Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 giugno 2009
Ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni ordinaria della provincia di Rieti.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
per il Lazio

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza alla costituzione delle Commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni ai direttori degli uffici regionali del lavoro e della Massima occupazione;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687 «recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro» e in particolare l'art. 4 relativo alle competenze della Direzione regionale del lavoro e l'art. 9 relativo alla partecipazione ad organi collegiali;
Visto il proprio decreto n. 7 del 27 maggio 2005 di ricostituzione della Commissione provinciale Cassa integrazione guadagni ordinaria di Rieti;
Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;
Viste le direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 39 del 19 marzo 1997 che estende l'applicazione dell'art. l, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti degli organi, alle commissioni di cui alle leggi n. 164/1975 e n. 427/1775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 608 recante «norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» e in particolare l'art. 4 che prevede una riduzione del numero dei membri elencati nella allegata tabella C;
Vista la nota della Divisione III della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale prot. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, secondo la quale, la Commissione di cui alla legge n. 164/1975 debba essere cosi' composta:
n. 1 Direttore o suo delegato della Direzione provinciale del lavoro di Rieti - Presidente;
n. 1 rappresentante dei lavoratori;
n. 1 rappresentante dei datori di lavoro;
n. 1 funzionario I.N.P.S. con voto consultivo;
Considerato che per la ricostituzione della Commissione di cui alla legge n. 164/1975, verranno utilizzati i criteri usati per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di cui alla legge n. 56/1987, secondo le direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Dir. Gen. per l'impiego Div. I con la nota n. 1/538/AG8/47 del 1° settembre 1987 e l'allegata nota della Direzione generale RR.LL. Div. III prot. n. 13/99/87 RS.LA 75 del 2 giugno 1987 e nota n. 141 28/88/rs/EV 41del 5 agosto 1988 della Dir. Gen. RR.LL. Div. III relative alla rappresentativita';
Tenuto conto dei compiti specifici attribuiti dalla legge alle Commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni;
Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427 art. 3, comma 4;
Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali sono stati stabiliti di conseguenza ed in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:
a) partecipazione effettiva alla formulazione ed alla stipula dei contratti o accordi nazionali di lavoro ed integrativi provinciali ed aziendali;
b) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;
c) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, per ogni struttura deve essere indicato: il responsabile della sede e il numero degli eventuali collaboratori, l'orario di apertura settimanale e giornaliero, eventuale canone di affitto corrisposto;
d) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
Ritenuto altresi' di verificare il «peso» a livello locale delle organizzazioni sindacali al fine di armonizzare le risultanze di quelle rappresentative sul piano nazionale con le organizzazioni sindacali operanti sul piano locale;
Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:
CONFINDUSTRIA RIETI;
FEDERLAZIO;
C.G.I.L.;
C.I.S.L.;
U.I.L.;
U.G.L. (ex CISNAL).
Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori, e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, nonche' dall'accordo stipulato tra le organizzazioni sindacali datoriali della Federlazio e della Confindustria, in data 25 giugno 2009, alla presenza del direttore della DPL di Rieti, in ordine alla rappresentativita' delle medesime, risultano, nella provincia di Rieti maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:
FEDERLAZIO;
C.G.I.L.
Vista la necessita' di procedere alla ricostituzione dell'organo collegiale;
Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate e dalla competente sede dell'I.N.P.S.;

Decreta:

E' ricostituita presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Commissione cassa integrazione guadagni ordinaria per la provincia di Rieti cosi' composta:
Presidente - Dirigente pro-tempore o suo delegato della Direzione provinciale del lavoro di Rieti;
organizzazioni sindacali - Datori di Lavoro:
dott. Luigi Bellucci (membro effettivo) - FEDERLAZIO;
dott. Felice Miccadei (membro supplente) - FEDERLAZIO;
organizzazioni sindacali - Lavoratori:
sig. Luigi D'Antonio (membro effettivo) - C.G.I.L.;
sig. Fiorenzo Gianni (membro supplente) - C.G.I.L.;
I.N.P.S. con potere esclusivamente consultivo:
dott.ssa Maria Cristina Russomanno (membro effettivo);
sig. Pietro Rossi (membro supplente).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Roma, 30 giugno 2009

Il direttore regionale: Necci
 
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