Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2009
Misure per il rilancio dell'immagine dell'Italia e del settore turistico in connessione con le celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia e con l'evento Expo 2015. (Ordinanza n. 3794).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, con cui l'Expo 2015 e' stato dichiarato grande evento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007 con cui il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia e' stato dichiarato grande evento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2008 con cui presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, e' istituita una struttura di missione denominata «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia» della quale si avvale il Ministro per il turismo;
Visto il Protocollo d'intesa 3 marzo 2009 tra il Ministro per il turismo, la regione Lombardia ed il sindaco di Milano, al fine di promuovere in vista dell'Expo 2015 lo sviluppo delle capacita' e delle potenzialita' di immagine della Regione Lombardia, della citta' di Milano e del sistema Italia, a partire dalla promozione del patrimonio culturale e della crescita delle attivita' turistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2009, con il quale sono stati modificati i compiti e l'organizzazione della predetta Struttura di missione;
Considerato che tale Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia e' stata istituita al fine di consentire di realizzare:
a) interventi ordinari a sostegno dell'offerta turistica, per la valorizzazione ed il rilancio dell'immagine dell'Italia o di specifiche aree del Paese;
b) interventi straordinari ed urgenti, o comunque di carattere emergenziale, in funzione anticongiunturale, nei casi in cui l'immagine dell'Italia o di specifiche aree risulti pregiudicata o compromessa a cagione di eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali e/o economici, generatori di crisi o allorquando specifiche esigenze lo richiedano;
che con tali obiettivi, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2009, la Struttura di missione «cura le attivita' ed assicura gli adempimenti necessari per la programmazione, la gestione ed il coordinamento della comunicazione e dell'immagine dell'Italia nel settore turistico e per la realizzazione degli interventi strumentali» e «pone in essere interventi per sostenere l'offerta turistica dell'Italia o di specifiche aree del Paese, anche nei casi in cui risulti pregiudicata o compromessa in conseguenza di eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali ed economici, generatori di crisi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009 con cui l'on. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009 con cui al predetto Ministro e' stata conferita la delega per l'esercizio delle funzioni ivi specificate, relative al settore del turismo;
Considerato che con il predetto decreto al Ministro per il turismo sono state delegate, tra l'altro, le funzioni concernenti:
lo sviluppo delle capacita', delle potenzialita' e dell'immagine del «sistema Italia», anche con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale, a partire dalla promozione del patrimonio culturale e della crescita delle attivita' turistiche e dei settori produttivi ad essi collegati, rispetto al contesto internazionale ed anche in relazione all'evento «Expo Milano 2015» ed ad altri grandi eventi;
il coordinamento delle attivita' volte allo sviluppo del turismo ed alla promozione del «sistema Italia» connesse ai grandi eventi in carico alla Struttura di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, ricostituita in «Unita' tecnica di missione» operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, anche attraverso la programmazione di iniziative volte alla presentazione al pubblico delle opere e dei servizi realizzati in occasione dei predetti grandi eventi, nonche' alla ideazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, celebrazioni e rappresentazioni mediatiche ad essi collegate;
la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il potenziamento delle attivita' della «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia», al fine di intervenire per sostenere l'offerta turistica dell'Italia o di specifiche aree del Paese, anche nei casi in cui risulti pregiudicata o compromessa in conseguenza di eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali o economici, generatori di crisi;
Considerato:
che in vista dell'Expo 2015 e' necessario estendere la portata attrattiva dell'evento a tutto il sistema Paese;
che la grave crisi economica in atto rende necessaria ed indifferibile la predisposizione di azioni e di strumenti di intervento straordinari atti a rilanciare in tempi brevi il settore turistico, ritenuto dal Governo fattore produttivo maggiormente capace di generare risorse vitali per il Paese;
che il rilancio del settore turistico rappresenta leva fondamentale per la ripresa e lo sviluppo del Paese e che l'evento Expo 2015 costituisce occasione unica a tal fine;
che l'Expo 2015, non si risolve in un evento territorialmente limitato alla citta' di Milano o alla regione della quale la stessa e' capoluogo, ma fornisce anche un'occasione per esporre universalmente le eccellenze, anche locali, che contraddistinguono l'intero Paese;
che, al fine di massimizzare l'utile derivante dal previsto grande afflusso turistico, occorre avviare politiche di valorizzazione anche di singole aree turisticamente rilevanti del Paese;
che, in vista dell'Expo di Milano, in corso di organizzazione e di allestimento, si rende necessaria la immediata attuazione di efficaci campagne di promozione, di comunicazione e di informazione, anche telematica, o mediante l'organizzazione di eventi a forte impatto mediatico, volti a valorizzare l'immagine dell'Italia o di sue singole aree nel mondo e ad informare il pubblico mondiale in ordine alle opportunita' turistiche offerte dal Paese;
che occorre attuare interventi straordinari ed urgenti in funzione anticongiunturale, nei casi in cui l'immagine dell'Italia o di specifiche aree risulti pregiudicata o compromessa da eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali e/o economici generatori di crisi;
che e' necessario rilanciare anche la qualita' del servizio turistico pubblicizzato, attraverso il coordinamento delle competenze, in ossequio ai principi di sussidiarieta' e proporzionalita' ed accelerare le procedure volte a uniformare i livelli essenziali delle prestazioni in modo da scongiurare diversita' di trattamento dei turisti in relazione alle varie aree del Paese;
che anche le celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unita' d'Italia costituiscono occasione unica per implementare i flussi turistici e per promuovere le eccellenze dell'Italia;
Ritenuto che la Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia costituisce un valido strumento per l'indirizzo, il coordinamento e la realizzazione di tutte le iniziative comunicative e di promozione volte al rilancio dell'immagine dell'Italia e che pertanto debba essere utilizzata, in conformita' ai citati decreti istitutivi per il perseguimento di tutte le finalita' sopra enunciate;
Ritenuto, in definitiva, di dover potenziare la Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, al fine di realizzare gli obiettivi sopra enunciati;
Su proposta del Ministro per il turismo;
Dispone:
Art. 1.

1. Al fine di valorizzare l'immagine dell'Italia ed incrementare i flussi turistici attesi in coincidenza delle celebrazioni organizzate per il centocinquantenario dell'Unita' d'Italia e per l'Expo 2015 nella citta' di Milano, il Capo di Gabinetto del Ministro per il turismo e' nominato Commissario delegato per l'attuazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.
2. Il Commissario delegato provvede ad adottare, nell'ambito di una programmazione definita d'intesa con il Ministro per il turismo, uno o piu' programmi di intervento, anche avvalendosi della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia e di approvare i progetti che comportano l'attivazione di conferenze di servizi, nonche' di approvare i «prezziari» e di verificare la congruita' dei compensi da attribuire ai prestatori di servizi previsti dalla presente ordinanza.
3. Il Commissario delegato provvede altresi', su indicazione del Ministro per il turismo, ad armonizzare l'azione della Struttura di missione con le attivita' organizzative di competenza di altre istituzioni avviando ogni utile rapporto con le amministrazioni statali, con quelle regionali e locali e con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi indicati dal Ministro, convocando, ove necessario, le conferenze di servizi di cui all'art. 10.
4. In considerazione dei gravosi compiti sopra indicati, al Commissario e' riconosciuta, eventualmente anche in deroga alla normativa vigente, un'indennita' mensile accessoria, salvo il solo trattamento di missione, pari al 25% del trattamento economico in godimento.
5. Al fine di consentire al Commissario delegato di espletare le sue funzioni con la massima efficienza, il medesimo e' collocato in posizione di fuori ruolo, eventualmente in soprannumero, anche in deroga ad ogni contraria disposizione.
6. Oltre alla cura delle attivita' e funzioni indicate all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2008, la «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia», istituita ai sensi del predetto decreto e d'ora innanzi denominata «Struttura di missione», cura in attuazione dei provvedimenti del Commissario delegato la valorizzazione dell'immagine dell'Italia in vista dei grandi eventi costituiti dalle celebrazioni del centocinquantenario dell'Unita' d'Italia e dell'Expo 2015. Per il perseguimento dei fini istituzionali sopra indicati, la Struttura di missione promuove, eventualmente in deroga agli articoli 11 e 13 della legge 7 giugno 2000, n. 150, campagne di promozione, di comunicazione e di informazione anche per via telematica.
7. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato puo' avvalersi di due soggetti attuatori a cui possono essere affidati specifici settori d'intervento sulla base delle direttive dal medesimo impartite.
 
Art. 2.

1. Il Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia e di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2008 provvede all'attuazione degli interventi programmati dal Commissario delegato e cura la gestione amministrativa e contabile relativa alle iniziative assunte.
 
Art. 3.

1. Il Coordinatore della Struttura e' autorizzato, sentito il Ministro per il turismo e previo assenso del Commissario delegato, a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed anche in deroga alla normativa vigente, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in numero complessivamente non superiore a quindici, la cui scadenza non puo' superare il tempo di durata degli eventi di comunicazione in relazione ai quali vengono stipulati.
 
Art. 4.

1. Il Commissario delegato e' autorizzato a nominare, sentito il Ministro per il turismo, quattro consulenti giuridici da scegliere fra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, ovvero dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso la Presidenza del Consiglio. Ai predetti consulenti e' riconosciuta, anche in deroga alla vigente normativa, un'indennita' accessoria, salvo il trattamento di missione, pari ad € 30.000,00 lordi annui.
 
Art. 5.

1. In deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed alla vigente normativa in materia, in considerazione del piu' gravoso impegno connesso alle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, al Coordinatore della struttura e' corrisposta un'indennita' mensile accessoria, salvo il trattamento di missione, pari al 40% del trattamento economico in godimento.
2. Ai dirigenti di seconda fascia individuati dal Commissario delegato con apposito motivato provvedimento, nonche' all'esperto che li coadiuva, nominati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2008, ed alle sei unita' di personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2009 e' corrisposta un'indennita' mensile accessoria, salvo il trattamento di missione, pari al 25% del trattamento economico in godimento.
3. Le sei unita' di personale non dirigenziale, di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2009, possono essere reperite nell'ambito dell'Enit, dell'ACI e di altri enti pubblici.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza il Coordinatore della struttura di missione puo' conferire un incarico di dirigente di seconda fascia mediante il ricorso alle procedure di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 6.

1. Per la realizzazione di campagne o per attivita' di promozione o di comunicazione condotte dalla Struttura di missione, l'acquisto di prodotti audiovisivi, telematici o radiofonici, o di prodotti stampati e pubblicazioni di supporto alle stesse, nonche' la scritturazione di registi, soggettisti, scenografi, video-operatori, fotografi, giornalisti, opinionisti, grafici, pubblicitari, attori, cantanti, musicisti, artisti, testimonial (scienziati, scrittori, giornalisti, sportivi, etc.) necessari per la produzione e/o diffusione dei prodotti, e/o l'acquisizione a qualsiasi titolo di opere da essi create o ad essi riferibili ovvero il conferimento a detti soggetti, o ad associazioni o a societa' di professionisti o ad agenzie aventi specifiche professionalita' nel campo della comunicazione e promozione, di incarichi fiduciari aventi ad oggetto l'acquisizione di prestazioni consulenziali o di altre prestazioni d'opera, costituiscono scelte fondate su ragioni di natura artistica e tecnica volte ad acquisire prestazioni infungibili e sono disciplinati, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 403, dall'art. 57, commi 2, lettera b), e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti acquisti, scritturazioni e/o incarichi sono disposti dal Coordinatore, il quale predispone e sottoscrive i relativi atti e contratti, previo motivato parere favorevole del Commissario delegato e definitivo assenso del Ministro per il turismo in ordine ai contenuti di merito ed agli obiettivi del progetto comunicativo che li concerne. Nel caso in cui ragioni di natura artistica o connesse a diritti di privativa o di esclusiva, o a particolari esigenze di celerita' facciano cadere la scelta su un soggetto nominativamente determinato, o rendano inutile o pregiudizievole contattare almeno tre operatori o ditte, il Coordinatore e' autorizzato a stipulare il contratto con il soggetto immediatamente individuato, su proposta del dirigente responsabile della campagna e previo assenso del Commissario delegato.
 
Art. 7.

1. Per l'organizzazione e la gestione di mostre, esposizioni, spettacoli, concerti, gare, eventi sportivi, raduni, premiazioni e manifestazioni atte a promuovere e rilanciare l'immagine dell'Italia o di specifiche aree geografiche della stessa, il Commissario delegato puo' affidare unitariamente a soggetti particolarmente qualificati la progettazione, la cura del complesso delle procedure negoziali, delle attivita' di allestimento, di comunicazione e di informazione.
2. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario delegato puo' avvalersi anche del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, dell'Enit, e/o di Societa' specializzate a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacita' tecniche.
3. Ove ne ricorrano i presupposti, i soggetti incaricati degli adempimenti di cui al presente articolo possono essere individuati ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il Commissario delegato puo' altresi' avvalersi di amministrazioni pubbliche e/o soggetti, pubblici o privati, proprietari e/o gestori di musei, teatri, palazzi, castelli, ville, giardini, parchi o monumenti, ovvero concessionari di spazi di pertinenza degli stessi, allorquando per l'organizzazione degli eventi di cui al primo comma si intenda utilizzare i beni in questione, e/o i marchi e le insegne (i loghi, gli stemmi, etc.) che ne rappresentano il prestigio e l'eccellenza.
4. I compensi da attribuire ai soggetti incaricati ai sensi del presente articolo sono determinati dal Commissario delegato, su proposta del Coordinatore, sulla base dei prezzi comunemente praticati nel mercato per prestazioni analoghe.
5. Nell'esercizio della sua attivita' organizzativa i soggetti incaricati di cui al presente articolo agiscono come stazione appaltante della Struttura di missione ed in tal caso si applicano ad essi le disposizioni di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 8.

1. L'acquisto di spazi pubblicitari da utilizzare per campagne su reti televisive o radiofoniche, su reti telematiche, su quadri anche mobili o su pannelli da affissione, nonche' su giornali, riviste o prodotti editoriali, costituisce e va considerata una scelta connessa all'acquisizione di diritti esclusivi, come tale disciplinata dall'art. 57, comma 2, lettera b), del codice degli appalti. In conformita' a quanto disposto dal comma 6 della citata norma, il Coordinatore seleziona tre operatori titolari di spazi che abbiano caratteristiche analoghe e sceglie, per la stipula del contratto, quello che offra le condizioni migliori secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
2. Nel caso in cui ragioni connesse alla strategia comunicativa, indicate in apposito atto di indirizzo del Ministro per il turismo che dia conto dei criteri prescelti, escludano la possibilita' di trovare piu' operatori economici, il Coordinatore individua il soggetto unico con cui negoziare ed eventualmente concludere il contratto. In ogni caso i predetti acquisti, scritturazioni e/o incarichi sono disposti dal Coordinatore, il quale predispone e sottoscrive i relativi atti e contratti su proposta del dirigente responsabile della campagna, acquisito il motivato parere favorevole del Commissario delegato e previo assenso del Ministro per il turismo in ordine ai contenuti di merito ed agli obiettivi del progetto promozionale o comunicativo.
3. L'acquisto e la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive in ambiti non dedicati alla pubblicita', aventi ad oggetto la promozione dell'immagine dell'Italia o di sue specifiche aree geografiche, rientrano tra quelli indicati dall'art. 19, comma 1, lettera b), del codice degli appalti.
 
Art. 9.

1. Il Coordinatore provvede alla scelta dell'editore per la pubblicazione di prodotti di stampa e pubblicazioni editoriali (libri, giornali, opuscoli, etc.) atti a valorizzare ed a rilanciare l'immagine dell'Italia in occasione di grandi eventi.
2. Nel caso in cui sia opportuno e/o utile scegliere un determinato editore in ragione della connessione esistente fra la sua tradizione editoriale settoriale e la materia oggetto della pubblicazione, o in ragione di specificita' connesse con marchi o diritti esclusivi su materiali d'archivio, immagini o oggetti atti a connotare qualitativamente il prodotto, conformandolo alle esigenze di promozione e comunicazione indicate dal Ministro per il turismo mediante apposito atto d'indirizzo, il Coordinatore e' autorizzato a negoziare ed a sottoscrivere il contratto, in deroga alla vigente normativa, direttamente con l'editore prescelto.
3. La sottoscrizione del contratto con l'editore da parte del Coordinatore avviene su proposta del dirigente della struttura di missione preposto al progetto ed e' subordinata all'autorizzazione del Commissario delegato ed al motivato parere favorevole di una Commissione di valutazione formata da tre membri - un esperto in comunicazione e due critici - all'uopo designati, in qualita' di Garanti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il turismo, e' individuata l'indennita' da corrispondere al presidente e ai componenti della commissione di cui al comma 3.
 
Art. 10.

1. Per i fini di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato puo' convocare conferenze di servizi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche indicazioni necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche ed integrazioni, ad apposita delibera del Consiglio dei Ministri da assumere con urgenza.
2. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dal ricevimento della richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisti con esito positivo.
3. Per i fini di cui alla presente ordinanza, su indicazione del Ministro per il turismo il Commissario delegato puo', altresi', promuovere la conclusione di accordi di programma e protocolli d'intesa, ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
 
Art. 11.

1. Sono fatti salvi gli atti adottati in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009.
 
Art. 12.

1. Gli oneri connessi alle iniziative poste in essere ai sensi della presente ordinanza, valutati per l'anno 2009 in euro 3.000.000,00, gravano sugli ordinari stanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Gli oneri di funzionamento continuano a gravare sulle risorse assegnate alla Struttura di missione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri istitutivo della stessa e successivi decreti.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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