Gazzetta n. 174 del 29 luglio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2009
Scioglimento del consiglio comunale e affidamento della gestione del comune di Castello di Cisterna ad una commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castello di Cisterna (Napoli), in cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, sussistono forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Castello di Cisterna;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Castello di Cisterna, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2009;

Decreta:
Art. 1.

Il consiglio comunale di Castello di Cisterna (Napoli) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 
Art. 2.

La gestione del comune di Castello di Cisterna (Napoli) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
dott. Raffaele Cannizzaro - viceprefetto;
dott. Roberto Esposito - viceprefetto aggiunto;
rag. Renato Scozzese - dirigente di II fascia, Area I.
 
Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 10 luglio 2009
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 278
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica

Il comune di Castello di Cisterna (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, presenta forme di condizionamento da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.
In relazione all'esito di attivita' investigativa condotta sul territorio, dalla quale e' emerso un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza della criminalita' organizzata, il Prefetto di Napoli ha disposto, con provvedimento del 14 novembre 2006, l'accesso presso il comune di Castello di Cisterna, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, a 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per l'istruttoria di rito.
Gli accertamenti svolti dalla commissione di accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi dell'esistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalita' organizzata, ponendo in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.
L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risultano favorite da una fitta ed intricata rete di parentele, affinita', amicizie e frequentazioni che lega alcuni componenti della giunta, del consiglio nonche' dell'apparato burocratico ad esponenti delle locali consorterie criminali ed a soggetti ad esse contigui.
In particolare, la relazione del Prefetto di Napoli pone in evidenza, come principale fattore sintomatico del condizionamento degli organi di' governo dell'ente, la vicenda della variante generale al piano regolatore.
La provincia, in fase di esame del provvedimento, ha imposto prescrizioni e puntuali limitazioni da recepire con una modifica delle norme di attuazione del piano regolatore generale, in quanto ha riscontrato nella variante al suddetto strumento urbanistico proposta dal comune un incremento edilizio, che avrebbe comportato un surplus di vani rispetto alla necessita' effettiva del territorio comunale.
Il consiglio comunale, dopo aver recepito, con apposita delibera, le prescrizioni alla suddetta variante generale ha poi avviato in modo anomalo una fase di rivisitazione dello strumento urbanistico, attraverso l'improprio ricorso a direttive di interpretazione della variante medesima, al solo scopo di modificare, senza la preventiva approvazione della provincia, il piano regolatore, cosi' da rendere assentibile, ancorche' illegittima, l'edificazione di volumetrie aggiuntive.
Con tali direttive di interpretazione l'amministrazione comunale ha inteso perseguire, come rilevato dalla commissione di accesso nella propria relazione, non gli interessi della collettivita' locale quanto piuttosto favorire soggetti legati da stretti vincoli familiari ad un noto ed influente clan camorristico locale.
Ulteriore fattore sintomatico dell'assoggettamento dell'amministrazione comunale alla criminalita' organizzata puo' rinvenirsi in numerosi permessi di costruire illegittimamente rilasciati a soggetti vicini ai locali clan camorristici.
La capacita' di condizionamento delle scelte dell'amministrazione da parte della criminalita' organizzata traspare chiaramente anche nel campo degli esercizi pubblici, come risulta dalla vicenda dell'autorizzazione rilasciata alla moglie del locale capo clan, nonostante la prefettura avesse provveduto ad informare l'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, come convertito nella legge n. 726 del 1982.

L'organo ispettivo ha inoltre rappresentato come anche le procedure esaminate nel settore dei lavori pubblici presentano profili di illegittimita'. In particolare viene messo in rilievo che nell'esecuzione delle opere e' stato effettuato un frequente ricorso alle varianti, pur in assenza delle condizioni di legge richieste ed inoltre che le varianti stesse sono di importo eccessivo rispetto a quello consentito dalla normativa di riferimento.

Peraltro pur avendo il comune aderito al protocollo di legalita' presso la Prefettura di Napoli, ai fini della prevenzione antimafia in materia di appalti, viene evidenziato come, nel tempo, l'ente locale abbia sottoscritto alcuni contratti con imprese risultate controindicate ai fini' antimafia.
La descritta condizione esige un intervento risolutore mirato a rimuovere i legami tra l'amministrazione locale e la criminalita' organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Pertanto, il Prefetto di Napoli, con rapporto del 27 ottobre 2008 successivamente integrato con relazione del 2 luglio c.m., che si intendono integralmente richiamati, ha proposto l'applicazione della misura straordinaria prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, legittimanti lo scioglimento del consiglio comunale di Castello di Cisterna (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura straordinaria.
Roma, 3 luglio 2009
Il Minstro dell'interno: Maroni
 
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