Gazzetta n. 166 del 20 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 luglio 2009
Nuova modalita' di gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, in particolare l'art. 7 comma 2, e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato integrato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;
Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle Finanze in data 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonche' il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 con il quale e' stata autorizzata la raccolta delle giocate al lotto per piu' concorsi consecutivi;
Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009 ed in particolare, l'art. 12 comma 1 lettera b) che dispone con decreti direttoriali la possibilita' di adozione di «ulteriori modalita' di gioco del Lotto, nonche' giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere»;
Vista la corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Soc. Lottomatica per l'individuazione di nuovi giochi per il rilancio del gioco del Lotto, la presentazione della nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominato «10eLOTTO» e le conclusioni positive della Commissione di valutazione del sistema estrazionale, istituita con decreto direttoriale del 6 aprile 2009;
Visto in particolare il decreto dirigenziale di attestazione della capacita' del sistema estrazionale, presentato dal concessionario, di realizzare le modalita' di svolgimento delle estrazioni istantanee della nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto;
Visto il decreto direttoriale n. 16597/giochi/Ltt del 5 maggio 2009 con il quale e' stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «10eLOTTO»;
Vista la corrispondenza intervenuta a seguito dell'emanazione del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con la quale si e' ravvisata l'opportunita' di trasformare l'attuale gioco opzionale e complementare «10eLOTTO» in una modalita' del gioco del Lotto attraverso la possibilita' di implementazione dell'attuale formula, compresa quella di utilizzare piu' estrazioni giornaliere;
Considerato che il concessionario del servizio del gioco del Lotto automatizzato, anche in ossequio agli obblighi concessori di costante sostegno e sviluppo del gioco, e' tenuto a sostenere gli oneri ed i costi di adeguamento del sistema di gestione automatizzata per consentire, nei tempi previsti, l'introduzione della nuova formula di gioco:

Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. La formula di gioco istituita con decreto direttoriale n. 16597/giochi/Ltt del 5 maggio 2009, in forma opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata «10eLOTTO», e' individuata come modalita' di gioco del Lotto.
2. L'esercizio di tale modalita' di gioco e' affidato all'attuale concessionario del gioco del Lotto, fino alla scadenza della concessione in atto.
 
Art. 2.
Modalita' di gioco
1. Il gioco si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi.
2. La giocata si effettua pronosticando da 1 a 10 numeri, da confrontare con un'estrazione di 20 numeri vincenti.
3. La modalita' di estrazione dei 20 numeri vincenti puo' essere scelta dal giocatore tra le seguenti :
a) modalita' connessa alle estrazioni del gioco del Lotto: i numeri vincenti sono individuati nei 20 numeri della prima e della seconda colonna del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto, corrispondenti ai primi e ai secondi estratti di ogni ruota, con esclusione della ruota Nazionale.
Il concorso al quale la giocata al «10eLOTTO» si riferisce, e' riportato sullo scontrino.
In caso di numeri ripetuti, per raggiungere i 20 numeri vincenti vengono presi in considerazione quelli risultanti dalle altre colonne del Notiziario delle estrazioni a partire dalla terza, iniziando dalla ruota di Bari e proseguendo nell'ordine alfabetico delle ruote. Nel caso in cui non fossero sufficienti neanche i numeri della terza colonna, si procedera' applicando gli stessi criteri ai numeri della quarta ed, eventualmente, della quinta colonna.
Qualora per effetto dei numeri ripetuti non fossero individuabili 20 numeri vincenti differenti fra loro, quelli mancanti saranno oggetto di ulteriori estrazioni secondo modalita' automatiche e sotto la vigilanza della Commissione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 303 del 7 agosto 1990, presso la sede della ruota di Roma.
I numeri vincenti del «10eLOTTO» sono pubblicati, in ogni caso, in apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto;
b) modalita' immediata: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata automaticamente dal sistema, al momento della richiesta di giocata al «10eLOTTO», tramite un'estrazione immediata e personalizzata.
L'estrazione immediata dei 20 numeri vincenti si ottiene dalla generazione di una sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90, senza ripetizione dei numeri gia' estratti, ed e' effettuata da un sistema informatico automatizzato secondo le modalita' approvate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) modalita' di estrazione ad intervallo di tempo: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata tramite apposite estrazioni, comuni a tutti i giocatori a livello nazionale. Tali estrazioni avranno frequenza plurigiornaliera intervallate da un tempo non inferiore a 5 minuti tra l'una e l'altra, a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 24.00.
La raccolta delle giocate al «10eLOTTO» con modalita' ad intervallo di tempo deve essere interrotta 15 secondi prima dell'orario stabilito per l'estrazione cui le giocate stesse si riferiscono.
Le estrazioni dei 20 numeri vincenti si ottengono attraverso un sistema informatico automatizzato - approvato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - che genera una sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90, senza ripetizione dei numeri gia' estratti.
I numeri vincenti per ogni singola estrazione saranno visualizzati presso ogni ricevitoria tramite appositi dispositivi visivi la cui tecnologia puo' variare in relazione al volume di raccolta sviluppato da ciascuna ricevitoria.
I numeri vincenti del «10eLOTTO» con modalita' di estrazione ad intervallo di tempo sono pubblicati, in ogni caso, in apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto.
4. In fase di prima applicazione del presente decreto la giocata si effettua pronosticando 10 numeri. Qualora la giocata non comprenda, in tutto o in parte i 10 numeri pronosticati dal giocatore, quelli mancanti saranno generati automaticamente dal sistema di gioco. Sempre in fase di prima applicazione le modalita' di estrazione dei 20 numeri vincenti che possono essere scelte dal giocatore saranno quelle di cui alle lettere a) e b) del punto 3 del presente articolo.
5. Su un numero di ricevitorie non inferiore a 5.000 selezionate dal concessionario, saranno introdotte, a partire dal 1° dicembre 2009, le modalita' di estrazione ad intervallo di tempo e, a partire dal 15 giugno 2010, le modalita' di gioco che prevedono la possibilita' di pronosticare da uno a nove numeri.
6. Il piano di estensione all'intera rete di ricevitorie del lotto di tutte le modalita' di gioco sara' comunicato dal concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il 30 giugno 2010.
 
Art. 3.
Posta di gioco
1. L'importo di ciascuna giocata, per singola modalita' di estrazione, e' fissato in euro 0,50 o multipli di euro 0,50.
2. L'importo massimo di giocata, per singola modalita' di estrazione, e' fissato in euro 10,00.
3. La giocata consente la partecipazione a tutte le categorie di vincita previste sulla base dei numeri pronosticati.
 
Art. 4.
Giocate per piu' concorsi consecutivi
1. Le giocate al «10eLOTTO» con modalita' connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, e con modalita' di estrazione ad intervallo di tempo possono essere effettuate, a partire dal 1° dicembre 2009, anche per piu' concorsi consecutivi, fino ad un massimo di sei.
2. La giocata per piu' concorsi deve essere omogenea, con identita' di numeri pronosticati e di importo di giocata.
3. La giocata per piu' concorsi genera l'emissione di un numero di scontrini di gioco pari a quello dei concorsi a cui si intende partecipare.
4. Ogni scontrino attestante l'avvenuta giocata per un singolo concorso conferisce in capo al giocatore il diritto a partecipare solo al concorso per il quale e' stato emesso.
5. Qualora il giocatore decida di partecipare a piu' concorsi consecutivi al «10eLOTTO», ogni singola giocata partecipa all'assegnazione dei premi istantanei di cui al successivo art. 6.
6. Ai fini della rendicontazione delle giocate al «10eLOTTO» per piu' concorsi consecutivi, vale quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del D.D. del 4 dicembre 2008.
 
Art. 5.
Categorie di vincita
1. Le vincite al «10eLOTTO» derivano dalla corrispondenza con i numeri vincenti di tutti o parte determinata dei numeri pronosticati.
2. A seconda che vengano pronosticati uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove o dieci numeri si sviluppano differenti categorie di vincita. In particolare:
a) pronosticando un numero si vince con la corrispondenza del numero con uno dei vincenti;
b) pronosticando due numeri si vince con la corrispondenza dei due numeri con due dei numeri vincenti;
c) pronosticando tre numeri si vince con la corrispondenza di due o di tre numeri rispettivamente con due o tre dei numeri vincenti;
d) pronosticando quattro numeri si vince con la corrispondenza di tre o di quattro numeri rispettivamente con tre o quattro dei numeri vincenti;
e) pronosticando cinque numeri si vince con la corrispondenza di tre, di quattro o di cinque numeri rispettivamente con tre, quattro o cinque dei numeri vincenti;
f) pronosticando sei numeri si vince con la corrispondenza di tre, di quattro, di cinque o di sei numeri rispettivamente con tre, quattro, cinque o sei dei numeri vincenti;
g) pronosticando sette numeri si vince con la corrispondenza di quattro, di cinque, di sei o di sette numeri rispettivamente con quattro, cinque, sei o sette dei numeri vincenti;
h) pronosticando otto numeri si vince con la corrispondenza di quattro, di cinque, di sei, di sette o di otto numeri rispettivamente con quattro, cinque, sei, sette o otto dei numeri vincenti;
i) pronosticando nove numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto o di nove numeri rispettivamente con cinque, sei, sette, otto o nove dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti;
l) pronosticando dieci numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto, di nove e di dieci numeri rispettivamente con i cinque, sei, sette, otto, nove o dieci dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti.
3. L'importo della vincita e' determinato dal prodotto della posta di gioco per il moltiplicatore riportato nella tabella allegata, relativo alla corrispondenza dei numeri pronosticati con i numeri vincenti.
4. Per ogni giocata e' conseguibile solo la vincita massima realizzata, con esclusione di ogni cumulabilita'.
5. Alle vincite del «10eLOTTO» si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, cosi' come stabilite dall'art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 
Art. 6.
Premi istantanei
1. Oltre alle categorie di vincita previste al precedente art. 5, il «10eLOTTO» assegna premi istantanei, di importo pari ad 1,0638 volte la posta che, al netto delle ritenute previste dall'art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrispondono al valore della giocata.
2. I premi istantanei vengono assegnati, a livello nazionale, in numero pari ad uno ogni 14 giocate al «10eLOTTO».
3. Ogni premio istantaneo viene segnalato dal terminale con l'emissione di un segnale acustico e viene indicato al giocatore sullo scontrino di gioco relativo alla giocata al «10eLOTTO» che l'ha generato.
4. I premi istantanei conseguiti devono essere richiesti immediatamente dal giocatore, che ha facolta' di scegliere di riscuotere direttamente il premio ovvero di chiedere al ricevitore l'emissione di una nuova giocata al «10eLOTTO», a scelta tra le modalita' previste all'art. 2 punto 3 lettere b) e c) di importo pari a quello conseguito, al netto delle ritenute di legge.
5. La nuova giocata emessa dal sistema partecipa anch'essa all'assegnazione di un premio istantaneo, con le modalita' di cui ai precedenti punti del presente articolo.
6. Al realizzarsi di una vincita con il premio istantaneo, il ricevitore e' tenuto a chiedere al giocatore la modalita' di riscossione prescelta, ai sensi di quanto stabilito al precedente punto 4 del presente articolo.
7. Nel caso in cui il giocatore decida di riscuotere la vincita, il ricevitore deve selezionare l'apposita opzione indicata sul terminale di gioco. In tal caso la vincita viene contabilizzata come pagata ed il sistema emette un'attestazione di avvenuto pagamento, sulla quale e' indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato. L'attestazione rilasciata dal terminale e' l'unico elemento probatorio dell'avvenuta riscossione e pertanto deve essere validata automaticamente dal sistema e trattenuta dal ricevitore per le verifiche contabili.
8. Nel caso in cui il giocatore richieda l'emissione di una nuova giocata il sistema, dopo la selezione da parte del ricevitore dell'apposita opzione sul terminale di gioco, contabilizza la vincita come pagata, emette l'attestazione - sulla quale e' indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato - costituente l'unico elemento probatorio dell'avvenuta riscossione. Successivamente il sistema emette un nuovo scontrino di gioco al «10eLOTTO» e contabilizza la relativa giocata.
9. In tutti i casi, la scelta del giocatore deve essere comunicata al ricevitore per l'inserimento a sistema prima dell'emissione di una nuova giocata e non puo' piu' essere modificata dopo l'avvenuta conferma a terminale della modalita' di riscossione prescelta.
 
Art. 7.
Schedina di gioco
1. Per partecipare alla modalita' di gioco «10eLOTTO», il giocatore puo' compilare la schedina di gioco adottata, marcando nella rispettiva area, i numeri che intende giocare, la o le modalita' di estrazione prescelta e l'importo della giocata.
2. La giocata al «10eLOTTO» puo' essere effettuata anche a voce, comunicando al ricevitore tutti i dati necessari, come meglio identificati al precedente punto 1 del presente articolo.
 
Art. 8.
Scontrini
1. Il ricevitore, prima di confermare la giocata al “10eLOTTO”, e' tenuto a verificare, insieme al giocatore, l'esattezza della giocata.
2. Lo scontrino di gioco del “10eLOTTO” riporta necessariamente:
a) la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;
b) la modalita' di estrazione prescelta;
c) i numeri giocati;
d) l'importo giocato;
e) eventuali comunicazioni al giocatore.
3. Lo scontrino di gioco riferito alla modalita' di estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche la data del concorso di riferimento.
4. Lo scontrino di gioco con modalita' di estrazione immediata riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche i 20 numeri estratti con le modalita' di cui al precedente art. 2, punto 3 lettera b).
5. Lo scontrino di gioco riferito alla modalita' di estrazione ad intervallo di tempo riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche il numero del concorso dell'estrazione di riferimento.
6. Gli scontrini emessi costituiscono, per ciascuna modalita' di estrazione, l'unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite al «10eLOTTO».
7. Gli scontrini emessi al «10eLOTTO», qualunque sia la modalita' di estrazione prescelta, non possono mai essere annullati, anche se emessi per la partecipazione a piu' concorsi consecutivi.
8. Nel caso in cui la stampa di una giocata al «10eLOTTO» risulti errata o incompleta, il ricevitore e' tenuto a richiedere la stampa di un nuovo scontrino, sul quale compare, nel campo delle comunicazioni al giocatore di cui al punto 2 del presente articolo, il riferimento alla giocata errata o incompleta.
9. In caso di giocata con modalita' immediata qualora il sistema non sia in grado, per problemi tecnici, di effettuare immediatamente l'estrazione, la giocata non viene accettata dal sistema ed il relativo importo non viene contabilizzato.
 
Art. 9.
Riscossione delle vincite
1. In un'apposita sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le vincite relative al «10eLOTTO», distinte per modalita' di estrazione.
2. I termini per la riscossione delle vincite del «10eLOTTO» di cui all'art. 5 sono quelli previsti per il gioco del Lotto e decorrono dal giorno di pubblicazione del Bollettino Ufficiale di cui al punto 1 del presente articolo.
3. Le modalita' di riscossione delle vincite sono identiche a quelle previste per il gioco del Lotto.
4. Le vincite di importo non superiore a € 2.300,00 lordi, conseguite con la modalita' di estrazione immediata o ad intervallo di tempo possono essere riscosse immediatamente, previa validazione a terminale della giocata vincente.
5. I premi di cui all'art. 6 devono essere richiesti immediatamente dal giocatore secondo le modalita' indicate nel medesimo articolo.
 
Art. 10.
Vigilanza sulle estrazioni
1. La Commissione di vigilanza, prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1990, n. 303, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1990, n. 560, verifichera' ad intervalli non superiori alle 48 ore, la funzionalita' del sistema estrazionale di cui all'art. 2 comma 3 lettera c).
A tal fine, in apposita postazione predisposta dal concessionario presso la sede della Direzione Generale dei monopoli di Stato in Roma, la verifica si svolgera' su un resoconto derivante dal sistema estrazionale contenente, quantomeno, i seguenti dati relativi ad ogni singola estrazione:
a) numero delle giocate;
b) ultima giocata con orario;
c) orario chiusura gioco;
d) orario di estrazione;
e) numeri estratti.
2. La Commissione, verificati i dati che il sistema ha fornito redigera' apposito verbale della constatazione di funzionalita', trasmettendo copia al competente
Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli e al Concessionario.
3. Per la sola attivita' di vigilanza di cui al presente articolo i membri della Commissione, in numero non inferiore a tre compreso il Presidente, sono individuati con apposito decreto direttoriale fra tutti i dirigenti di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli.
4. La Commissione si avvale di un
Ufficio di segreteria costituito da competente personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, del concessionario ed eventualmente della Sogei, per il monitoraggio delle estrazioni e per le altre attivita' di verifica che si rendessero necessarie.
5. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del Concessionario.
 
Art. 11.
Obblighi del Concessionario
1. Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento della modalita' di gioco «10eLOTTO», e' tenuto:
a) a curare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio software centrale e periferico e l'implementazione, se necessario, dell'hardware;
b) a sviluppare, implementare e gestire il sistema centrale di generazione casuale dei numeri, necessario all'effettuazione delle estrazioni di cui alle lettere b) e c) del punto 3 dell'art. 2 - secondo le modalita' approvate da apposita Commissione istituita - atto a garantire condizioni di impredicibilita', equiprobabilita', sicurezza ed affidabilita';
c) a definire, insieme all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modalita' di effettuazione del monitoraggio periodico, finalizzato alla verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti del sistema estrazionale indicati al precedente punto b);
d) a garantire la progettazione, stampa e distribuzione ai ricevitori di adeguato materiale informativo-promozionale per favorire la conoscenza della modalita' di gioco da parte dei giocatori;
e) a stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del Lotto le schedine di gioco che consentano la partecipazione alla modalita' di gioco garantendo la distribuzione di un numero congruo di schedine;
f) ad effettuare annualmente la pubblicita' e la promozione della modalita' di gioco, con iniziative strettamente integrate rispetto a quelle del Lotto, nell'ambito degli investimenti previsti per la promozione e pubblicita' del gioco dall'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 15 novembre 2000;
g) a sostenere la fase di lancio della modalita' di gioco, attraverso adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo in opera, altresi', tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire, nella fase di lancio, un incisivo impatto della modalita' di gioco sul mercato;
h) a produrre nell'ambito della rendicontazione del gioco del Lotto una specifica rendicontazione della modalita' di gioco del «10eLOTTO»;
i) a fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle proprie attivita' di controllo, ogni informazione ed ogni documentazione che l'Amministrazione stessa ritenga necessarie od utili ai fini dei controlli stessi;
j) a custodire, sulla base delle indicazioni fornite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i dati relativi alle giocate raccolte, alle estrazioni effettuate ed alle vincite, nonche' i supporti sui quali sono registrati;
k) a sostenere tutti gli oneri connessi alla gestione del gioco o al controllo del suo corretto andamento.
 
Art. 12.
Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.
 
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' efficacia a partire dalla data di pubblicazione.
Roma, 13 luglio 2009
Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4,
foglio n. 135
 
Allegato

----> Vedere a pag. 29 <----
 
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