Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle incazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla Confagricoltura di Grosseto, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Parrina»;
Visto il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 2 luglio 2009, presente il funzionario della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Annesso

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PARRINA».
Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Parrina» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, rosso riserva, rosato, Sangiovese, Sangiovese riserva, Cabernet Sauvignon, Merlot, bianco, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Vin Santo.
Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Parrina» rosso e rosso riserva: Sangiovese minimo 70%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla
coltivazione per la regione Toscana;
«Parrina» rosato: Sangiovese minimo 70%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
«Parrina» bianco: Trebbiano Toscano dal 10% fino al 30%, Ansonica dal 30% fino al 50%, Vermentino dal 20% fino al 40%, Chardonnay e Sauvignon fino al 20% da soli o congiuntamente. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
«Parrina» Vin Santo: Trebbiano Toscano dal 10% fino al 30%, Ansonica dal 30% fino al 50%, Vermentino dal 20% fino al 40%, Chardonnay e Sauvignon fino al 20% da soli o congiuntamente. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
«Parrina» Vermentino: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Vermentino per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Parrina» Chardonnay: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Chardonnay per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Parrina» Sauvignon: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Sauvignon per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Parrina» Sangiovese e Sangiovese riserva: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Parrina» Cabernet Sauvignon: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Parrina» Merlot: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Merlot per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte del territorio comunale di Orbetello. Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo dalla Fornace Bartolini sita nei pressi della stazione ferroviaria di Albinia la linea di delimitazione segue il corso del torrente Radicata dalla statale n. 74 fino al ponte del fosso del Magione nei pressi della localita' Priorato, segue detto torrente Magione fino a quota 6 e quindi, verso nord-est, per 750 metri la strada poderale che conduce alla fattoria La Polverosa per raggiungere al km 6,700 la strada statale maremmana n. 74, dopo aver costeggiato il limite orientale del campo di aviazione. Segue detta strada statale n. 74 fino al km 8 e, piegando a destra, continua lungo la strada doganale fino alla quota 14 in prossimita' della sorgente del fosso Magione.
Dalla quota 14, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue le pendici delle colline rocciose di Poggio Raso, Poggio Spocciatoio e Poggio Pratino, fino a raggiungere la strada poderale che collega il Priorato con la Torretta. Da detta strada sale verso la cresta del Poggio Pratino e, con una linea spezzata che tocca, prima verso sud e poi verso ovest, le quote 99, 166, 153, 174 (Poggio della Fata), 165, 154, 77 (Poggio Fornace), giunge alla strada di Vecchia Dogana presso il casale Terra Nuova e successivamente al casale Tiberini. Di qui segue la strada vicinale che passa per Cerreto, toccando il casale Guglielmina, fino a incontrare la strada vicinale che conduce alla cantoniera del Ramo per poi continuare lungo la strada costruita dall'Ente Maremma, che corre quasi parallela alla ferrovia Roma-Pisa dalla suddetta cantoniera del Ramo fino alla Fornace Bartolini, punto di partenza della delimitazione.
Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedocollinare.
I nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 viti per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i kg 2,70 per le tipologie rosso (anche nella tipologia riserva), rosato, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot e i kg 3,00 per le tipologie bianco, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon e Vin Santo.
E' vietata ogni pratica di forzatura, e' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 9 tonnellate per i vini a denominazione controllata «Parrina» rosso (anche nella tipologia riserva), rosato, Sangiovese (anche nella tipologia riserva), Cabernet Sauvignon e Merlot, e le 10 tonnellate per i vini a denominazione controllata «Parrina» bianco, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon e Vin Santo.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Parrina» rosso, rosato e bianco anche in caso di impiego della specificazione di vitigno un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dell'11% e per la tipologia riserva un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo 12%.
Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni di Orbetello e di Capalbio.
Nella vinificazione dei vini a D.O.C. «Parrina» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore, per i vini a denominazione di origine controllata «Parrina» rosso, «Parrina» rosso riserva, «Parrina» Sangiovese, «Parrina» Sangiovese Riserva, «Parrina» Cabernet Sauvignon, «Parrina» rosato, «Parrina» Merlot, «Parrina» Bianco, «Parrina» Chardonnay, «Parrina» Sauvignon e «Parrina» Vermentino al 70%, qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata «Parrina»; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.
Per la tipologia «Parrina» rosso riserva e «Parrina» Sangiovese riserva e' obbligatorio l'invecchiamento di almeno due anni di cui almeno uno in botti di legno e almeno tre mesi in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Per le tipologie «Parrina» Sangiovese, «Parrina» Cabernet Sauvignon, «Parrina» rosso, «Parrina» rosato, «Parrina» Merlot, l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1 marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Per le tipologie «Parrina» bianco, «Parrina» Chardonnay, «Parrina» Sauvignon e «Parrina» Vermentino, l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 31 dicembre dell'anno di produzione delle uve.
Per la produzione della tipologia «Parrina» Vin Santo il metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e puo' essere ammostata non prima del 1 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, e' ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuate in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore a 3 Hl per un periodo di almeno due anni; per il vino a denominazione di origine controllata «Parrina» Vin Santo la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino; l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art. 6.

Il vino «Parrina» rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Il vino «Parrina» bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino leggermente dorato;
odore: vinoso, fine, profumato, persistente;
sapore: secco ma vellutato con leggero retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Il vino «Parrina» Vin Santo all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato fino all'ambrato intenso;
odore: etereo, intenso e caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
acidita' volatile massima: 1,60 g/l.
Il vino «Parrina» rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosato brillante;
odore: delicato con caratteristiche eleganti;
sapore: asciutto, rotondo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
Il vino «Parrina» rosso riserva deve avere all'atto dell' immissione al consumo le seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: profumo intenso, bouquet pieno e complesso;
sapore: asciutto, austero, notevole carattere;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
Il vino «Parrina» Sangiovese all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Il vino «Parrina» Sangiovese riserva all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
Il vino «Parrina» Merlot all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino vivo talvolta con riflessi violacei;
odore: ampio, con sentore talvolta di piccoli frutti;
sapore: armonico, strutturato, con note speziate tipiche;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
Il vino «Parrina» Cabernet Sauvignon all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino vivo;
odore: intenso con note talvolta speziate;
sapore: corposo, asciutto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Il vino «Parrina» Vermentino all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Il vino «Parrina» Sauvignon all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, elegante, caratteristico, talvolta aromatico;
sapore: secco, armonico ed elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Il vino «Parrina» Chardonnay all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, elegante, caratteristico con sottofondo aromatico;
sapore: secco, armonico ed elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rilevare percezioni di legno.
Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
Per tutte le tipologie di cui all'art. 1, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Parrina», in etichetta, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Parrina» di cui all'art. 1, possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di capacita' non superiore ai 5 litri. I vini a denominazione di origine controllata «Parrina» Vin Santo devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie non superiori a 0,750 litri.
Per le tipologie «Parrina» rosso e «Parrina» bianco e' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 20 litri.
 
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