto priva di un fondamento specifico.
In relazione alla richiesta di far decorrere il limite di 48 ore a partire dall'ultimo evento disputato al fine di consentire la predisposizione di servizi giornalistici unitari aventi ad oggetto l'intero turno di competizione disputato su piu' giorni solari, essa appare condivisibile. l'Autorita' ritiene opportuno limitare tale previsione ai soli turni della competizione che si disputano su due giorni solari consecutivi, escludendo in tal modo le partite dello stesso turno di gara che sono disputate a intervalli di tempo incompatibili con le previsioni del regolamento, quali a solo titolo esemplificativo gli eventi soggetti a rinvii. La riduzione del termine di 3 ore in considerazione dello svolgimento serale delle partite non appare accoglibile tenuto conto della decorrenza del termine delle 48 ore dall'ultima partita serale entro cui esercitare il diritto di cronaca, e della necessaria tutela dell'esercizio dei diritti relativi ai c.d. highlights per tali eventi serali a cui sarebbero di fatto sovrapposti i servizi di cronaca.
Per lo stesso motivo non e' accoglibile la proposta di estendere l'utilizzo delle immagini del diritto di cronaca alle trasmissioni di approfondimento sportivo, laddove l'utilizzo degli estratti di cronaca e' delimitato al solo ambito dei programmi d'informazione generale. Rientrano in tale definizione i notiziari a carattere sportivo, anche di canali tematici, con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite, purche' trattino informazione generale sportiva, con servizi dedicati ad una pluralita' di discipline sportive. In tal senso si e' provveduto a integrare la definizione.
La proposta di aumentare il minutaggio per singolo giorno solare, in ragione del maggior numero di partite disputate la domenica appare accoglibile per consentire un piu' equilibrato esercizio del diritto di cronaca delle partite disputate la domenica.
Quanto al termine di 10 minuti per la comunicazione al pubblico dell'aggiornamento del risultato, esso e' coerente con il dettato dell'art. 5, comma 2 del decreto, ove prevede che tali comunicazioni siano adeguatamente intervallate.
Relativamente al diritto di cronaca esercitato nei c.d. portali internet la differenziazione contenuta all'art. 3, comma 6 dello schema di regolamento tiene conto delle peculiarita' di tale mezzo, per il quale non sono adattabili le tipologie e i criteri dei programmi audiovisivi, quali i telegiornali, e che non prevedono specifiche finestre informative nel corso della giornata, ma bensi' la messa a disposizione degli utenti delle immagini in una pagina web per un periodo continuativo. Peraltro, tenuto conto della trasmissione via internet di programmi televisivi, appare necessario accogliere la proposta di escluderli dall'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 6, applicando per questi le modalita' previste per i programmi televisivi trasmessi dagli operatori della comunicazione.
La proposta di escludere dal diritto di cronaca il mezzo della telefonia mobile non e' condivisibile, in quanto e' da considerarsi come fonte di informazione alternativa ai mezzi piu' tradizionali e pertanto meritevole di specifiche disposizioni che tengano conto delle sue peculiarita' alla stregua della medesima considerazione effettuata per i c.d. portali internet.
Con riferimento alla eliminazione della differenziazione per i soggetti che offrono servizi a pagamento, occorre premettere come l'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 stabilisca la durata massima degli estratti filmanti per l'esercizio del diritto di cronaca, demandando all'Autorita' la disciplina specifica. Nello specifico giova rammentare come la diversa disposizione per i telegiornali disponibili in chiaro rientri nell'interesse generale dei telespettatori stessi.
Art. 4 (Messa a disposizione del materiale audiovisivo). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un soggetto rispondente propone di esplicitare che lo standard qualitativo delle immagini sia espressamente riferito alla radiodiffusione televisiva.
Altri operatori chiedono che il tariffario dei costi sia effettivamente corrispondente ai soli costi tecnici.
Un altro operatore propone di chiarire che l'assegnatario dei diritti audiovisivi si fara' carico di mettere a disposizione le immagini solo qualora sia incaricato di effettuare la produzione, anche nel caso di rimborsi questi dovranno spettare a chi avra' sopportato effettivamente i costi per la messa a disposizione delle immagini.
Un soggetto rispondente chiede che le immagini siano messe a disposizione entro un' ora dalla conclusione dell'evento, e un altro soggetto chiede che siano messe a disposizione in modo integrale.
Un soggetto rispondente chiede di specificare la cadenza settimanale del rimborso secondo la prassi consolidata. Osservazioni dell'Autorita'
La proposta di esplicitare che lo standard qualitativo delle immagini sia esplicitamente riferito alla radiodiffusione televisiva e' accoglibile in quanto utile specificazione.
Con riferimento alla corrispondenza del tariffario per le immagini ai soli costi tecnici si rileva come questi siano soggetti a verifica da parte dell'Autorita' e come nello schema di regolamento sia specificato che essi consistano nei soli costi tecnici per l'accesso al sistema.
La messa a disposizione delle immagini per il diritto di cronaca sono definite dalle Linee guida predisposte dalla Lega Nazionale Professionisti e approvate dall'Autorita' con delibera n. 260/09/CONS. Nel caso di accesso al sistema telematico le immagini sono corrispondenti integralmente a quelle utilizzate dagli assegnatari dei diritti audiovisivi. Relativamente al tempo per la messa a disposizione delle immagini la disponibilita' nel solo tempo tecnico necessario appare gia' sufficiente a garantire la tempistica opportuna a consentire agli operatori della comunicazione la predisposizione delle immagini.
La cadenza del rimborso non puo' essere specificata nel regolamento, in quanto oggetto del rapporto tra l'organizzatore della competizione e gli operatori della comunicazione.
Art. 5 (Limiti all'esercizio del diritto di cronaca). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un soggetto rispondente chiede di precisare l'obbligo di distruzione delle immagini di archivio decorsi i tre mesi. Il termine «commercializzazione» del comma 2 potrebbe essere frainteso, occorre far riferimento alla cessione o utilizzazione in ogni modo e forma. Chiede di specificare il divieto di collegamenti per gli operatori stessi.
Un altro operatore chiede di eliminare il divieto di abbinamento delle immagini per servizi giornalistici mandati in onda in abbinamento con marchi e scritte di aziende commerciali e industriali a meno che cio' non sia richiesto da altre norme in quanto gravoso per l'operatore.
Per altri operatori il divieto di effettuare collegamenti dallo stadio di cui al comma 3 andrebbe eliminato per gli operatori della comunicazione appartenenti al medesimo gruppo. Osservazioni dell'Autorita'
La precisazione in merito alla distruzione delle immagini di archivio decorsi i 3 mesi appare ultronea, dal momento che su tale specifico aspetto incidono diverse disposizioni di legge e che non si ravvisa alcun danno dalla semplice detenzione delle immagini trasmesse.
In merito alla proposta di consentire l'abbinamento delle immagini per servizi giornalistici a marchi e scritte commerciali non si ravvisa alcuna gravosita' in ragione del limite temporale entro il quale sono utilizzabili tali immagini.
La proposta di consentire il collegamento dallo stadio per gli operatori della comunicazione appartenenti al medesimo gruppo appare proporzionata e utile a consentire a questi un contenimento dei costi senza apportare alcun aggravio ai titolari dei diritti audiovisivi.
Art. 6 (Autorizzazione e accredito). - Un soggetto rispondente propone di sostituire il riferimento al bacino d'utenza oggetto del titolo abilitativo con l'ambito territoriale legittimamente servito dalla stessa emittente o fornitore di contenuti. Il documento comprovante l'attivita' propedeutica a divenire pubblicista necessario per la richiesta di accredito deve essere rilasciato dal direttore responsabile della testata. Sottolinea l'importanza dell'accredito anche per i tecnici.
Un altro operatore segnala la problematica circa il documento comprovante l'attivita' propedeutica a divenire pubblicista, dovrebbe essere sostituita con l'espressione utilizzata dall'Ordine dei giornalisti e dall'USSI. Contesta la possibilita' di ingresso di 2 tecnici per giornalista, allorche' ne e' sufficiente solo uno.
Un soggetto rispondente propone di fare riferimento alla normativa applicabile per le testate giornalistiche. Osservazioni dell'Autorita'
La proposta di sostituire il riferimento al bacino d'utenza oggetto del titolo abilitativo con l' ambito territoriale legittimamente servito e' accoglibile in quanto meglio rispondente alla normativa in vigore e alle modalita' di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva.
Con riferimento al documento comprovante l'attivita' propedeutica a divenire pubblicista appare opportuno fare riferimento ad una apposita attestazione rilasciata dal direttore della testata editoriale, dal momento che tale attivita' viene esercitata da individui che possono non essere iscritti all'albo dei praticanti.
La presenza di due tecnici e' stata considerata indispensabile per il corretto esercizio dell'attivita' giornalistica all'interno degli impianti.
Art. 7 (Ingresso agli impianti sportivi e interviste). - Un soggetto rispondente propone di consentire l'ingresso delle telecamere solo nel caso in cui non vi sia disponibilita' di immagini. Altri soggetti rispondenti propongono di fissare in 30 minuti il termine per le interviste, mentre un altro operatore chiede di ridurlo. Osservazioni dell'Autorita'
Le modalita' relative all'ingresso delle telecamere sono disciplinate dall'apposito regolamento emanato dall'organizzatore della competizione.
In accoglimento della proposta di alcuni rispondenti alla consultazione il termine per le interviste e' fissato in 30 minuti.
Ritenuto, pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati, che debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento, e debbano essere riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore certezza, con cio' rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi in sede applicativa;
Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorita' approva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9 il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.
La presente delibera e' pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.

Roma, 17 luglio 2009

Il presidente: Calabro'

I commissari relatori: Lauria - Magri
 
Allegato A
alla delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA AUDIOVISIVA AI
SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO
2008, N. 9

Parte I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e si intende per:
a) «Autorita'», l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
b) «decreto», il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;
c) «Direzione competente», la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorita' che svolge le funzioni istruttorie di cui al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;
d) «Ufficio competente», l'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva, istituito presso la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali con delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008;
e) «emittente», il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le tipologie previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;
f) «fornitore di contenuti», il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica;
g) «concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo», la societa' cui e' affidata la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;
h) «operatore della comunicazione», il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che e' legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all'evento, nonche' il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica;
i) «telegiornale» trasmissione a carattere informativo con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite;
l) «telegiornale sportivo» trasmissione di informazione sportiva con programmazione quotidiana all'interno di face orarie prestabilite.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i limiti temporali di esercizio audiovisivo del diritto di cronaca con specifico ed esclusivo riferimento agli eventi delle competizioni disciplinate dal decreto, nei confronti degli operatori della comunicazione, nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 5, comma 3, del decreto per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e per le emittenti nazionali e locali, fermo e impregiudicato restando l'esercizio del diritto di cronaca relativo ad accadimenti non riconducibili o riferibili all'evento sportivo.
2. Il presente regolamento stabilisce, altresi', le modalita' per l'accesso agli impianti sportivi per la ripresa dell'evento da parte degli operatori della comunicazione, nonche' i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione all'interno degli impianti sportivi.

Parte II

DIRITTO DI CRONACA

Art. 3.

Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca

1. Il diritto di cronaca e' riconosciuto agli operatori della comunicazione relativamente a ciascun evento della competizione.
2. Ai fini dell'esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, gli operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti e correlate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettere l) ed m), del decreto, decorso un periodo temporale non inferiore alle 3 ore dalla conclusione dell'evento e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell'evento secondo le modalita' di cui al presente articolo.
3. Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali. Nel caso di turni della competizione disputati su due giorni solari consecutivi il limite di 48 ore di cui al comma precedente decorre per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell'ultima partita disputata nel turno.
4. La trasmissione delle immagini salienti e correlate nell'ambito dei telegiornali in chiaro non puo' superare gli 8 minuti complessivi per ciascun turno della competizione, di cui non piu' di 6 minuti per ciascun giorno solare e, nell'ambito dello stesso giorno, non piu' di 3 minuti per singola partita. Per i fornitori di contenuti a pagamento, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, il limite e' di tre minuti per ciascuna giornata.
5. Il diritto di cronaca audiovisiva puo' essere esercitato dagli operatori della comunicazione anche attraverso i servizi di comunicazione elettronica nei termini e con le modalita' di cui ai successivi commi 6 e 7.
6. Per il diritto di cronaca esercitato via internet la durata delle immagini salienti e correlate, da mettere a disposizione degli utenti nel portale per un massimo di 3 ore consecutive a partire dalle ore 24:00 della conclusione della giornata, non deve essere superiore a 90 secondi per ciascuna giornata. Alle trasmissione di programmi televisivi via internet si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Il diritto di cronaca esercitato per mezzo della telefonia mobile, fruibile dagli utenti senza oneri aggiuntivi, e' limitato a un fotogramma a corredo della notizia del goal o del risultato finale di ciascun evento.
8. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti.

Art. 4.

Messa a disposizione del materiale audiovisivo

1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, l'organizzatore della competizione, o, in mancanza, l'organizzatore dell'evento o gli assegnatari dei diritti, mettono a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici di cui al successivo comma 4, le immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo dell'organizzatore della competizione, con le modalita' di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. L'organizzatore della competizione predispone un sistema telematico che consenta all'operatore della comunicazione, nel tempo tecnico necessario dalla conclusione dell'evento, di prenderne visione nella sua interezza e di estrapolarne, sulla base della selezione meglio rispondente alla propria linea editoriale, immagini, di idoneo standard qualitativo per la radiodiffusione televisiva, per la complessiva durata prevista al precedente art. 3.
3. L'organizzatore della competizione, qualora non abbia attivato il sistema di cui al comma 2, dovra' mettere a disposizione dell'operatore della comunicazione, entro 2 ore dalla conclusione dell'evento, anche per il tramite degli assegnatari dei diritti audiovisivi o degli organizzatori del singolo evento, materiale audiovisivo di durata pari o superiore al doppio dei minuti indicati al precedente art. 3, attraverso collegamento via satellite su specifico canale criptato ovvero mediante consegna delle registrazioni su supporto standard generalmente utilizzato. Da tali immagini, l'operatore della comunicazione estrapolera' le immagini di durata pari a quella indicata all'art. 3. In tale ipotesi, le immagini salienti dovranno comprendere almeno le azioni da goal, le migliori occasioni da goal e le migliori parate, i migliori gesti atletici e le azioni o gesti piu' spettacolari verificatisi nel corso dell'evento, le sostituzioni e le immagini relative alle eventuali espulsioni, le uscite dagli spogliatoi e il momento del fischio finale.
4. I soli costi tecnici per l'accesso al sistema di cui al comma 2 o per la consegna del materiale audiovisivo di cui al comma 3 dovranno essere rimborsati da ciascun operatore della comunicazione nei termini e con le modalita' di cui al tariffario previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto, la cui approvazione da parte dell'organizzatore della competizione deve essere comunicata all'Autorita' senza ritardo. Nella predisposizione del tariffario, l'organizzatore della competizione determina il rimborso dei costi tenuto conto dell'effettiva utilizzazione da parte di ciascun operatore della comunicazione delle immagini messe a disposizioni per l'esercizio del diritto di cronaca.
5. Qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione o l'organizzatore dell'evento devono consentire agli operatori di accedere all'impianto sportivo per riprendere l'evento. L'accesso sara' garantito per le postazioni all'uopo prestabilite, secondo le previsioni di cui alla disciplina adottata dall'organizzatore della competizione ai sensi del successivo art. 7, comma 1. Dalla ripresa cosi' effettuata, l'operatore della comunicazioni dovra' estrapolare le immagini per la complessiva durata stabilita dall'art. 3.

Art. 5.

Limiti all'esercizio del diritto di cronaca

1. L'operatore della comunicazione, effettuata l'estrapolazione ai sensi dell'art. 4, si obbliga ad archiviare per un periodo di tre mesi esclusivamente le immagini utilizzate e trasmesse e a distruggere da subito tutte le immagini non utilizzate.
2. Gli operatori della comunicazione non possono utilizzare le immagini e le interviste per finalita' pubblicitarie (quali sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, televendite, sovrimpressione di marchi commerciali, anche virtuali), per servizi giornalistici mandati in onda in abbinamento con marchi e/o scritte di aziende commerciali e industriali, per iniziative promozionali (quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie, ecc.) e per attivita' di scommesse, nonche' commercializzare le stesse immagini, cedendole o consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma.
3. E' fatto divieto agli operatori della comunicazione di effettuare nei confronti di altri operatori della comunicazione, collegamenti dallo stadio con qualsiasi mezzo, per la trasmissione in video, in audio e/o in audio-video di cronache, commenti ed interviste flash di aggiornamento.

Parte III

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE
DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

Art. 6.

Autorizzazione e accredito

1. E' garantito l'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca agli operatori della comunicazione che risultino:
a) iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dell'Autorita'; e
b) in possesso di una testata giornalistica registrata presso la Cancelleria del competente Tribunale; e
c) autorizzati dall'organizzatore della competizione nelle modalita' specificate al successivo comma 2.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma 1, lettera c), l'operatore della comunicazione deve trasmettere, all'inizio di ciascuna stagione sportiva, la domanda secondo lo schema all'uopo predisposto dall'organizzatore della competizione sulla base dei criteri di cui al presente articolo e preventivamente comunicato all'Autorita'.
3. L'autorizzazione per l'accesso e' rilasciata in favore dell'operatore della comunicazione per quegli stadi ove si disputano gare di societa' sportive del bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo di cui la stessa emittente o fornitore di contenuti e' titolare. L'operatore della comunicazione in ambito locale che intenda acquisire l'autorizzazione per gli eventi disputati da piu' organizzatori degli eventi medesimi, purche' del suo bacino di utenza ambito territoriale legittimamente servito, ovvero gli operatori della comunicazione in ambito nazionale, devono elencare nella domanda da inoltrare all'organizzatore della competizione le societa' sportive per le quali l'autorizzazione stessa e' richiesta.
4. L'autorizzazione puo' essere revocata dall'organizzatore della competizione per sopravvenuta perdita dei requisiti, con provvedimento adeguatamente motivato.
5. L'operatore della comunicazione autorizzato ai sensi dei precedenti commi e' tenuto a chiedere l'accredito all'organizzatore dell'evento con un ragionevole preavviso rispetto alla disputa dell'evento, secondo le previsioni all'uopo adottate dall'organizzatore della competizione.
6. L'accredito puo' essere richiesto all'organizzatore della competizione dagli operatori della comunicazione per gli iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, da persone munite di formale attestazione comprovante l'attivita' propedeutica a divenire pubblicista rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale, nonche' per i tecnici svolgenti attivita' di ripresa audiovisiva.
7. Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l'organizzatore della competizione puo' limitare il numero di accrediti all'interno dell'impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6, da rilasciare a ogni operatore della comunicazione che ne abbia fatto richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto all'informazione e a due tecnici di ripresa.
8. Unitamente alla domanda di cui al precedente comma 2 devono essere consegnati i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e l'indicazione dei soggetti di cui al comma 6, corredato dalle generalita' complete e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti. L'autorizzazione non e' cedibile a terzi e perde efficacia qualora, nel corso della stagione sportiva per la quale e' rilasciata, l'operatore della comunicazione cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attivita'. Ogni variazione dei documenti e dei dati di cui alla domanda di autorizzazione deve essere comunicata entro un termine ragionevole stabilito dall'organizzatore della competizione.

Art. 7.

Ingresso agli impianti sportivi e interviste

1. I soggetti accreditati sono tenuti al rispetto della disciplina del rapporto tra gli organi di informazione e l'organizzatore della competizione che quest'ultimo e' tenuto a predisporre e pubblicare all'inizio di ogni stagione sportiva.
2. Nella disciplina di cui al precedente comma 1 sono previsti il termine entro cui i soggetti accreditati dovranno presentarsi all'impianto sportivo e le modalita' di effettuazione dei controlli dei soggetti accreditati.
3. I soggetti accreditati devono occupare le postazioni loro assegnate e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla permanenza all'interno dell'impianto all'uopo dettate dall'organizzatore della competizione nell'ambito della disciplina di cui al precedente comma 1.
4. Le interviste non possono essere effettuate prima che siano decorsi trenta minuti dal termine delle gare. Le interviste possono essere trasmesse esclusivamente nei telegiornali e devono essere ricomprese nella durata prevista dall'art. 3.

Parte IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 8.

Attivita' di controllo e sanzionatoria

1. L'organizzatore della competizione e' competente a vigilare e adottare i conseguenti provvedimenti sulla base del proprio ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni dallo stesso adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente regolamento.
2. L'Autorita' provvede alla verifica del rispetto del presente regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in volta gli organizzatori della competizione, gli organizzatori degli eventi e gli operatori della comunicazione invieranno nel corso della stagione sportiva.
3. In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento l'Autorita' applica le sanzioni previste all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
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