Gazzetta n. 166 del 20 luglio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2009
Autorizzazione, ad assumere unita' di personale all'Avvocatura dello Stato, al Ministero dei beni Culturali, all'Istituto Commercio estero e alla Croce Rossa Italiana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'art. 3, comma 101 secondo cui per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno puo' avvenire nel rispetto delle modalita' e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001, possono procedere per il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;
Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la nota n. 50444 del 13 febbraio 2009 dell'Avvocatura dello Stato con la quale la stessa chiede, ai sensi dell'art 1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere n. 13 unita' di personale di cui: n. 12 progressioni verticali a C1 e n. 1 progressione verticale a B1 dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno 2007;
Vista la nota n. 7116 del 26 febbraio 2009 del Ministero per i beni e le attivita' culturali con la quale lo stesso chiede, ai sensi dell'art 1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere n. 25 dirigenti di seconda fascia e l'ampliamento del part-time dal 50% al 71% di n. 564 unita' di personale appartenenti all'area II - F3, dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno 2007;
Vista la nota n. 000057 del 19 gennaio 2009 dell'Istituto nazionale per il commercio estero con la quale lo stesso chiede, ai sensi dell'art 1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere n. 103 C1, a seguito di progressioni verticali, di cui 94 a tempo pieno e 9 a tempo parziale dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno 2007;
Vista la nota n. 14445 del 5 marzo 2009 della Croce rossa italiana con la quale la stessa chiede, ai sensi dell'art 1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere n. 59 unita' di personale di cui: n. 46 progressioni verticali a C1, n. 11 dirigenti di II fascia e n 2 unita' di personale in mobilita' appartenente all'area C, p.e. C3, dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno 2007;
Considerato che l'onere previsto per l'assunzione delle predette unita' non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata;
Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata;
Visto il citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 ed il particolare l'art. 41, comma 1, il quale prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009, nonche' il successivo comma 10 che differisce al 31 maggio 2009 il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita' di posti in dotazione organica e che sino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 74, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, la dotazione organica e' individuata in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:
Art. 1.

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni di cui alla tabella che segue possono procedere, ai sensi del combinato disposto dei comma 523 e 536, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a tempo indeterminato delle unita' per ciascuna indicate e per un onere corrispondente all'importo accanto specificato.

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2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio 2010, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali e dei rispetti bilanci dell'Avvocatura dello Stato, dell'Istituto nazionale per il commercio estero e della Croce rossa italiana.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2009
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Registro n. 6, foglio n. 379
 
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