Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 maggio 2009
Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attivita' commerciali in Roma.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
Visto l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) cosi' come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o piu' Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonche' quelle necessarie ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque uffici, ricompresi in apposito settore enti in liquidazione;
Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtu' della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonche' del relativo contenzioso e' affidata a detta societa' alle condizioni indicate nella convenzione medesima, fermo restando la titolarita' in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;
Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
Visto il comma 12 dell'art. 41 del decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha prorogato la convenzione di cui alle premesse fino al 30 giugno 2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, sono stati individuati gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattie per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, recante la cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue per i commercianti;
Visti gli atti della gestione liquidatoria della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attivita' commerciali di Roma;
Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 4.054.914,98;
Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attivita' commerciali di Roma e' chiusa a tutti gli effetti.
 
Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 4.054.914,93 che e' stato gia' versato sul conto entrate dello Stato, capo X - Capitolo 2368.
Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sara' trasmesso all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2009
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegato

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