Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 luglio 2009, n. 110
Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio delle professioni di dottore agronomo e di dottore forestale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale;
Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente;
Visti, in particolare, gli articoli 5 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, secondo i quali sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 11 e 23;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2009 e recepite le osservazioni formulate nel suddetto parere, ad eccezione di quella concernente l'articolo 3, comma 2, nella considerazione che la norma non pregiudica la competenza tecnica degli esaminatori, in quanto tende a garantire, in fase di iniziale applicazione, la possibilita' di comporre la commissione esaminatrice anche in mancanza di professionisti iscritti da almeno otto anni nella sezione B dell'albo;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4760 del 22 giugno 2009);
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
b) «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Direttore generale della Giustizia civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
c) «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
d) «Consiglio nazionale», il Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il testo del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, reca: (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania)».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
«Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
di cui al presente capo puo' essere subordinato al
compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a
tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del
richiedente, in uno dei seguenti casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai
sensi dell'art. 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un
anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o piu'
attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da una
formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e
relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle
dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in
possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con decreto dell'autorita' competente di cui all'art.
5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, sono individuate altre professioni per le
quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia
di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e
costante dell'attivita'.
4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale se:
a) riguarda casi nei quali si applica l'art. 18,
lettere b) e c), l'art. 18, comma 1, lettera d), per quanto
riguarda i medici e gli odontoiatri, l'art. 18, comma 1,
lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento
per attivita' professionali esercitate da infermieri
professionali e per gli infermieri specializzati in
possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono
la formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2 e l'art. 18, comma 1, lettera
g);
b) riguarda casi di cui all'art. 18, comma 1, lettera
a), per quanto riguarda attivita' esercitate a titolo
autonomo o con funzioni direttive in una societa' per le
quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e
c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
professione regolamentata e che in termini di durata o
contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione
ricevuta dal migrante.
6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva
verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata
dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze
acquisite nel corso di detta esperienza professionale in
uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la
differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il
Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti
per materia, osservata la procedura comunitaria di
preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla
Commissione contenente adeguata giustificazione della
deroga, possono essere individuati altri casi per i quali
in applicazione del comma 1 e' richiesta la prova
attitudinale.
8. Il decreto di cui al comma 7 e' efficace tre mesi
dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la
stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall'adottare la deroga.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
«Art. 11 (Verifica preliminare). - 1. Nel caso delle
professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia
di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non
beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III,
capo IV, all'atto della prima prestazione di servizi le
Autorita' di cui all'art. 5 possono procedere ad una
verifica delle qualifiche professionali del prestatore
prima della prima prestazione di servizi.
2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata
ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del
destinatario del servizio per la mancanza di qualifica
professionale del prestatore.
3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e
dei documenti che la corredano, l'autorita' di cui all'art.
5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche
preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero,
in caso di difficolta' che causi un ritardo, il motivo del
ritardo e la data entro la quale sara' adottata la
decisione definitiva, che in ogni caso dovra' essere
adottata entro il secondo mese dal ricevimento della
documentazione completa.
4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche
professionali del prestatore e la formazione richiesta
dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza
sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita'
pubblica, il prestatore puo' colmare tali differenze
attraverso il superamento di una specifica prova
attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo
quanto previsto dall'art. 25. La prestazione di servizi
deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla
decisione adottata in applicazione del comma 3.
5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorita'
competente entro il termine fissato nei commi precedenti,
la prestazione di servizi puo' essere effettuata.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 24 del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
Art. 5 (Autorita' competente). - 1. Ai fini del
riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita'
sportive, per le attivita' che riguardano il settore
sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo,
per le attivita' che riguardano il settore turistico;
c) il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio,
dell'iscrizione in ordini, collegi, albi, registri o
elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni
svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica
amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f)
e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni
sanitarie;
f) il Ministero della pubblica istruzione, per i
docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di
primo grado e secondaria superiore e per il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
g) il Ministero dell'universita' e della ricerca per il
personale ricercatore e per le professioni di architetto,
pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei
beni architettonici ed ambientali, architetto junior e
pianificatore junior;
h) il Ministero dell'universita' e della ricerca per
ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche
professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere d) ed
e), salvo quanto previsto alla lettera c);
i) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per
le attivita' afferenti al settore del restauro e della
manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto
dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche
professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e
c);
m) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali
sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi
statuti.
2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle
domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle
domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita'
sportive, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista
III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti al
settore sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista II
e III, e non comprese nelle lettere c), d), e) ed f);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le
attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per
le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4),
limitatamente alle attivita' riguardanti biblioteche e
musei;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto
4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti
afferenti ad attivita' di trasporto.».
«Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative). - 1.
Con riferimento all'art. 5, comma 1, con decreto del
Ministro competente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con
riferimento alle singole professioni, le procedure
necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione,
l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli
articoli 23 e 11.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
«Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova
attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'art. 22, la durata
e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della
prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente
a seguito della Conferenza di servizi di cui all'art. 16,
se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il
tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i
benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti
dalla normativa vigente, conformemente al diritto
comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova
scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base
dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita'
competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco delle
materie che, in base ad un confronto tra la formazione
richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal
richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione
del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra
quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e' una
condizione essenziale per poter esercitare la professione
sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che
desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e'
stabilito dalla normativa vigente.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
«Art. 16 (Procedura di riconoscimento in regime di
stabilimento). - 1. Ai fini del riconoscimento
professionale come disciplinato dal presente titolo, il
cittadino di cui all'art. 2 presenta apposita domanda
all'autorita' competente di cui all'art. 5.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1 l'autorita' accerta la completezza della
documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato.
Ove necessario, l'Autorita' competente richiede le
eventuali necessarie integrazioni.
3. Fuori dai casi previsti dall'art. 5, comma 2, per la
valutazione dei titoli acquisiti, l'autorita' indice una
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario
Nazionale per le attivita' di cui al titolo III, capo IV,
sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:
a) delle amministrazioni di cui all'art. 5;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri.
4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un
rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero
della categoria professionale interessata.
5. Il comma 3 non si applica se la domanda di
riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su
cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi
di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III,
IV, V, VI e VII.
6. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente
con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi
dalla presentazione della documentazione completa da parte
dell'interessato. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di
cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine
e' di quattro mesi.
7. Nei casi di cui all'art. 22, il decreto stabilisce le
condizioni del tirocinio di adattamento e della prova
attitudinale, individuando l'ente o organo competente a
norma dell'art. 24.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nei casi di cui all'art. 5, comma 2, individuano
le modalita' procedimentali di valutazione dei titoli di
loro competenza, assicurando forme equivalenti di
partecipazione delle altre autorita' interessate. Le
autorita' di cui all'art. 5, comma 2, si pronunciano con
proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le
eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente
articolo.
9. Se l'esercizio della professione in questione e'
condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una
dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta
una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la
formula del giuramento o della dichiarazione non possa
essere utilizzata da detto cittadino.
10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la
professione facendo uso della denominazione del titolo
professionale, e della sua eventuale abbreviazione,
prevista dalla legislazione italiana.».
- Per il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 2.
Contenuto della prova attitudinale
1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23 del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno nei mesi di maggio e novembre presso il Consiglio nazionale. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.
2. Nella prima riunione di ciascun anno il Consiglio nazionale stabilisce i giorni, dei mesi di maggio e novembre, in cui avranno inizio le sessioni d'esame, la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.
3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A) al presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo. Le prove per l'iscrizione nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali sono caratterizzate da una maggiore complessita' di quelle per l'iscrizione nella sezione B. Le materie di esame per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo sono quelle individuate nell'allegato A).
4. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta.
5. L'eventuale prova pratica consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.
6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
7. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), da consegnare ai candidati per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.



Nota all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 11 e 23 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 3.
Commissione d'esame
1. Presso il Consiglio nazionale e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali con almeno otto anni di anzianita', assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell'ambito di una sola delle due sezioni. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Universita' della Repubblica nelle materie elencate nell'allegato A) al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione ovvero tra i magistrati del distretto della Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita'.
3. La commissione e' costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente supplente con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonche' i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.
 
Art. 4.
Vigilanza sugli esami
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformita' alle disposizioni contenute nella legge 7 gennaio 1976, n. 3, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152.



Nota all'art. 4:
- La legge 7 gennaio 1976, n. 3, reca: «Ordinamento
della professione di dottore agronomo e di dottore
forestale».
- La legge 10 febbraio 1992, n. 152, reca: «Modifiche ed
integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme
concernenti l'ordinamento della professione di dottore
agronomo e di dottore forestale.



 
Art. 5.
Svolgimento dell'esame
1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato B) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed a copia di un documento di identita'.
2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.



Nota all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa».



 
Art. 6.
Valutazione della prova attitudinale
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
4. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
5. Il Consiglio nazionale da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Art. 7.
Oggetto e svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attivita' professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato A) che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.
2. Il tirocinio e' svolto presso il luogo di esercizio dell'attivita' professionale di un libero professionista iscritto alla sezione A o B dell'albo secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.
3. La scelta del professionista e' effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed e' incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.
4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attivita' complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 8.
Elenco dei professionisti
1. Presso il Consiglio nazionale e' istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco e' indicata la sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti.
2. Tale elenco e' aggiornato annualmente su designazione dei Consigli provinciali dell'ordine, previa dichiarazione di disponibilita' dei professionisti e comprende dottori agronomi e forestali che esercitino la professione da almeno sette anni.
3. Per ogni Consiglio provinciale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le due sezioni in cui l'albo e' stato suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
4. Copia dell'elenco e' trasmessa ad ogni Consiglio provinciale dell'ordine.
5. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio provinciale dell'ordine cui e' iscritto il professionista di cui al comma 1.



Nota all'art. 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, reca: «Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di
Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune
professioni, nonche' della disciplina dei relativi
ordinamenti».



 
Art. 9.
Obblighi del tirocinante
1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed e' tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice deontologico dei dottori agronomi e dottori forestali.
 
Art. 10.
Registro dei tirocinanti
1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
b) la sezione dell'Albo nella quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;
c) gli estremi del decreto di riconoscimento;
d) la data di decorrenza dell'iscrizione;
e) il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, la sezione dell'Albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
f) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
g) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
h) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
i) la data della cancellazione con relativa motivazione.
 
Art. 11.
Iscrizione
1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato sub C) al presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilita' prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.
3. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a) copia di un documento di identita';
b) copia del decreto di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo;
c) attestazione di disponibilita' del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attivita' professionale;
d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie sono autenticate dall'ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; vi e' anche espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione e' inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure puo' essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel caso di consegna diretta pressa gli uffici, vengono apposti (viene apposta) sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.
6. Non e' accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.
 
Art. 12.
Delibera di iscrizione
1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.
3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio provinciale dell'ordine presso di cui questo e' iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Art. 13.
Modalita' di svolgimento e valutazione del tirocinio
1. Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attivita' svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio provinciale dell'ordine che vi appone il visto.
2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio provinciale, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere immediatamente ripetuto.
 
Art. 14.
Sospensione e interruzione del tirocinio
1. Il tirocinio e' sospeso in ragione del verificarsi di ogni evento che ne impedisca l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla meta' della sua durata complessiva.
2. Il tirocinio e' interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla meta' della sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonche' della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Art. 15.
Cancellazione dal registro dei tirocinanti
1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
c) condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni.
d) rilascio del certificato di iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
2. La delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti e' comunicata all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
 
Art. 16.
Sospensione dal registro dei tirocinanti
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti e' comunicata all'interessato e al professionista presso cui e' stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 luglio 2009

Il Ministro : Alfano

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 358
 
Allegato A
(articolo 2, comma 3 e articolo 7, comma 1)

Elenco delle materie per le sezioni A e B dell'Albo

Economia e politica agraria.
Estimo e matematica finanziaria.
Agronomia e principi di ecologia agraria.
Difesa delle piante.
Industrie e tecnologie agrarie e controllo della qualita' degli alimenti.
Costruzioni rurali e principi di topografia e cartografia.
Coltivazioni erbacee e principi di botanica applicata e di fisiologia vegetale.
Coltivazioni arboree e principi di fisiologia vegetale.
Zootecnia generale e principi di zootecnia speciale.
Meccanica e meccanizzazione agraria.
Legislazione ambientale e principi di pianificazione territoriale.
Sistemazioni idrauliche forestali.
Selvicoltura generale e speciale.
Assestamento Forestale.
 
Allegato B
(articolo 5, comma 1)

----> Vedere Allegato B a pag. 12 <----
 
Allegato C
(articolo 11, comma 1)

----> Vedere Allegato C a pag. 13 <----
 
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