Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2009, n. 91
Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;
Visto il decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233;
Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 marzo 2009 e del 6 aprile 2009;
Preso atto delle osservazioni formulate dallo stesso Consiglio di Stato in ordine agli acquisti a trattativa privata;
Ritenuto, sul punto, di non poter aderire alle suddette osservazioni recependo la formulazione suggerita dal Consiglio di Stato, considerato che occorre attribuire alle Direzioni generali che svolgono funzioni di tutela le competenze in tema di acquisizioni conseguenti all'esercizio di pubblici poteri quali le espropriazioni, le prelazioni artistiche e gli acquisti all'esportazione, ed alla sola Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale le competenze in materia di acquisti di beni culturali effettuati dall'Amministrazione con precipue finalita' di incremento delle collezioni ed al fine di conseguire la migliore fruizione pubblica e valorizzazione dei beni stessi;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. (1)
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
26 novembre 2007, n. 233
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «otto»;
2) al comma 1, la parola: «periferici» e' sostituita dalla seguente: «regionali»;
3) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro puo' essere conferito anche presso l'Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, e' affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di prima fascia.»;
4) al comma 2, le parole: «dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»;
5) il comma 3 e' abrogato;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, la parola: «diretti» e' sostituita dalla seguente: «dirette»;
2) al comma 1, le parole: «la unita'» sono sostituite dalla seguente: «l'unita'»;
3) al comma 3, lettera a), la parola: «periferici» e' sostituita dalla seguente: «regionali»;
4) al comma 3, lettera b), la parola: «periferiche» e' sostituita dalla seguente: «regionali»;
5) al comma 3, lettera i), dopo le parole: «al Parlamento» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice»;
6) al comma 3, lettera l), la parola: «Ministri» e' sostituita dalla seguente: «Ministro»;
7) al comma 3, lettera m), la parola: «periferici» e' sostituita dalla seguente: «regionali»;
8) al comma 3, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) coordina le attivita' internazionali, ivi comprese quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, sulla protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali, nonche' per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; »;
9) il comma 4 e' abrogato;
10) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il Segretariato generale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo, cui sono assegnati quattordici dirigenti con funzioni ispettive, gli Istituti centrali e l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; »;
2) al comma 1, la lettera b) e' soppressa;
3) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) Direzione generale per le antichita'; »;
4) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee; »;
5) al comma 1, la lettera e) e' sostituta dalla seguente: «e) Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale; »;
6) al comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; »;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale). - 1. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, nonche' di qualita' e di standardizzazione delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata dell'organizzazione, degli affari generali, del bilancio e del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; e' competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilita' nazionale e formazione del personale nonche' in materia di politiche del personale per le pari opportunita'. La Direzione generale, inoltre, e' competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line, quali siti web e portali, nonche' la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;
c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attivita' del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
d) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
e) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
f) cura, su proposta dei direttori generali regionali, sentito il parere dei competenti direttori generali centrali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani gestionali di spesa nonche' dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessita' di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie agli organi competenti;
g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero e delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;
i) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma ed ai relativi accordi attuativi, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera h), ed assicura il supporto tecnico ai soggetti attuatori;
l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari, in raccordo con le competenti direzioni generali centrali; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilita' amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;
m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla societa' AR.CU.S S.p.A.;
o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;
p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, a tale fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilita' nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che regionali, anche su proposta dei relativi direttori;
r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera n), svolge funzioni di assistenza tecnica per l'attivita' contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualita' procedimentali e finanziari;
s) cura la comunicazione istituzionale del Ministero ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni;
t) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la professionalita' di restauratore.
3. Presso la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.
4. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.
5. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.»;
e) l'articolo 5 e' abrogato;
f) all'articolo 6:
1) la rubrica e' cosi' sostituita: «Direzione generale per le antichita'»;
2) al comma 1, le parole: «per i beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «per le antichita'»;
3) al comma 1, le parole: «di aree e beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «di aree e beni di interesse archeologico»;
4) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;
5) al comma 2, lettera b), le parole: «Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee» e, in fine, le parole: «o su beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti «o su beni di interesse archeologico»;
6) al comma 2, lettera c), le parole: «di beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «di beni di interesse archeologico» e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela»;
7) al comma 2, la lettera d) e' soppressa;
8) al comma 2, lettera f), le parole: «su proposta dei direttori generali periferici» sono sostituite dalle seguenti: «anche su proposta dei direttori regionali» e le parole: «dei beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni di interesse archeologico»;
9) al comma 2, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni di interesse archeologico e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; »;
10) al comma 2, lettera h), le parole: «beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «beni di interesse archeologico»;
11) al comma 2, la lettera i) e' soppressa;
12) al comma 2, lettera m), dopo la parola: «Codice» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalita' da esso definite,» e, in fine, le parole: «beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «beni di interesse archeologico»;
13) al comma 2, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice; »;
14) al comma 2, la lettera o) e' soppressa;
15) al comma 2, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente: «p-bis) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice; »;
16) al comma 2, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: «q-bis) cura la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; »;
17) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Direzione generale per le antichita' esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.»;
18) al comma 4, le parole: «per i beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «per le antichita'» e dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa»;
19) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Direzione generale per le antichita' si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attivita' di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.»;
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee). - 1. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualita' ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualita' architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;
b) elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;
c) esprime la volonta' dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;
d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalita' da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;
e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;
h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice;
i) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;
l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;
n) esprime il parere sulla proposta del direttore regionale competente, ai fini della stipulazione, da parte del Ministro, delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;
o) concorda, d'intesa con il direttore regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
p) ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta, sentiti i Direttori regionali competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a piu' regioni;
q) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attivita' culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
r) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dell'articolo 37 del Codice;
s) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;
t) promuove la formazione, in collaborazione con le universita', le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualita' architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonche' dell'arte contemporanea;
u) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
v) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;
z) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;
aa) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;
bb) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;
cc) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.
3. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Roma, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Firenze e sull'Istituto centrale per la demoetnoantropologia.
4. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
5. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee si articola in dodici uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale, l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attivita' di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.»;
h) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. (Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale). - 1. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;
b) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realta' territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;
c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;
d) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera c);
e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;
f) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;
g) cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonche' di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice;
h) cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;
i) elabora linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attivita' di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'articolo 117 del medesimo Codice;
l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualita' degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;
m) assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attivita' di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice piu' volte richiamato;
n) svolge attivita' di assistenza tecnico-amministrativa, nelle materie di competenza, per l'attivita' convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualita' procedimentali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;
p) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
q) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilita'.
3. L'attivita' di valorizzazione di competenza del Ministero e' svolta nel rispetto delle linee guida del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.
4. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale esercita la vigilanza sulla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo ed esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla societa' Ales S.p.A.
5. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
6. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale.»;
i) all'articolo 9:
1) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;
2) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela»;
3) al comma 2, la lettera d) e' soppressa;
4) al comma 2, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; »;
5) al comma 2, la lettera q) e' soppressa;
6) al comma 3, dopo la parola: «vigilanza» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo,»;
7) al comma 5, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa»;
8) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La Direzione generale per gli archivi si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, l'Istituto centrale per gli archivi e l'Archivio centrale dello Stato. Con riguardo alle attivita' di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.»;
l) all'articolo 10:
1) la rubrica e' cosi' sostituita: «Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore»;
2) al comma 1, le parole: «per i beni librari» sono sostituite dalle seguenti: «per le biblioteche»;
3) al comma 1, le parole: «direzione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «direzioni regionali»;
4) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;
5) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela»;
6) al comma 2, la lettera d) e' soppressa;
7) al comma 2, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; »;
8) al comma 2, lettera l), le parole: «Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
9) al comma 2, la lettera p) e' soppressa;
10) al comma 2, lettera r), le parole: «articoli 16, 69 e 128, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 16 e 128 del Codice»;
11) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprieta' letteraria e di diritto d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nonche' di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.»;
12) al comma 4 le parole: «per i beni librari» sono sostituite dalle seguenti: «per le biblioteche»;
13) al comma 5, le parole: « per i beni librari» sono sostituite dalle seguenti: « per le biblioteche» e dopo la parola: «vigilanza» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo,»;
14) al comma 6, le parole: «per i beni librari» sono sostituite dalle seguenti: «per le biblioteche»;
15) al comma 6, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa»;
16) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale. Con riguardo alle attivita' di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.»;
m) all'articolo 11:
1) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) esercita la vigilanza su Cinecitta' Holding S.p.A., ai sensi dell' articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 e successive modificazioni; »;
2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima; »;
3) al comma 2, lettera e), le parole: «per i beni librari» sono sostituite dalle seguenti: «per le biblioteche» e le parole: «ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni» sono soppresse;
4) al comma 4, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Direzione generale per il cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.»;
n) all'articolo 12:
1) al comma 2, lettera e), le parole: «per i beni librari» sono sostituite dalle seguenti: «per le biblioteche» e le parole: «ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni» sono soppresse;
2) al comma 5, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.»;
o) all'articolo 13:
1) al comma 2, dopo le parole: «direttore generale» e' inserita la seguente: «centrale»;
2) al comma 6, le parole: «eletti con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721» sono sostituite dalle seguenti: «eletti da tutto il personale» e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresi', senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.»;
3) al comma 8, la parola: «gia'» e' soppressa;
4) al comma 8, le parole: «Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;
p) all'articolo 14:
1) al comma 2, lettera b), le parole: «o dei direttori generali competenti» sono sostituite dalle seguenti: «, dei direttori generali centrali o dei direttori regionali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti,»;
2) al comma 2, lettera c), le parole: «di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare rilievo»;
3) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con le modalita' di cui alla lettera b)»;
q) all'articolo 15:
1) alla rubrica dopo le parole: «Istituti centrali» e' inserita la seguente: «, nazionali»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono Istituti nazionali: a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini»; b) il Museo nazionale d'arte orientale; c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; d) l'Istituto nazionale per la grafica.»;
3) il comma 2 e' abrogato;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuati gli istituti di cui al presente articolo, nonche' gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988. Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.»;
6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.»;
r) all'articolo 16, comma 3, le parole: «direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;
s) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «questi ultimi» sono sostituite dalle seguenti: «queste ultime»;
2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; »;
3) al comma 3, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonche' di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione e' rilasciata dalla competente soprintendenza, che informa contestualmente lo stesso direttore regionale; »;
4) al comma 3, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalita' trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice; »;
5) al comma 3, lettera h), le parole: «appartenenti a soggetti pubblici» sono soppresse e dopo il numero: «56» e' aggiunto il seguente: «, 57-bis»;
6) al comma 3, la lettera m) e' sostituita dalla seguente «m) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprieta' privata, formulate dagli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice; »;
7) al comma 3, lettera n), dopo la parola: «Ministero» e' aggiunta la seguente: «, anche»;
8) al comma 3, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti: «o-bis) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice; o-ter) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice; o-quater) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; »;
9) al comma 3, lettera p), dopo la parola: «Ministro,» sono aggiunte le seguenti: «per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito,» e le parole: «all'art. 143, comma 3, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 143, comma 2, del Codice»;
10) al comma 3, la lettera q) e' sostituita dalla seguente: «q) concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; »;
11) al comma 3, la lettera r) e' soppressa;
12) al comma 3, lettera s), le parole: «fornite dai competenti organi centrali» sono sostituite dalle seguenti: «forniti dal Segretario generale»;
13) al comma 3, lettera t), sono soppresse le parole: «delle soprintendenze di settore e» e la lettera: «a),»;
14) al comma 3, lettera bb), le parole: «con il ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per il tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale»;
15) al comma 3, lettera dd), dopo le parole: «soprintendenze di settore» sono aggiunte le seguenti: «e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale»;
16) al comma 3, lettera ff), le parole: «direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;
17) al comma 4, sono soppresse le lettere: « c), d),» e la lettera «, bb)»;
18) al comma 5, le parole: «Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;
19) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto numericamente indicati: a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; c) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; d) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale; e) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, articolata in dodici uffici dirigenziali di livello non generale; f) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale; g) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in undici uffici dirigenziali di livello non generale; h) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale; i) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale; l) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; m) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; n) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale; o) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale; p) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale; q) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello non generale; r) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale; s) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale.»;
t) all'articolo 18:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali; »;
2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «beni culturali» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, lettera e-bis)»;
3) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalita' ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali; »;
4) al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalita' ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi; »;
5) al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonche' le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice; »;
6) al comma 1, lettera i), dopo le parole: «proprieta' privata» sono aggiunte le seguenti: «, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice»;
7) al comma 1, lettera n), dopo la parola: «competente» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera g),»;
8) al comma 1, lettera o), le parole: «i compiti» sono sostituite dalle seguenti: «ogni altro compito» e la parola: «affidati» e' sostituita dalla seguente: «affidato»;
u) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007, sara' ripartito, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola il Ministero, il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come determinato nella tabella B, in profili professionali e fasce retributive.»;
v) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «,fatte salve le modifiche apportate dallo stesso decreto al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307». ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Si riporta, in nota, il testo del comma 1, lett. p), punto 2) del presente articolo a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 28/07/2009, n. 173: "2) al comma 2,lettera c), le parole: "di tutela" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare rilievo" (( e le parole: "di particolare rilievo," sono soppresse; )) " La suddetta modifica entra in vigore il 28/07/2009.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
«Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante
«Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002,
n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio
204, n. 11.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106.
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
luglio 1941, n. 166.
- Il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante
«Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, e
convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre
1996, n. 300.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio
2001, n. 307, recante «Regolamento recante organizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i
beni e le attivita' culturali», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2001, n. 174.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante
«Riforma della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
febbraio 2004, n. 29.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
- Il decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione
territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e
altre misure urgenti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, e convertito con
modificazioni dalla legge25 giugno 2005, n. 109, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2005, n. 146.
- Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto
2006, n. 186.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299:
«404. - Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 89, recante «Regolamento per il riordino degli
organismi operanti presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291.
- La legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante «Disposizioni
concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2008, n.
21.
- Il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114, e convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164.
- Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, e convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 agosto
2008, n. 195.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
2007, n. 291, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 1 (Uffici e funzioni di livello dirigenziale
generale). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola
in otto uffici dirigenziali di livello generale centrali e
in diciassette uffici dirigenziali di livello generale
regionali, coordinati da un Segretario generale, nonche' in
due uffici dirigenziali di livello generale presso il
Gabinetto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.
Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali di
livello generale presso il Gabinetto del Ministro puo'
essere conferito anche presso l'Ufficio legislativo. La
direzione del Servizio di controllo interno, organo
monocratico, e' affidata dal Ministro ad un dirigente con
incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
conferito ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica
amministrazione, entro i limiti di dotazione organica dei
dirigenti di prima fascia.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresi',
conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e
per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004,
fino a sei incarichi di funzioni dirigenziali di livello
generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in
posizione di fuori ruolo. In sede di prima applicazione del
presente regolamento, all'esclusivo fine di consentire il
conferimento delle funzioni dirigenziali di livello
generale al personale dirigente generale attualmente in
servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi
sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del
Ministero ovvero in servizio presso il Ministero.
3. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del
10 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23
e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai
soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali
incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi
di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine
di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate,
anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle
che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. (Abrogato).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi
di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi
quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.”.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
2007, n. 291, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 2 (Segretariato generale). - 1. Il Segretario
generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e, in conformita' a quanto
disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle dirette
dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il
coordinamento e l'unita' dell'azione amministrativa,
coordina gli uffici di livello dirigenziale generale,
riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua
attivita'.
2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il
Segretario generale puo' avvalersi di dirigenti incaricati
ai sensi dell'art. 1, comma 2.
3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi
del Ministro, in particolare:
a) esercita il coordinamento anche attraverso la
convocazione periodica in conferenza dei direttori
generali, sia centrali cheregionali, per l'esame di
questioni di carattere generale o di particolare rilievo
oppure afferenti a piu' competenze;
b) coordina le attivita' delle direzioni generali,
centrali eregionali, nelle materie di rispettiva
competenza, per le intese istituzionali di programma di cui
all'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
c) concorda con le direzioni generali competenti le
determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi
per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione
sovraregionale;
d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per
i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;
e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del
patrimonio culturale;
f) coordina l'attivita' di tutela in base a criteri
uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;
g) coordina le iniziative atte ad assicurare la
catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art.
17 del Codice;
h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze
nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in
collaborazione con il Dipartimento per la protezione
civile;
i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge
alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al
Parlamento,anche ai sensi dell'art. 84 del Codice;
l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi
annuali e pluriennali di competenza delle direzioni
generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da
sottoporre all'approvazione delMinistro;
m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori
generali, centrali eregionali, ai fini dell'esercizio delle
funzioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
n)coordina le attivita' internazionali, ivi comprese
quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione
del patrimonio culturale e naturale mondiale, sulla
protezione e la promozione delle diversita' delle
espressioni culturali, nonche' per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale;
o) coordina le attivita' di studio e di ricerca,
attraverso l'Ufficio studi;
p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza,
anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione,
delle relative proposte di variazione e del conto
consuntivo, sull'Istituto superiore per la conservazione ed
il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto
centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio
archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il
catalogo e la documentazione;
q) coordina il Servizio ispettivo.
4. (Abrogato).
5. Il Segretariato generale costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive
modificazioni.
6. Il Segretariato generale si articola in sei uffici
dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio
ispettivo, cui sono assegnati quattordici dirigenti con
funzioni ispettive, gli Istituti centrali e l'Istituto
superiore per la conservazione ed il restauro.».
- Si riporta il testo dell'art. 84 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 84 (Informazioni alla Commissione europea e al
Parlamento nazionale). - 1. Il Ministro informa la
Commissione delle Comunita' europee delle misure adottate
dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE
e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla
Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in
allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo
nonche' sull'attuazione della direttiva CEE e del
regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo,
predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del
regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione
indicata al comma 1. La relazione e' trasmessa al
Parlamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
2007, n. 291, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 3 (Uffici dirigenziali generali centrali). - 1. Il
Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti
Uffici dirigenziali di livello generale:
a)Direzione generale per l'organizzazione, gli affari
generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;
b)(soppressa);
c)Direzione generale per le antichita';
d)Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,
l'architettura e l'arte contemporanee;
e)Direzione generale per la valorizzazione del
patrimonio culturale;
f) Direzione generale per gli archivi;
g)Direzione generale per le biblioteche, gli istituti
culturali ed il diritto d'autore;
h) Direzione generale per il cinema;
i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
2. I direttori generali centrali esercitano i diritti
dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto
disposto dal presente regolamento, in conformita' agli
indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto
previsto dall'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 1993, n. 202 e successive modificazioni.
3. I direttori generali centrali partecipano alle
riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di
propria competenza, senza diritto di voto.
4. Ai direttori generali centrali competono, per le
materie di settore, le funzioni relative a progetti di
interesse interregionale o nazionale nonche' l'adozione
delle iniziative in presenza di interessi pubblici,
rappresentati da piu' amministrazioni nelle sedi
istituzionali, per i quali sia indispensabile una
complessiva ponderazione di carattere piu' generale
rispetto ad uno specifico ambito territoriale.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
2007, n. 291, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 4 (Direzione generale per l'organizzazione, gli
affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il
personale). - 1. La Direzione generale per
l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il
bilancio ed il personale svolge funzioni e compiti in
materia di bilancio e programmazione delle risorse
finanziarie, nonche' di qualita' e di standardizzazione
delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e
coordinata dell'organizzazione, degli affari generali, del
bilancio e del personale e dei servizi comuni, anche
mediante strumenti di innovazione tecnologica; e'
competente in materia di stato giuridico e trattamento
economico del personale, di relazioni sindacali, di
concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilita' nazionale e
formazione del personale nonche' in materia di politiche
del personale per le pari opportunita'. La Direzione
generale, inoltre, e' competente per l'attuazione delle
direttive del Ministro in ordine alle politiche del
personale e alla contrattazione collettiva e per
l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini
dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula
di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione
di una strategia unitaria per la modernizzazione
dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, e traduce in
progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno
strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone
l'attuazione.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni
europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei
sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti
di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line,
quali siti web e portali, nonche' la identificazione di
centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di
raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi
di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;
c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche
pertinenti all'attivita' del Ministero, ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni;
d) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai
sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive modificazioni, dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, dell'art. 78 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni;
e) svolge i compiti di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
f) cura, su proposta dei direttori generali regionali,
sentito il parere dei competenti direttori generali
centrali, l'istruttoria per la predisposizione dei
programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi
ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei
relativi piani gestionali di spesa nonche' dei programmi
annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre
all'approvazione del Ministro, tenuto conto della
necessita' di integrazione delle diverse fonti di
finanziamento, ed attribuisce le relative risorse
finanziarie agli organi competenti;
g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla
base dei dati forniti dalle direzioni generali, sia
centrali che regionali; in attuazione delle direttive del
Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione
della spesa del Ministero e delle operazioni di variazione
e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno
di legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al
Parlamento e agli organi di controllo;
h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al
CIPE;
i) assicura il necessario supporto per dare attuazione
ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie
rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle
destinazioni per esse previste; predispone gli atti
connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai
vari centri di responsabilita' e ai centri di costo;
coordina i programmi di acquisizione delle risorse
finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle
diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il
Ministero dello sviluppo economico relativamente alle
intese istituzionali di programma ed ai relativi accordi
attuativi, di cui all'art. 8, comma 2, lettera h), ed
assicura il supporto tecnico ai soggetti attuatori;
l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi
finanziari, in raccordo con le competenti direzioni
generali centrali; effettua il monitoraggio relativo al
controllo di gestione dei vari centri di responsabilita'
amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle
risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche
tramite ispezioni;
m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie
giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici
centrali e periferici; predispone le relazioni
tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla
base dei dati forniti dagli uffici competenti;
n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli
indirizzi impartiti dal Ministro, sulla societa' AR.CU.S
S.p.A.;
o) provvede ai servizi generali della sede centrale del
Ministero;
p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti,
la formazione e l'aggiornamento professionale del personale
del Ministero, a tale fine predisponendo gli appositi piani
di formazione di cui all'art. 7-
bisdel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla
mobilita' nazionale delle medesime tra le diverse direzioni
generali, sia centrali che regionali, anche su proposta dei
relativi direttori;
r) salvo quanto disposto all'art. 8, comma 2, lettera
n) svolge funzioni di assistenza tecnica per l'attivita'
contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi,
gli standard ed i livelli di qualita' procedimentali e
finanziari;
s) cura la comunicazione istituzionale del Ministero ai
sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive
modificazioni;
t) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi
previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio per la professionalita' di
restauratore.
3. Presso la Direzione generale per l'organizzazione,
gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il
personale opera il Nucleo per la valutazione degli
investimenti.
4. La Direzione generale per l'organizzazione, gli
affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, e successive modificazioni, ed e' responsabile per
l'attuazione dei piani gestionali di competenza della
stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti
contabili, le direzioni regionali di cui all'art. 17.
5. La Direzione generale per l'organizzazione, gli
affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
si articola in sei uffici dirigenziali di livello non
generale.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222:
«Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario
designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400
, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.».
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante «Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 1993, n. 42.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 78 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112:
«Art. 78 (Compiti delle pubbliche amministrazioni nel
Sistema pubblico di connettivita'). -1. Le pubbliche
amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale
e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei
propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti
organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la
cooperazione applicativa con le altre pubbliche
amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui
all'articolo 71, comma 1-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le
responsabilita' di cui al comma 1 sono attribuite al
dirigente responsabile dei sistemi informativi
automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello
stesso decreto legislativo.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e
periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del
presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a
partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di
fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi
«Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal
sistema pubblico di connettivita' o da analoghe convenzioni
stipulate da CONSIP.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e
verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma
2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di
cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio
finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse
stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112:
«Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie).- 1. Le pubbliche amministrazioni centrali
garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione
definite dal Governo. A tale fine le predette
amministrazioni individuano un centro di competenza cui
afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con
gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
proprio centro.».
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 7-bis (Formazione del personale). - 1. Le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con
esclusione delle universita' e degli enti di ricerca,
nell'ambito delle attivita' di gestione delle risorse umane
e finanziarie, predispongono annualmente un piano di
formazione del personale, compreso quello in posizione di
comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni
rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli
obiettivi, nonche' della programmazione delle assunzioni e
delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di
formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie
necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo,
disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di
quelle statali e comunitarie, nonche' le metodologie
formative da adottare in riferimento ai diversi
destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' gli enti pubblici non economici,
predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di
formazione del personale e lo trasmettono, a fini
informativi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e,
comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi
in materia di formazione del personale, dettati da esigenze
sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente
comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le
risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai
predetti interventi formativi si da' corso qualora, entro
un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli
interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.”.
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Si riporta il testo degli artt. 29 e 182 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»,pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2004, n. 45:
«Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del
patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene
attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
regioni e con la collaborazione delle universita' e degli
istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca,
sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si
adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole
di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sono individuati
le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che e' equiparato al
diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata
dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni
culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attivita' complementari al restauro o altre
attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni,
anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti
pubblici e privati, possono istituire congiuntamente
centri, anche a carattere interregionale, dotati di
personalita' giuridica, cui affidare attivita' di ricerca,
sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di
interventi di conservazione e restauro su beni culturali,
di particolare complessita'. Presso tali centri possono
essere altresi' istituite, ove accreditate, ai sensi del
comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del
restauro. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma
9- bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di
restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti
iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio
2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia
svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a
quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e
comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento
di una prova di idoneita' con valore di esame di stato
abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro da emanare di concerto con i Ministri
dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, entro
il 30 ottobre 2008:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di
restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d) colui che consegua un diploma di laurea
specialistica in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto,
alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a
tre anni, attivita' di restauro di beni culturali,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o
dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b)
e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis):
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata
dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con
possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti
nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento deve risultare
esclusivamente da atti di data certa lettere a) e d-bis)
emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali
rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni
entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali
e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti
ovvero previo superamento della prova di idoneita', secondo
quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del
Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito
elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla
tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza
degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato,
anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali
conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7,
8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo
29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9- bis
dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea
universitaria triennale in tecnologie per la conservazione
e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non
inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia
svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo
29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro
anni. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante
dichiarazione del datore di lavoro, ovvero
autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnate dal visto di buon esito degli interventi
rilasciato dai competenti organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva
a sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed
essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica
di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede
giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro, la Fondazione «Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale» e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103,
comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in
via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146,
comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita'
competente alla gestione del vincolo paesaggistico i
procedimenti relativi alle domande di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile
2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
presente comma, ovvero definiti con determinazione di
improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto,
senza pronuncia nel merito della compatibilita'
paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso
l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte
interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo
con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione
della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181,
comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 167, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
“Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato”, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195:
“Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1.
Contestualmente all'entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate,
provvede a ripartire le unita' previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291, come modificato dal
presente regolamento:
“Art. 6 (Direzione generale per le antichita'). -
1. La Direzione generale per le antichita' svolge le
funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni
regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle
disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e
beni di interesse archeologico, anche subacquei.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui
programmi annuali e pluriennali di interventoproposti dai
direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio
dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per
l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il
bilancio ed il personale;
b) concorda con la Direzione generale per il paesaggio,
le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee le
determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione
di impatto ambientale che riguardano interventi in areeo su
beni di interesse archeologico;
c) autorizza il prestitodi beni di interesse
archeologico per mostre od esposizioni sul territorio
nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1,
del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di
cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni
caso, le prioritarie esigenze della tutela;
d) [soppressa];
e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati
l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette
al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo
89 del Codice;
f) elabora,anche su proposta dei direttori regionali, i
programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative
scientifiche in tema di catalogazione e inventariazionedei
beni di interesse archeologico;
g) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del
Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni
fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o
scientifico di mostre od esposizioni di beni di interesse
archeologico e di ogni altra iniziativa a carattere
culturale che abbia ad oggetto beni di interesse
archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di
cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni
caso, le prioritarie esigenze della tutela;
h) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito
delle determinazioni interministeriali concernenti il
pagamento di imposte mediante cessione dibeni di interesse
archeologico;
i)[soppressa];
l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei
casi previsti dall'articolo 92 del Codice;
m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie
previste dal Codice, secondo le modalita' da esso definite,
per la violazione delle disposizioni in materia dibeni di
interesse archeologico;
n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni
coattive di beni di interesse archeologico, a titolo di
prelazione, di acquisto all'esportazione o di
espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97
e 98 del Codice;
o) [soppressa];
p) adotta i provvedimenti di competenza
dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di
cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali
quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68,
comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del
Codice;
p-bis) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti
organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui
si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione
circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera
circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;
q) fornisce per le materie di competenza il supporto e
la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali
e alle soprintendenze;
q-bis) cura la tenuta e il funzionamento dell'elenco,
disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli
istituti e dei dipartimenti archeologici universitari,
nonche' dei soggetti in possesso di diploma di laurea e
specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca
in archeologia di cui all'articolo 95 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi
amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del
Codice.
3. La Direzione generale per le antichita' esercita il
coordinamento e la vigilanza, anche ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione, delle
relative proposte di variazione e del conto consuntivo,
sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di
Napoli e Pompei e di Roma.
4. La Direzione generale per le antichita' costituisce
centro di responsabilita' amministrativa ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279 e successive modificazioni, ed e' responsabile per
l'attuazione dei piani gestionali di competenza della
stessa.
5. La Direzione generale per le antichita' si articola
in sette uffici dirigenziali di livello non generale,
compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale e gli
Istituti nazionali.Con riguardo alle attivita' di
valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione
generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.».
- Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»,pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2004, n. 45:
«Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni). -
1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed
esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma
1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3,
lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse
pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a),
delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2,
lettera c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei
singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2,
lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni
appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la
richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi
prima dell'inizio della manifestazione ed indica il
responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle
esigenze di conservazione dei beni e, per quelli
appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione
pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure
necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le
procedure e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto
ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre
subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da
parte del richiedente, per il valore indicato nella
domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del
Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio
nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione
prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione
dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia
statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e
alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione
delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta
dell'interessato, il rilevante interesse culturale o
scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di
ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini
dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla
normativa fiscale.».
- Si riporta il testo degli artt. 60, 70, 95, 96, 97 e
98 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137»,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il
Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3,
la regione o agli altri enti pubblici territoriali
interessati, hanno facolta' di acquistare in via di
prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o
conferiti in societa', rispettivamente, al medesimo prezzo
stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore
attribuito nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore
economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la
nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di
errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il
bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.».
«Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine
indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di
esportazione, qualora non abbia gia' provveduto al rilascio
o al diniego dell'attestato di libera circolazione, puo'
proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la
quale e' richiesto l'attestato di libera circolazione,
dandone contestuale comunicazione alla regione e
all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto
gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso
l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo
procedimento. In tal caso il termine per il rilascio
dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa per
il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di
acquisto e' notificato all'interessato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando
non sia intervenuta la notifica del provvedimento di
acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita
dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere
all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni
dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha
facolta' di acquistare la cosa nel rispetto di quanto
stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo
provvedimento e' notificato all'interessato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.».
«Art. 95 (Espropriazione di beni culturali). -1. I beni
culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal
Ministero per causa di pubblica utilita', quando
l'espropriazione risponda ad un importante interesse a
migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione
pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero puo' autorizzare, a richiesta, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni
altro ente ed istituto pubblico ad effettuare
l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la
pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette gli atti
all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero puo' anche disporre l'espropriazione a
favore di persone giuridiche private senza fine di lucro,
curando direttamente il relativo procedimento.».
«Art. 96 (Espropriazione per fini strumentali). - 1.
Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita'
edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o
restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o
la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il
godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.».
«Art. 97 (Espropriazione per interesse archeologico). -
1. Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di
immobili al fine di eseguire interventi di interesse
archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose
indicate nell'articolo 10.».
«Art. 98 (Dichiarazione di pubblica utilita'). - 1. La
pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o,
nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della
regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96
e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione
di pubblica utilita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»,pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2004, n. 45:
«Art. 68 (Attestato di libera circolazione). - 1. Chi
intende far uscire in via definitiva dal territorio della
Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve
farne denuncia e presentarle al competente ufficio di
esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di
esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni
dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da' notizia ai
competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso,
entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo
utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita
definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,
anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato
di libera circolazione, dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione accertano se le cose presentate, in relazione
alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui
fanno parte, presentano interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere
tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero,
sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validita'
triennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e'
depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato
all'interessato e deve accompagnare la circolazione
dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la
formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine,
contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato
gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose
sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del
medesimo articolo.
7. Per le cose di proprieta' di enti sottoposti alla
vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce
il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e,
se negativo, e' vincolante.».
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 20 marzo 2009, n. 60, recante «Regolamento
concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il
funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma
2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n.
136.
- Si riporta il testo dell'art. 95 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100:
«Art. 95 (Verifica preventiva dell'interesse
archeologico in sede di progetto preliminare). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte
all'applicazione delle disposizioni del presente codice in
materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni
appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente
competente, prima dell'approvazione, copia del progetto
preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso
sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti
delle indagini geologiche e archeologiche preliminari
secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente
codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione
della documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e' istituito un apposito elenco, reso accessibile
a tutti gli interessati, degli istituti archeologici
universitari e dei soggetti in possesso della necessaria
qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sentita una rappresentanza dei
dipartimenti archeologici universitari, si provvede a
disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco,
comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i
soggetti interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi
trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili,
ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree
oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente,
entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del
progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma
1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura
prevista dai commi 6 e seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione
trasmessa, il termine indicato al comma 3 e' interrotto
qualora il soprintendente segnali con modalita' analitiche
detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci
giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In
caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori
il soprintendente richiede le opportune integrazioni
puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e
alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e
acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti
informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni
sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le
integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il
periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici
giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione
dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione
della procedura di cui all'articolo 96 nel termine di cui
al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile
solo in caso di successiva acquisizione di nuove
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti
archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e
le attivita' culturali procede, contestualmente alla
richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio
del procedimento di verifica o di dichiarazione
dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13
del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree
archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i
quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari
previsti dal predetto codice, ivi compresa la facolta' di
prescrivere l'esecuzione, a spese del committente
dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano
altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2,
nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le
zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142,
comma 1, lettera m), del medesimo codice.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
2007, n. 291, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 7 (Direzione generale per il paesaggio, le belle
arti, l'architettura e l'arte contemporanee). - 1. La
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,
l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e
i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai
soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in
materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla
qualita' ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni
storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i
dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualita'
architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte
contemporanea.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui
programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai
direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio
dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per
l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il
bilancio ed il personale;
b) elabora, anche su proposta dei direttori regionali,
i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative
scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei
beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed
etnoantropologici;
c) esprime la volonta' dell'amministrazione nell'ambito
delle determinazioni interministeriali concernenti il
pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di
interesse architettonico, storico, artistico ed
etnoantropologico;
d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie
previste dal Codice, secondo le modalita' da esso definite,
per la violazione delle disposizioni in materia di beni
architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed
etnoantropologici;
e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed
etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio
nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del
codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8,
comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo
art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie
esigenze della tutela;
f) dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del
codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni
fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o
scientifico di mostre od esposizioni di beni storici,
artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a
carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi,
anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma
2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art.
8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie
esigenze della tutela;
g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni
coattive di beni culturali nel settore di competenza a
titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di
espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98
del Codice;
h) adotta i provvedimenti di competenza
dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di
cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali
quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68,
comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del
codice;
i) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi
consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si
attengono gli uffici di esportazione nella valutazione
circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera
circolazione, ai sensi dell'art. 68 del Codice;
l) esprime le determinazioni dell'amministrazione,
concordate con le direzioni generali competenti, in sede di
conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di
impatto ambientale per interventi di carattere
intersettoriale, di dimensione sovra regionale;
m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni
generali competenti, i procedimenti di valutazione di
impatto ambientale ed esprime il parere per le successive
determinazioni del Ministro;
n) esprime il parere sulla proposta del direttore
regionale competente, ai fini della stipulazione, da parte
del Ministro, delle intese di cui all'art. 143, comma 2,
del Codice;
o) concorda, d'intesa con il direttore regionale
competente, la proposta per l'approvazione in via
sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico
limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143,
comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
p) ai sensi dell'art. 141 del codice adotta, sentiti i
Direttori regionali competenti, la dichiarazione di
notevole interesse pubblico relativamente ai beni
paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a
piu' regioni;
q) promuove la qualita' del progetto e dell'opera
architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di
opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro
progettazione, con particolare riguardo alle opere
destinate ad attivita' culturali o a quelle che incidano in
modo particolare sulla qualita' del contesto
storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
r) dichiara l'importante carattere artistico delle
opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, e dell'art. 37 del codice;
s) ammette ai contributi economici le opere
architettoniche dichiarate di importante carattere
artistico e gli interventi riconosciuti di particolare
qualita' architettonica e urbanistica ai sensi dell'art. 37
del codice;
t) promuove la formazione, in collaborazione con le
universita', le regioni e gli enti locali, in materia di
conoscenza della cultura e della qualita' architettonica,
urbanistica e del paesaggio, nonche' dell'arte
contemporanea;
u) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea
italiana all'estero, fatte salve le competenze del
Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
v) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e
valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani
artisti;
z) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale
di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;
aa) esprime alla Direzione generale per il cinema le
valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della
vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;
bb) fornisce per le materie di competenza il supporto e
la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali
e alle soprintendenze;
cc) decide, per i settori di competenza, i ricorsi
amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del
codice.
3. La Direzione generale per il paesaggio, le belle
arti, l'architettura e l'arte contemporanee esercita il
coordinamento e la vigilanza, anche ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione, delle
relative proposte di variazione e del conto
consuntivo,sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta' di Venezia e dei comuni della Gronda
lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta' di Napoli, sulla Soprintendenza
speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di
Roma, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta' di Firenze e sull'Istituto centrale
per la demoetnoantropologia.
4. La Direzione generale per il paesaggio, le belle
arti, l'architettura e l'arte contemporanee costituisce
centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive modificazioni, ed e' responsabile per
l'attuazione dei piani gestionali di competenza della
stessa.
5. La Direzione generale per il paesaggio, le belle
arti, l'architettura e l'arte contemporanee si articola in
dodici uffici dirigenziali di livello non generale,
compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale,
l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e gli
Istituti nazionali.Con riguardo alle attivita' di
valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione
generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.».
- Si riporta il testo degli artt. 65, 71, 76 e 82 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»,pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2004, n. 45:
«Art. 65 (Uscita definitiva). - 1. E' vietata l'uscita
definitiva dal territorio della Repubblica dei beni
culturali mobili indicati nell'art. 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati
all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non piu'
vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta
anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica
prevista dall'art. 12;
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino
nelle categorie indicate all'art. 10, comma 3, e che il
Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia
preventivamente individuato e, per periodi temporali
definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il
patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche
oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni
medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta
ad autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella
presente sezione e nella sezione II di questo Capo,
l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino
interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente
e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti
a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui
all'art. 11, comma 1, lettere f, g) ed h), a chiunque
appartengano.
4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose
di cui all'art. 11, comma 1, lettera d). L'interessato ha
tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di
esportazione che le cose da trasferire all'estero sono
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le
modalita' stabilite con decreto ministeriale.».
«Art. 71 (Attestato di circolazione temporanea).- 1. Chi
intende far uscire in via temporanea dal territorio della
Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i
beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al
competente ufficio di esportazione, indicando,
contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e
il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di
ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega, con motivato
giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando
le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego
di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei
modi previsti dall'art. 69.
3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose
che rivestano l'interesse indicato dall'art. 10,
contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono
comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del
procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati
all'art. 14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle misure
di cui all'art. 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero,
sentito il competente organo consultivo. Per i casi di
uscita temporanea disciplinati dall'art. 66 e dall'art. 67,
comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato e'
subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro
delle cose o dei beni, che e' prorogabile su richiesta
dell'interessato, ma non puo' essere comunque superiore a
diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale,
salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato
all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il
valore indicato nella domanda. Per le mostre e le
manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la
partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti
italiani di cultura all'estero o da organismi
sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato,
ai sensi dell'art. 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'art. 65, comma 1,
nonche' per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita
temporanea e' garantita mediante cauzione, costituita anche
da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o
da una societa' di assicurazione, per un importo superiore
del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come
accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione
e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi
alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio
nazionale nel termine stabilito. La cauzione non e'
richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo' esonerare
dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare
importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano
ai casi di uscita temporanea previsti dall'art. 67, comma
1.».
«Art. 76 (Assistenza e collaborazione a favore degli
Stati membri dell'Unione europea).- 1. L'autorita' centrale
prevista dall'art. 3 della direttiva CEE e', per l'Italia,
il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati
nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici,
nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli
altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni
culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro
dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita'
competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte
alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi
lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono
disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di
ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini,
con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il
ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui
illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per
indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro
interessato esegue per verificare, in ordine al bene
oggetto della notifica di cui alla lettera c, la
sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati
all'art. 75, purche' tali operazioni vengano effettuate
entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica
non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono
applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la
sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche'
ogni altra misura necessaria per assicurarne la
conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di
restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato
richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del
bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A
tal fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e della
natura del bene, il Ministero puo' proporre allo Stato
richiedente e ai soggetti possessori o detentori la
definizione della controversia mediante arbitrato, da
svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere,
per l'effetto, il formale accordo di entrambe le
parti.”.
«Art. 82 (Azione di restituzione a favore dell'Italia).-
1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal
Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea
in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza
dell'Avvocatura generale dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 143 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137»,pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 143 (Piano paesaggistico).- 1. L'elaborazione del
piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di
pianificazione, mediante l'analisi delle sue
caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura,
dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli
articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati
di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonche' determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1, fatto
salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e
141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'art.
142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea
alla identificazione, nonche' determinazione di
prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente
con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od
aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'art.
134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione,
nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso,
a termini dell'art. 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti,
diversi da quelli indicati all'art. 134, da sottoporre a
specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di
rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio,
nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione,
di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente compromesse
o degradate e degli altri interventi di valorizzazione
compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il
corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli
interventi di trasformazione del territorio, al fine di
realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi
obiettivi di qualita', a termini dell'art. 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
possono stipulare intese per la definizione delle modalita'
di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo
quanto previsto dall'art. 135, comma 1, terzo periodo.
Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve
essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e'
oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le modalita'
ed i tempi per la revisione del piano, con particolare
riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni
emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni
disposte ai sensi dell'art. 141-bis. Il piano e' approvato
con provvedimento regionale entro il termine fissato
nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano,
limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con
decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal
soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli
articoli 146 e 147 e' vincolante in relazione agli
interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici
di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto
disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'art. 146,
comma 5.
4. Il piano puo' prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi
dell'art. 142 e non interessate da specifici procedimenti o
provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140,
141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi puo'
avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento
ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita'
degli interventi medesimi alle previsioni del piano
paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse
o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi
effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione
non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'art. 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti
urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi
dell'art. 145, commi 3 e 4.
6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore
delle disposizioni che consentono la realizzazione di
interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio
che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni
vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al
comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione
sugli interventi realizzati e che l'accertamento di
significative violazioni delle previsioni vigenti determini
la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui
agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali
si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche
linee-guida prioritarie per progetti di conservazione,
recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di
aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione,
comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non
sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui
all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni
di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla
approvazione del piano le relative previsioni e
prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle
previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.».
- Si riporta il testo dell'art. 141 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137»,pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 141 (Provvedimenti ministeriali).- 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano
anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui all'art. 138, comma 3. In tale
caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di
dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli
adempimenti indicati all'art. 139, comma 1, mentre agli
adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art.
139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni
presentate ai sensi del detto art. 139, comma 5, e sentito
il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la
dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini
dell'art. 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della
dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati
e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi
dell'art. 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta
Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la
trasmissione delle relative planimetrie, e' fatta dal
Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La
soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni
comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140,
comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non
e' adottato nei termini di cui all'art. 140, comma 1, allo
scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili
oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli
effetti di cui all'art. 146, comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 22 aprile
1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166:
«Art. 20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la
cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto
di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non puo'
opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel
corso della realizzazione. Del pari non potra' opporsi a
quelle altre modificazioni che si rendesse necessario
apportare all'opera gia' realizzata. Pero', se all'opera
sia riconosciuto dalla competente autorita' statale
importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo
studio e l'attuazione di tali modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137»,pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 37 (Contributo in conto interessi).- 1. Il
Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti
di credito ai proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione
degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale erogato.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su
richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico.».
- Si riporta il testo degli artt. 16, 47, 69 e 128 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»,pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2004, n. 45:
«Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione).- 1. Avverso il provvedimento conclusivo
della verifica di cui all'art. 12 o la dichiarazione di cui
all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal capo II, dalla sezione I del capo III e dalla
sezione I del capo IV del presente titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
«Art. 47 (Notifica delle prescrizioni di tutela
indiretta e ricorso amministrativo).- 1. Il provvedimento
contenente le prescrizioni di tutela indiretta e'
notificato al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo
comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. Il provvedimento e' trascritto nei registri
immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si
riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni
di tutela indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai
sensi dell'art. 16. La proposizione del ricorso, tuttavia,
non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato.».


 
... continua dal documento precedente ...



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
«Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante
«Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002,
n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio
204, n. 11.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106.
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
luglio 1941, n. 166.
- Il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante
«Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, e
convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre
1996, n. 300.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio
2001, n. 307, recante «Regolamento recante organizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i
beni e le attivita' culturali», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2001, n. 174.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante
«Riforma della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
febbraio 2004, n. 29.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
- Il decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione
territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e
altre misure urgenti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, e convertito con
modificazioni dalla legge25 giugno 2005, n. 109, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2005, n. 146.
- Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto
2006, n. 186.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299:
«404. - Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 89, recante «Regolamento per il riordino degli
organismi operanti presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291.
- La legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante «Disposizioni
concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2008, n.
21.
- Il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114, e convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164.
- Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, e convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 agosto
2008, n. 195.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
2007, n. 291, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 1 (Uffici e funzioni di livello dirigenziale
generale). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola
in otto uffici dirigenziali di livello generale centrali e
in diciassette uffici dirigenziali di livello generale
regionali, coordinati da un Segretario generale, nonche' in
due uffici dirigenziali di livello generale presso il
Gabinetto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.
Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali di
livello generale presso il Gabinetto del Ministro puo'
essere conferito anche presso l'Ufficio legislativo. La
direzione del Servizio di controllo interno, organo
monocratico, e' affidata dal Ministro ad un dirigente con
incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
conferito ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica
amministrazione, entro i limiti di dotazione organica dei
dirigenti di prima fascia.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresi',
conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e
per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004,
fino a sei incarichi di funzioni dirigenziali di livello
generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in
posizione di fuori ruolo. In sede di prima applicazione del
presente regolamento, all'esclusivo fine di consentire il
conferimento delle funzioni dirigenziali di livello
generale al personale dirigente generale attualmente in
servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi
sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del
Ministero ovvero in servizio presso il Ministero.
3. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del
10 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23
e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai
soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali
incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi
di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine
di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate,
anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle
che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. (Abrogato).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi
di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi
quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in
rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.”.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
2007, n. 291, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 2 (Segretariato generale). - 1. Il Segretario
generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e, in conformita' a quanto
disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle dirette
dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il
coordinamento e l'unita' dell'azione amministrativa,
coordina gli uffici di livello dirigenziale generale,
riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua
attivita'.
2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il
Segretario generale puo' avvalersi di dirigenti incaricati
ai sensi dell'art. 1, comma 2.
3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi
del Ministro, in particolare:
a) esercita il coordinamento anche attraverso la
convocazione periodica in conferenza dei direttori
generali, sia centrali cheregionali, per l'esame di
questioni di carattere generale o di particolare rilievo
oppure afferenti a piu' competenze;
b) coordina le attivita' delle direzioni generali,
centrali eregionali, nelle materie di rispettiva
competenza, per le intese istituzionali di programma di cui
all'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
c) concorda con le direzioni generali competenti le
determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi
per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione
sovraregionale;
d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per
i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;
e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del
patrimonio culturale;
f) coordina l'attivita' di tutela in base a criteri
uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;
g) coordina le iniziative atte ad assicurare la
catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art.
17 del Codice;
h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze
nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in
collaborazione con il Dipartimento per la protezione
civile;
i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge
alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al
Parlamento,anche ai sensi dell'art. 84 del Codice;
l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi
annuali e pluriennali di competenza delle direzioni
generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da
sottoporre all'approvazione delMinistro;
m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori
generali, centrali eregionali, ai fini dell'esercizio delle
funzioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
n)coordina le attivita' internazionali, ivi comprese
quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione
del patrimonio culturale e naturale mondiale, sulla
protezione e la promozione delle diversita' delle
espressioni culturali, nonche' per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale;
o) coordina le attivita' di studio e di ricerca,
attraverso l'Ufficio studi;
p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza,
anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione,
delle relative proposte di variazione e del conto
consuntivo, sull'Istituto superiore per la conservazione ed
il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto
centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio
archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il
catalogo e la documentazione;
q) coordina il Servizio ispettivo.
4. (Abrogato).
5. Il Segretariato generale costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive
modificazioni.
6. Il Segretariato generale si articola in sei uffici
dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio
ispettivo, cui sono assegnati quattordici dirigenti con
funzioni ispettive, gli Istituti centrali e l'Istituto
superiore per la conservazione ed il restauro.».
- Si riporta il testo dell'art. 84 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 84 (Informazioni alla Commissione europea e al
Parlamento nazionale). - 1. Il Ministro informa la
Commissione delle Comunita' europee delle misure adottate
dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE
e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla
Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in
allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo
nonche' sull'attuazione della direttiva CEE e del
regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo,
predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del
regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione
indicata al comma 1. La relazione e' trasmessa al
Parlamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
2007, n. 291, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 3 (Uffici dirigenziali generali centrali). - 1. Il
Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti
Uffici dirigenziali di livello generale:
a)Direzione generale per l'organizzazione, gli affari
generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;
b)(soppressa);
c)Direzione generale per le antichita';
d)Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,
l'architettura e l'arte contemporanee;
e)Direzione generale per la valorizzazione del
patrimonio culturale;
f) Direzione generale per gli archivi;
g)Direzione generale per le biblioteche, gli istituti
culturali ed il diritto d'autore;
h) Direzione generale per il cinema;
i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
2. I direttori generali centrali esercitano i diritti
dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto
disposto dal presente regolamento, in conformita' agli
indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto
previsto dall'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 1993, n. 202 e successive modificazioni.
3. I direttori generali centrali partecipano alle
riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di
propria competenza, senza diritto di voto.
4. Ai direttori generali centrali competono, per le
materie di settore, le funzioni relative a progetti di
interesse interregionale o nazionale nonche' l'adozione
delle iniziative in presenza di interessi pubblici,
rappresentati da piu' amministrazioni nelle sedi
istituzionali, per i quali sia indispensabile una
complessiva ponderazione di carattere piu' generale
rispetto ad uno specifico ambito territoriale.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
2007, n. 291, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 4 (Direzione generale per l'organizzazione, gli
affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il
personale). - 1. La Direzione generale per
l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il
bilancio ed il personale svolge funzioni e compiti in
materia di bilancio e programmazione delle risorse
finanziarie, nonche' di qualita' e di standardizzazione
delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e
coordinata dell'organizzazione, degli affari generali, del
bilancio e del personale e dei servizi comuni, anche
mediante strumenti di innovazione tecnologica; e'
competente in materia di stato giuridico e trattamento
economico del personale, di relazioni sindacali, di
concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilita' nazionale e
formazione del personale nonche' in materia di politiche
del personale per le pari opportunita'. La Direzione
generale, inoltre, e' competente per l'attuazione delle
direttive del Ministro in ordine alle politiche del
personale e alla contrattazione collettiva e per
l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini
dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula
di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione
di una strategia unitaria per la modernizzazione
dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, e traduce in
progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno
strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone
l'attuazione.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni
europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei
sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti
di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line,
quali siti web e portali, nonche' la identificazione di
centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di
raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi
di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;
c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche
pertinenti all'attivita' del Ministero, ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni;
d) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai
sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive modificazioni, dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, dell'art. 78 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni;
e) svolge i compiti di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
f) cura, su proposta dei direttori generali regionali,
sentito il parere dei competenti direttori generali
centrali, l'istruttoria per la predisposizione dei
programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi
ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei
relativi piani gestionali di spesa nonche' dei programmi
annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre
all'approvazione del Ministro, tenuto conto della
necessita' di integrazione delle diverse fonti di
finanziamento, ed attribuisce le relative risorse
finanziarie agli organi competenti;
g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla
base dei dati forniti dalle direzioni generali, sia
centrali che regionali; in attuazione delle direttive del
Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione
della spesa del Ministero e delle operazioni di variazione
e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno
di legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al
Parlamento e agli organi di controllo;
h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al
CIPE;
i) assicura il necessario supporto per dare attuazione
ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie
rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle
destinazioni per esse previste; predispone gli atti
connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai
vari centri di responsabilita' e ai centri di costo;
coordina i programmi di acquisizione delle risorse
finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle
diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il
Ministero dello sviluppo economico relativamente alle
intese istituzionali di programma ed ai relativi accordi
attuativi, di cui all'art. 8, comma 2, lettera h), ed
assicura il supporto tecnico ai soggetti attuatori;
l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi
finanziari, in raccordo con le competenti direzioni
generali centrali; effettua il monitoraggio relativo al
controllo di gestione dei vari centri di responsabilita'
amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle
risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche
tramite ispezioni;
m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie
giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici
centrali e periferici; predispone le relazioni
tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla
base dei dati forniti dagli uffici competenti;
n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli
indirizzi impartiti dal Ministro, sulla societa' AR.CU.S
S.p.A.;
o) provvede ai servizi generali della sede centrale del
Ministero;
p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti,
la formazione e l'aggiornamento professionale del personale
del Ministero, a tale fine predisponendo gli appositi piani
di formazione di cui all'art. 7-
bisdel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla
mobilita' nazionale delle medesime tra le diverse direzioni
generali, sia centrali che regionali, anche su proposta dei
relativi direttori;
r) salvo quanto disposto all'art. 8, comma 2, lettera
n) svolge funzioni di assistenza tecnica per l'attivita'
contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi,
gli standard ed i livelli di qualita' procedimentali e
finanziari;
s) cura la comunicazione istituzionale del Ministero ai
sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive
modificazioni;
t) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi
previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio per la professionalita' di
restauratore.
3. Presso la Direzione generale per l'organizzazione,
gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il
personale opera il Nucleo per la valutazione degli
investimenti.
4. La Direzione generale per l'organizzazione, gli
affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, e successive modificazioni, ed e' responsabile per
l'attuazione dei piani gestionali di competenza della
stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti
contabili, le direzioni regionali di cui all'art. 17.
5. La Direzione generale per l'organizzazione, gli
affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
si articola in sei uffici dirigenziali di livello non
generale.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222:
«Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario
designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400
, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.».
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante «Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 1993, n. 42.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 78 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112:
«Art. 78 (Compiti delle pubbliche amministrazioni nel
Sistema pubblico di connettivita'). -1. Le pubbliche
amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale
e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei
propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti
organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la
cooperazione applicativa con le altre pubbliche
amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui
all'articolo 71, comma 1-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le
responsabilita' di cui al comma 1 sono attribuite al
dirigente responsabile dei sistemi informativi
automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello
stesso decreto legislativo.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e
periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del
presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a
partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di
fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi
«Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal
sistema pubblico di connettivita' o da analoghe convenzioni
stipulate da CONSIP.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e
verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma
2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di
cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio
finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse
stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112:
«Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie).- 1. Le pubbliche amministrazioni centrali
garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione
definite dal Governo. A tale fine le predette
amministrazioni individuano un centro di competenza cui
afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con
gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
proprio centro.».
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 7-bis (Formazione del personale). - 1. Le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con
esclusione delle universita' e degli enti di ricerca,
nell'ambito delle attivita' di gestione delle risorse umane
e finanziarie, predispongono annualmente un piano di
formazione del personale, compreso quello in posizione di
comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni
rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli
obiettivi, nonche' della programmazione delle assunzioni e
delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di
formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie
necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo,
disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di
quelle statali e comunitarie, nonche' le metodologie
formative da adottare in riferimento ai diversi
destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' gli enti pubblici non economici,
predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di
formazione del personale e lo trasmettono, a fini
informativi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e,
comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi
in materia di formazione del personale, dettati da esigenze
sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente
comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le
risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai
predetti interventi formativi si da' corso qualora, entro
un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli
interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.”.
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Si riporta il testo degli artt. 29 e 182 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»,pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2004, n. 45:
«Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del
patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene
attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
regioni e con la collaborazione delle universita' e degli
istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca,
sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si
adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole
di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sono individuati
le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che e' equiparato al
diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata
dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni
culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attivita' complementari al restauro o altre
attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni,
anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti
pubblici e privati, possono istituire congiuntamente
centri, anche a carattere interregionale, dotati di
personalita' giuridica, cui affidare attivita' di ricerca,
sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di
interventi di conservazione e restauro su beni culturali,
di particolare complessita'. Presso tali centri possono
essere altresi' istituite, ove accreditate, ai sensi del
comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del
restauro. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma
9- bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di
restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti
iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio
2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia
svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a
quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e
comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento
di una prova di idoneita' con valore di esame di stato
abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro da emanare di concerto con i Ministri
dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, entro
il 30 ottobre 2008:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di
restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d) colui che consegua un diploma di laurea
specialistica in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto,
alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a
tre anni, attivita' di restauro di beni culturali,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o
dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b)
e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis):
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata
dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con
possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti
nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento deve risultare
esclusivamente da atti di data certa lettere a) e d-bis)
emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali
rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni
entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali
e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti
ovvero previo superamento della prova di idoneita', secondo
quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del
Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito
elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla
tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza
degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato,
anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali
conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7,
8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo
29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9- bis
dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea
universitaria triennale in tecnologie per la conservazione
e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non
inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia
svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo
29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro
anni. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante
dichiarazione del datore di lavoro, ovvero
autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnate dal visto di buon esito degli interventi
rilasciato dai competenti organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva
a sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed
essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica
di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede
giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro, la Fondazione «Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale» e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103,
comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in
via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146,
comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita'
competente alla gestione del vincolo paesaggistico i
procedimenti relativi alle domande di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile
2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
presente comma, ovvero definiti con determinazione di
improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto,
senza pronuncia nel merito della compatibilita'
paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso
l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte
interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo
con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione
della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181,
comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 167, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
“Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato”, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195:
“Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1.
Contestualmente all'entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate,
provvede a ripartire le unita' previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291, come modificato dal
presente regolamento:
“Art. 6 (Direzione generale per le antichita'). -
1. La Direzione generale per le antichita' svolge le
funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni
regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle
disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e
beni di interesse archeologico, anche subacquei.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui
programmi annuali e pluriennali di interventoproposti dai
direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio
dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per
l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il
bilancio ed il personale;
b) concorda con la Direzione generale per il paesaggio,
le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee le
determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione
di impatto ambientale che riguardano interventi in areeo su
beni di interesse archeologico;
c) autorizza il prestitodi beni di interesse
archeologico per mostre od esposizioni sul territorio
nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1,
del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di
cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni
caso, le prioritarie esigenze della tutela;
d) [soppressa];
e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati
l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette
al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo
89 del Codice;
f) elabora,anche su proposta dei direttori regionali, i
programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative
scientifiche in tema di catalogazione e inventariazionedei
beni di interesse archeologico;
g) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del
Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni
fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o
scientifico di mostre od esposizioni di beni di interesse
archeologico e di ogni altra iniziativa a carattere
culturale che abbia ad oggetto beni di interesse
archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di
cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni
caso, le prioritarie esigenze della tutela;
h) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito
delle determinazioni interministeriali concernenti il
pagamento di imposte mediante cessione dibeni di interesse
archeologico;
i)[soppressa];
l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei
casi previsti dall'articolo 92 del Codice;
m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie
previste dal Codice, secondo le modalita' da esso definite,
per la violazione delle disposizioni in materia dibeni di
interesse archeologico;
n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni
coattive di beni di interesse archeologico, a titolo di
prelazione, di acquisto all'esportazione o di
espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97
e 98 del Codice;
o) [soppressa];
p) adotta i provvedimenti di competenza
dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di
cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali
quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68,
comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del
Codice;
p-bis) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti
organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui
si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione
circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera
circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;
q) fornisce per le materie di competenza il supporto e
la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali
e alle soprintendenze;
q-bis) cura la tenuta e il funzionamento dell'elenco,
disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli
istituti e dei dipartimenti archeologici universitari,
nonche' dei soggetti in possesso di diploma di laurea e
specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca
in archeologia di cui all'articolo 95 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi
amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del
Codice.
3. La Direzione generale per le antichita' esercita il
coordinamento e la vigilanza, anche ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione, delle
relative proposte di variazione e del conto consuntivo,
sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di
Napoli e Pompei e di Roma.
4. La Direzione generale per le antichita' costituisce
centro di responsabilita' amministrativa ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279 e successive modificazioni, ed e' responsabile per
l'attuazione dei piani gestionali di competenza della
stessa.
5. La Direzione generale per le antichita' si articola
in sette uffici dirigenziali di livello non generale,
compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale e gli
Istituti nazionali.Con riguardo alle attivita' di
valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione
generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.».
- Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»,pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2004, n. 45:
«Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni). -
1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed
esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma
1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3,
lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse
pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a),
delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2,
lettera c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei
singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2,
lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni
appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la
richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi
prima dell'inizio della manifestazione ed indica il
responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle
esigenze di conservazione dei beni e, per quelli
appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione
pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure
necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le
procedure e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto
ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre
subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da
parte del richiedente, per il valore indicato nella
domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del
Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio
nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione
prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione
dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia
statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e
alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione
delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta
dell'interessato, il rilevante interesse culturale o
scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di
ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini
dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla
normativa fiscale.».
- Si riporta il testo degli artt. 60, 70, 95, 96, 97 e
98 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137»,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il
Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3,
la regione o agli altri enti pubblici territoriali
interessati, hanno facolta' di acquistare in via di
prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o
conferiti in societa', rispettivamente, al medesimo prezzo
stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore
attribuito nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore
economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la
nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di
errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il
bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.».
«Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine
indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di
esportazione, qualora non abbia gia' provveduto al rilascio
o al diniego dell'attestato di libera circolazione, puo'
proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la
quale e' richiesto l'attestato di libera circolazione,
dandone contestuale comunicazione alla regione e
all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto
gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso
l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo
procedimento. In tal caso il termine per il rilascio
dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa per
il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di
acquisto e' notificato all'interessato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando
non sia intervenuta la notifica del provvedimento di
acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita
dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere
all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni
dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha
facolta' di acquistare la cosa nel rispetto di quanto
stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo
provvedimento e' notificato all'interessato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.».
«Art. 95 (Espropriazione di beni culturali). -1. I beni
culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal
Ministero per causa di pubblica utilita', quando
l'espropriazione risponda ad un importante interesse a
migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione
pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero puo' autorizzare, a richiesta, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni
altro ente ed istituto pubblico ad effettuare
l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la
pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette gli atti
all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero puo' anche disporre l'espropriazione a
favore di persone giuridiche private senza fine di lucro,
curando direttamente il relativo procedimento.».
«Art. 96 (Espropriazione per fini strumentali). - 1.
Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita'
edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o
restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o
la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il
godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.».
«Art. 97 (Espropriazione per interesse archeologico). -
1. Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di
immobili al fine di eseguire interventi di interesse
archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose
indicate nell'articolo 10.».
«Art. 98 (Dichiarazione di pubblica utilita'). - 1. La
pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o,
nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della
regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96
e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione
di pubblica utilita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»,pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2004, n. 45:
«Art. 68 (Attestato di libera circolazione). - 1. Chi
intende far uscire in via definitiva dal territorio della
Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve
farne denuncia e presentarle al competente ufficio di
esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di
esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni
dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da' notizia ai
competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso,
entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo
utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita
definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,
anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato
di libera circolazione, dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione accertano se le cose presentate, in relazione
alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui
fanno parte, presentano interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere
tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero,
sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validita'
triennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e'
depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato
all'interessato e deve accompagnare la circolazione
dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la
formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine,
contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato
gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose
sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del
medesimo articolo.
7. Per le cose di proprieta' di enti sottoposti alla
vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce
il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e,
se negativo, e' vincolante.».
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 20 marzo 2009, n. 60, recante «Regolamento
concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il
funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma
2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n.
136.
- Si riporta il testo dell'art. 95 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100:
«Art. 95 (Verifica preventiva dell'interesse
archeologico in sede di progetto preliminare). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte
all'applicazione delle disposizioni del presente codice in
materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni
appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente
competente, prima dell'approvazione, copia del progetto
preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso
sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti
delle indagini geologiche e archeologiche preliminari
secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei
terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di
diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente
codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione
della documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e' istituito un apposito elenco, reso accessibile
a tutti gli interessati, degli istituti archeologici
universitari e dei soggetti in possesso della necessaria
qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sentita una rappresentanza dei
dipartimenti archeologici universitari, si provvede a
disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco,
comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i
soggetti interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi
trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili,
ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree
oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente,
entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del
progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma
1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura
prevista dai commi 6 e seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione
trasmessa, il termine indicato al comma 3 e' interrotto
qualora il soprintendente segnali con modalita' analitiche
detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci
giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In
caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori
il soprintendente richiede le opportune integrazioni
puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e
alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e
acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti
informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni
sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le
integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il
periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici
giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione
dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione
della procedura di cui all'articolo 96 nel termine di cui
al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile
solo in caso di successiva acquisizione di nuove
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a
ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti
archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e
le attivita' culturali procede, contestualmente alla
richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio
del procedimento di verifica o di dichiarazione
dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13
del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree
archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i
quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari
previsti dal predetto codice, ivi compresa la facolta' di
prescrivere l'esecuzione, a spese del committente
dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano
altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2,
nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le
zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142,
comma 1, lettera m), del medesimo codice.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
2007, n. 291, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 7 (Direzione generale per il paesaggio, le belle
arti, l'architettura e l'arte contemporanee). - 1. La
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,
l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e
i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai
soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in
materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla
qualita' ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni
storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i
dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualita'
architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte
contemporanea.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui
programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai
direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio
dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per
l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il
bilancio ed il personale;
b) elabora, anche su proposta dei direttori regionali,
i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative
scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei
beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed
etnoantropologici;
c) esprime la volonta' dell'amministrazione nell'ambito
delle determinazioni interministeriali concernenti il
pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di
interesse architettonico, storico, artistico ed
etnoantropologico;
d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie
previste dal Codice, secondo le modalita' da esso definite,
per la violazione delle disposizioni in materia di beni
architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed
etnoantropologici;
e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed
etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio
nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del
codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8,
comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo
art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie
esigenze della tutela;
f) dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del
codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni
fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o
scientifico di mostre od esposizioni di beni storici,
artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a
carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi,
anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma
2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art.
8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie
esigenze della tutela;
g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni
coattive di beni culturali nel settore di competenza a
titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di
espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98
del Codice;
h) adotta i provvedimenti di competenza
dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di
cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali
quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68,
comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del
codice;
i) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi
consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si
attengono gli uffici di esportazione nella valutazione
circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera
circolazione, ai sensi dell'art. 68 del Codice;
l) esprime le determinazioni dell'amministrazione,
concordate con le direzioni generali competenti, in sede di
conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di
impatto ambientale per interventi di carattere
intersettoriale, di dimensione sovra regionale;
m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni
generali competenti, i procedimenti di valutazione di
impatto ambientale ed esprime il parere per le successive
determinazioni del Ministro;
n) esprime il parere sulla proposta del direttore
regionale competente, ai fini della stipulazione, da parte
del Ministro, delle intese di cui all'art. 143, comma 2,
del Codice;
o) concorda, d'intesa con il direttore regionale
competente, la proposta per l'approvazione in via
sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico
limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143,
comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
p) ai sensi dell'art. 141 del codice adotta, sentiti i
Direttori regionali competenti, la dichiarazione di
notevole interesse pubblico relativamente ai beni
paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a
piu' regioni;
q) promuove la qualita' del progetto e dell'opera
architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di
opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro
progettazione, con particolare riguardo alle opere
destinate ad attivita' culturali o a quelle che incidano in
modo particolare sulla qualita' del contesto
storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
r) dichiara l'importante carattere artistico delle
opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, e dell'art. 37 del codice;
s) ammette ai contributi economici le opere
architettoniche dichiarate di importante carattere
artistico e gli interventi riconosciuti di particolare
qualita' architettonica e urbanistica ai sensi dell'art. 37
del codice;
t) promuove la formazione, in collaborazione con le
universita', le regioni e gli enti locali, in materia di
conoscenza della cultura e della qualita' architettonica,
urbanistica e del paesaggio, nonche' dell'arte
contemporanea;
u) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea
italiana all'estero, fatte salve le competenze del
Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
v) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e
valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani
artisti;
z) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale
di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;
aa) esprime alla Direzione generale per il cinema le
valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della
vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;
bb) fornisce per le materie di competenza il supporto e
la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali
e alle soprintendenze;
cc) decide, per i settori di competenza, i ricorsi
amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del
codice.
3. La Direzione generale per il paesaggio, le belle
arti, l'architettura e l'arte contemporanee esercita il
coordinamento e la vigilanza, anche ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione, delle
relative proposte di variazione e del conto
consuntivo,sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta' di Venezia e dei comuni della Gronda
lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta' di Napoli, sulla Soprintendenza
speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di
Roma, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo
museale della citta' di Firenze e sull'Istituto centrale
per la demoetnoantropologia.
4. La Direzione generale per il paesaggio, le belle
arti, l'architettura e l'arte contemporanee costituisce
centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive modificazioni, ed e' responsabile per
l'attuazione dei piani gestionali di competenza della
stessa.
5. La Direzione generale per il paesaggio, le belle
arti, l'architettura e l'arte contemporanee si articola in
dodici uffici dirigenziali di livello non generale,
compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale,
l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e gli
Istituti nazionali.Con riguardo alle attivita' di
valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione
generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.».
- Si riporta il testo degli artt. 65, 71, 76 e 82 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»,pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2004, n. 45:
«Art. 65 (Uscita definitiva). - 1. E' vietata l'uscita
definitiva dal territorio della Repubblica dei beni
culturali mobili indicati nell'art. 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati
all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non piu'
vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta
anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica
prevista dall'art. 12;
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino
nelle categorie indicate all'art. 10, comma 3, e che il
Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia
preventivamente individuato e, per periodi temporali
definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il
patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche
oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni
medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta
ad autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella
presente sezione e nella sezione II di questo Capo,
l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino
interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente
e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti
a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui
all'art. 11, comma 1, lettere f, g) ed h), a chiunque
appartengano.
4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose
di cui all'art. 11, comma 1, lettera d). L'interessato ha
tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di
esportazione che le cose da trasferire all'estero sono
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le
modalita' stabilite con decreto ministeriale.».
«Art. 71 (Attestato di circolazione temporanea).- 1. Chi
intende far uscire in via temporanea dal territorio della
Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i
beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al
competente ufficio di esportazione, indicando,
contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e
il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di
ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega, con motivato
giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando
le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego
di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei
modi previsti dall'art. 69.
3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose
che rivestano l'interesse indicato dall'art. 10,
contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono
comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del
procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati
all'art. 14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle misure
di cui all'art. 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero,
sentito il competente organo consultivo. Per i casi di
uscita temporanea disciplinati dall'art. 66 e dall'art. 67,
comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato e'
subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro
delle cose o dei beni, che e' prorogabile su richiesta
dell'interessato, ma non puo' essere comunque superiore a
diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale,
salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato
all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il
valore indicato nella domanda. Per le mostre e le
manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la
partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti
italiani di cultura all'estero o da organismi
sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato,
ai sensi dell'art. 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'art. 65, comma 1,
nonche' per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita
temporanea e' garantita mediante cauzione, costituita anche
da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o
da una societa' di assicurazione, per un importo superiore
del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come
accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione
e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi
alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio
nazionale nel termine stabilito. La cauzione non e'
richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo' esonerare
dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare
importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano
ai casi di uscita temporanea previsti dall'art. 67, comma
1.».
«Art. 76 (Assistenza e collaborazione a favore degli
Stati membri dell'Unione europea).- 1. L'autorita' centrale
prevista dall'art. 3 della direttiva CEE e', per l'Italia,
il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati
nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici,
nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli
altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni
culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro
dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita'
competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte
alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi
lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono
disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di
ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini,
con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il
ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui
illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per
indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro
interessato esegue per verificare, in ordine al bene
oggetto della notifica di cui alla lettera c, la
sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati
all'art. 75, purche' tali operazioni vengano effettuate
entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica
non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono
applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la
sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche'
ogni altra misura necessaria per assicurarne la
conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di
restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato
richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del
bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A
tal fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e della
natura del bene, il Ministero puo' proporre allo Stato
richiedente e ai soggetti possessori o detentori la
definizione della controversia mediante arbitrato, da
svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere,
per l'effetto, il formale accordo di entrambe le
parti.”.
«Art. 82 (Azione di restituzione a favore dell'Italia).-
1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal
Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea
in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza
dell'Avvocatura generale dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 143 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137»,pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 143 (Piano paesaggistico).- 1. L'elaborazione del
piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di
pianificazione, mediante l'analisi delle sue
caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura,
dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli
articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati
di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonche' determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1, fatto
salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e
141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'art.
142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea
alla identificazione, nonche' determinazione di
prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente
con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od
aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'art.
134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione,
nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso,
a termini dell'art. 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti,
diversi da quelli indicati all'art. 134, da sottoporre a
specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di
rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio,
nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione,
di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente compromesse
o degradate e degli altri interventi di valorizzazione
compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il
corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli
interventi di trasformazione del territorio, al fine di
realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi
obiettivi di qualita', a termini dell'art. 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
possono stipulare intese per la definizione delle modalita'
di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo
quanto previsto dall'art. 135, comma 1, terzo periodo.
Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve
essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e'
oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le modalita'
ed i tempi per la revisione del piano, con particolare
riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni
emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni
disposte ai sensi dell'art. 141-bis. Il piano e' approvato
con provvedimento regionale entro il termine fissato
nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano,
limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con
decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal
soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli
articoli 146 e 147 e' vincolante in relazione agli
interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici
di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto
disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'art. 146,
comma 5.
4. Il piano puo' prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi
dell'art. 142 e non interessate da specifici procedimenti o
provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140,
141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi puo'
avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento
ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita'
degli interventi medesimi alle previsioni del piano
paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse
o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi
effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione
non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'art. 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti
urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi
dell'art. 145, commi 3 e 4.
6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore
delle disposizioni che consentono la realizzazione di
interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio
che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni
vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al
comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione
sugli interventi realizzati e che l'accertamento di
significative violazioni delle previsioni vigenti determini
la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui
agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali
si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche
linee-guida prioritarie per progetti di conservazione,
recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di
aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione,
comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non
sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui
all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni
di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla
approvazione del piano le relative previsioni e
prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle
previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.».
- Si riporta il testo dell'art. 141 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137»,pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 141 (Provvedimenti ministeriali).- 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano
anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui all'art. 138, comma 3. In tale
caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di
dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli
adempimenti indicati all'art. 139, comma 1, mentre agli
adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art.
139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni
presentate ai sensi del detto art. 139, comma 5, e sentito
il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la
dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini
dell'art. 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della
dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati
e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi
dell'art. 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta
Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la
trasmissione delle relative planimetrie, e' fatta dal
Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La
soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni
comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140,
comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non
e' adottato nei termini di cui all'art. 140, comma 1, allo
scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili
oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli
effetti di cui all'art. 146, comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 22 aprile
1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166:
«Art. 20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle
disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la
cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto
di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non puo'
opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel
corso della realizzazione. Del pari non potra' opporsi a
quelle altre modificazioni che si rendesse necessario
apportare all'opera gia' realizzata. Pero', se all'opera
sia riconosciuto dalla competente autorita' statale
importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo
studio e l'attuazione di tali modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137»,pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45:
«Art. 37 (Contributo in conto interessi).- 1. Il
Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti
di credito ai proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione
degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale erogato.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su
richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico.».
- Si riporta il testo degli artt. 16, 47, 69 e 128 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»,pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2004, n. 45:
«Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione).- 1. Avverso il provvedimento conclusivo
della verifica di cui all'art. 12 o la dichiarazione di cui
all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal capo II, dalla sezione I del capo III e dalla
sezione I del capo IV del presente titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
«Art. 47 (Notifica delle prescrizioni di tutela
indiretta e ricorso amministrativo).- 1. Il provvedimento
contenente le prescrizioni di tutela indiretta e'
notificato al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo
comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. Il provvedimento e' trascritto nei registri
immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si
riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni
di tutela indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai
sensi dell'art. 16. La proposizione del ricorso, tuttavia,
non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento
impugnato.».


 
Art. 2.

Norme finali e abrogazioni

1. Il Centro per il libro e la lettura, gia' istituito presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali con la denominazione Istituto per il libro, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalita' organizzative e di funzionamento del Centro per il libro e la lettura.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2008. Con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:
a) la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure;
b) la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I e IV della ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, del Servizio III della ex Direzione generale per i beni archeologici, del Servizio III della Direzione generale per gli archivi, del Servizio II della ex Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto di autore, nonche' dei Servizi III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure;
c) la Direzione generale per il paesaggio, le belli arti, l'architettura e l'arte contemporanee si avvale dei Servizi I, II, III, IV e V della ex Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e dei Servizi I, II e III della ex Direzione generale per beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 12 a 22, l'articolo 23, limitatamente alla sua applicazione all'Opificio delle pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari, gli articoli da 25 a 28 e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 5, lettera a), le parole: «ai capi dei Dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale» ;
2) al comma 5, lettera b), le parole: «per il presidente dell'organo di direzione di cui all'articolo 7, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per il direttore del Servizio di controllo interno di cui all'articolo 7, comma 2»;
3) al comma 6, le parole: «ai capi dei Dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale»;
4) al comma 9 e' aggiunto il seguente periodo «Uno dei suddetti dirigenti puo' essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo.»;
5) al comma 11, le parole: «il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione» e «Il suddetto Dipartimento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale » e «La suddetta Direzione generale»;
b) all'articolo 3, comma 2, le parole «dei Dipartimenti» e «i Dipartimenti» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «delle strutture dirigenziali di livello generale» e «le strutture dirigenziali di livello generale»;
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dei Dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «del Segretariato generale»;
d) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, e' affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo interno spetta il trattamento economico preVisto dall'articolo 2, comma 5, lettera b).»;
e) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro».
5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL dell'Area 1 - dirigenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 luglio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bondi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bossi, Ministro per le riforme per
il federalismo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 240



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, si veda nelle note all'art. 1.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 18 giugno 2008, recante «Articolazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale
dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2008, n.
158.
- Si riporta il testo degli articoli da 12 a 23, da 25 a
28 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805, recante «Organizzazione del
Ministero per i beni culturali e ambientali», pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27
gennaio 1976, n. 23:
«Art. 12. - Gli istituti centrali sono riordinati come
segue:
a) istituto centrale per il catalogo e la
documentazione;
b) istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
c) istituto centrale per la patologia del libro;
d) istituto centrale per il restauro.
Gli istituti centrali sono dotati di autonomia
amministrativa e contabile per quanto concerne le spese
relative all'attivita' svolta e quelle di funzionamento,
con esclusione delle spese per il personale; tengono
collegamenti funzionali con gli organismi periferici;
concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla
ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la
conservazione; corrispondono con organismi di ricerca
italiani e internazionali.
L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve
comprendere uno o piu' laboratori di ricerca ed un ufficio
amministrativo, e' stabilito con decreto del Ministro,
sentito il competente comitato di settore.».
«Art. 13. - L'Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione esplica funzioni in materia di catalogazione
e documentazione dei beni culturali di interesse
archeologico, storico-artistico e ambientale e, fra le
altre, in particolare:
a) elabora programmi di catalogazione generale dei beni
fissandone la metodologia;
b) promuove e coordina l'attivita' esecutiva di
catalogazione e di documentazione e ne cura l'unificazione
dei metodi;
c) costituisce e gestisce il catalogo generale dei beni
di cui sopra;
d) cura le pubblicazioni inerenti alle attivita' di cui
alle lettere precedenti;
e) cura i rapporti con istituzioni straniere, pubbliche
e private, e con organismi internazionali interessati alla
catalogazione e documentazione dei beni culturali.».
«Art. 14. - Il Gabinetto fotografico nazionale, con la
dipendente sezione aerofotografica, e' soppresso. Le
relative competenze, il personale, le attrezzature e il
materiale tecnico e documentario sono trasferiti
all'istituto centrale per il catalogo e la documentazione.
Fino alla emanazione del regolamento, di cui al
successivo art. 21, ultimo comma, restano in vigore
l'attuale regolamento del Gabinetto fotografico nazionale
ed ogni altra norma a questo relativa.».
«Art. 15. - L'Istituto centrale per il catalogo unico
delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche esplica funzione in materia di catalogazione
e documentazione del patrimonio librario conservato nelle
biblioteche pubbliche e, fra le altre, in particolare:
a) promuove e coordina l'attivita' di catalogazione e
di documentazione e ne cura l'unificazione dei metodi;
b) pubblica e cura la vendita e la diffusione del
catalogo unico delle biblioteche italiane;
c) fornisce informazioni bibliografiche, segnalando le
biblioteche e le collezioni in cui possono trovarsi
pubblicazioni, manoscritti o documenti di interesse dei
richiedenti;
d) corrisponde con istituti bibliografici stranieri,
pubblici e privati, e con organismi internazionali operanti
nel settore.
Il Centro nazionale per il catalogo unico e per le
informazioni bibliografiche, di cui alla legge 7 febbraio
1951, n. 82 e' soppresso e le relative attribuzioni, in
quanto compatibili, sono trasferite all'istituto.
I rapporti giuridici, attivi e passivi, ed il patrimonio
passano al Ministero per i beni culturali e ambientali
secondo quanto sara' stabilito dal regolamento di cui
all'art. 21, ultimo comma.
Allo scopo di definire un coerente e coordinato sistema
bibliografico con decreto del Ministro, sentito il
competente comitato di settore, saranno disciplinati i
rapporti tra le biblioteche nazionali centrali di Firenze e
di Roma e l'istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche.».
«Art. 16. - L'Istituto centrale per la patologia del
libro esplica funzioni in materia di restauro di materiale
bibliografico e, fra le altre, in particolare:
a) studia i processi di fabbricazione del libro e la
natura, l'origine e la genesi delle alterazioni fisiche e
biologiche;
b) elabora mezzi di prevenzione e di lotta nei casi
particolari e nella profilassi e nel risanamento dei
depositi librari;
c) esegue, a scopo di studio e con l'ausilio di mezzi
sperimentali, il restauro di materiale bibliografico con
particolare riguardo a quello raro e di pregio;
d) provvede all'insegnamento del restauro in
particolare per il personale tecnico-scientifico
dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo
stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle
amministrazioni regionali che lo richiedano.
I laboratori costituiti a sensi dell'art. 12 svolgono le
funzioni di cui all'art. 3 del regio decreto 16 settembre
1940, n. 1444.».
«Art. 17. - Restano in vigore le norme vigenti relative
al Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli
archivi di Stato ed alle sue attribuzioni.».
«Art. 18. - L'Istituto centrale per il restauro esplica
funzioni di ricerca scientifica finalizzata agli interventi
di preservazione, tutela e restauro dei beni culturali di
interesse archeologico e storico-artistico, e, fra le
altre, in particolare:
a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i
vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano
nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a
prevenirne ed inibirne gli effetti;
b) esegue le indagini necessarie alla formulazione
delle normative e delle specifiche tecniche in materia di
interventi conservativi e di restauro;
c) presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica
agli organi periferici del Ministero, nonche' alle regioni;
d) provvede all'insegnamento del restauro in
particolare per il personale tecnico-scientifico
dell'amministrazione ed ai corsi di aggiornamento per lo
stesso personale dell'amministrazione dello Stato e delle
amministrazioni regionali che lo richiedano;
e) effettua restauri per interventi di particolare
complessita' o rispondenti a esigenze di ricerca o a
finalita' didattiche.».
«Art. 19. - Ciascun istituto centrale e' retto da un
comitato di gestione composto da:
a) il direttore dell'istituto presidente;
b) i direttori dei laboratori e il capo del servizio
amministrativo;
c) due funzionari della carriera direttiva
appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni
culturali e ambientali e al Ministero del tesoro;
d) due rappresentanti del personale in servizio presso
l'istituto, eletti dal personale stesso secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministro, sentito il consiglio di
amministrazione, fino a quando non siano emanate nuove
norme relative alla elezione del consiglio di
amministrazione.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un
impiegato dell'ufficio amministrativo dell'istituto.
I componenti di cui alle lettere c), d) ed il segretario
sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica
quattro anni e sono riconfermabili.».
«Art. 20. - Il comitato di cui all'articolo precedente
provvede alla gestione delle somme assegnate all'istituto,
comprese quelle derivanti da ogni provento esterno, sulla
base del preventivo predisposto annualmente dal comitato
stesso entro il 31 marzo ed approvato dal Ministro entro il
31 ottobre successivo.
Il comitato provvede, altresi', entro la data del 30
aprile, alla presentazione al Ministero del rendiconto di
gestione per l'esercizio precedente, corredato da tutti i
documenti giustificativi di spesa.
Detto rendiconto e' soggetto al controllo della
ragioneria centrale presso il Ministero per i beni
culturali e ambientali e della Corte dei conti.».
«Art. 21. - Per la predisposizione del preventivo e del
rendiconto di cui al precedente art. 20 si applicano i
criteri di classificazione economica delle entrate e delle
spese vigenti per il bilancio dello Stato.
Per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni,
forniture e prestazioni nell'interesse dell'istituto, sono
attribuiti al comitato di gestione i poteri di cui alle
lettere e), f), g) e h) dell'art. 7, decreto del
Presidente della Repubbilca 30 giugno 1972, n. 748, nonche'
quello riguardante l'autorizzazione dei pagamenti relativi
ad atti di impegno divenuti esecutivi, qualunque sia
l'importo.
Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro, di concerto con
il Ministro per il tesoro, udito il Consiglio di Stato,
saranno emanate le norme per il funzionamento
amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio
di cassa.».
«Art. 22. - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni culturali e ambientali e' iscritta
annualmente apposita assegnazione per le spese occorrenti
al funzionamento di ciascun istituto, da determinarsi con
la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Alle spese di cui al capitolo suddetto si applicano le
disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art.
36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla
contabilita' generale dello Stato, e successive
modificazioni.».
«Art. 23. - Rimangono in vigore le norme attualmente
vigenti relative all'Opificio delle pietre dure, al Museo
delle arti e tradizioni popolari e al Museo nazionale
d'arte orientale.».
«Art. 25. - Nulla e' innovato alle norme vigenti
sull'ordinamento dell'Archivio centrale dello Stato.».
«Art. 26. - Gli uffici e i servizi attualmente esistenti
presso l'Amministrazione degli archivi di Stato, restano
quali oggi configurati, salvo il disposto del quarto comma
dell'art. 10.».
«Art. 27. - Rimane in vigore la normativa relativa ai
servizi ed agli uffici, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973, trasferiti al
Ministero con il decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657 ,
convertito, con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975,
n. 5.
Gli uffici relativi alla Discoteca di Stato sono posti
alle dipendenze dell'ufficio centrale per i beni librari e
gli istituti culturali.
La commissione prevista dall'art. 3 della legge 2
febbraio 1939, n. 467, e' soppressa e le sue attribuzioni
sono trasferite al comitato di settore per i beni librari e
gli istituti culturali.
Gli uffici relativi alla divisione editoria passano a
far parte dell'ufficio studi.».
«Art. 28. - Il comitato istituito dall'art. 4 della
legge 22 dicembre 1969, n. 1010, e' cosi' composto:
due funzionari del Ministero con qualifica non
inferiore a primo dirigente, di cui uno esperto di
bibliografia;
quattro funzionari designati, rispettivamente, dal
Ministero degli affari esteri, della pubblica istruzione,
del tesoro e del commercio con l'estero;
dieci esperti scelti dal Ministro, di cui cinque, uno
per ciascuna categoria, su terne presentate dalle
associazioni degli editori, dei librai, degli editori di
musica, degli scrittori e delle industrie grafiche.
Il comitato e' presieduto dal Ministro o, su sua delega,
dal Sottosegretario di Stato.
La segreteria del comitato e' affidata a un funzionario
del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di
sezione.».
«Art. 33. - Presso ciascuno degli organi di cui agli
articoli 12, 17, 23, 24, 25, 29 e 30, e' istituito un
consiglio di istituto, presieduto dal capo dell'ufficio, o,
in caso di suo impedimento o di assenza, dal funzionario
piu' elevato in grado.
Del consiglio fanno parte i funzionari delle carriere
direttive, il funzionario preposto all'ufficio
amministrativo, nonche' da tre a sette rappresentanti
eletti dal restante personale.
Il consiglio esprime parere sull'organizzazione e lo
svolgimento dei servizi, sulla migliore utilizzazione del
personale e sulle altre questioni deferite al suo esame dal
capo di istituto.
Le modalita' relative alla composizione, convocazione e
funzionamento del Consiglio d'istituto sono stabilite con
provvedimento del Ministro, il quale fissa altresi' le
norme per l'elezione dei rappresentanti del personale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, recante
«Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro per i beni e le attivita'
culturali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio
2001, n. 174, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 2 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Gli
uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il
Gabinetto costituisce centro di responsabilita'
amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono
costituiti gli Uffici di diretta collaborazione.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l'Ufficio legislativo;
d) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;
e) il Servizio di controllo interno;
f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto
previsto per il Comando carabinieri per la tutela del
patrimonio culturale e per le segreterie dei Sottosegretari
di Stato, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti
pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando, nel numero massimo di 110 unita', comprensivo di
estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo
determinato, comunque di durata non superiore a quella di
permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore
a 20. Il Ministro puo' nominare un proprio portavoce, ai
sensi dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150,
nonche' un consigliere diplomatico.
4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli
Uffici di cui al comma 2, previa verifica della
possibilita' di soddisfare le esigenze mediante personale
dei ruoli dell'amministrazione, e nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, anche
esperti e consulenti di particolare professionalita' e
specializzazione nelle materie di competenza del Ministero
e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel
numero massimo di 12, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore
di tre mesi rispetto alla permanenza in carica del
Ministro. Il Ministro, con l'atto con cui dispone
l'incarico, da' atto dei requisiti di particolare
professionalita' del consulente ed allega un suo
dettagliato curriculum.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del
personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e
dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi
dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nelle seguenti misure:
a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di
importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di
livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art.
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettanteal Segretario generale
del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo eper il
direttore del Servizio di controllo interno di cui
all'articolo 7, comma 2, in una voce retributiva di importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello
dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
in un emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale
generale del Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il
segretario particolare del Ministro, per il consigliere
diplomatico, nonche' per i capi delle segreterie o, in via
alternativa, per i segretari particolari dei Sottosegretari
di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore
a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali e in
un emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non
generali del Ministero;
d) al Capo dell'Ufficio per la stampa e la
comunicazione e' corrisposto un trattamento economico non
superiore a quello previsto dal contratto collettivo
nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore
capo;
e) ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico
assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e'
corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in
attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta
per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte
delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione professionale
posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della
qualita' della prestazione individuale;
f) il trattamento economico del personale con contratto
a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale
trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello
corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione
che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava
sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base
«Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro» dello stato di previsione della spesa del
Ministero;
g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici
di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via
ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai
responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria
di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti
retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennita', e' determinato dal
Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui all'art.
2, comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di
specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
misura dell'indennita' e' determinata con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico
previsto dal comma 5 se piu' favorevole integra per la
differenza il trattamento economico in godimento. Ai Capi
degli uffici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5,
dipendenti da pubbliche amministrazioni e che optano per il
mantenimento del proprio trattamento economico, e'
corrisposto un emolumento accessorio determinato con le
modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore
alla misura massima del trattamento economico accessorio
spettante rispettivamente al Segretario generale, ai
dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale e
ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero.
7. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e
istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa,
comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 per un contingente di
personale non superiore al dieci per cento del contingente
complessivo.
8. I Capi degli uffici di cui al comma 1 sono nominati
dal Ministro per la durata massima del relativo mandato
governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto ed il
Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati
dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di
prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed
equiparati, nonche' tra esperti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, dotati di adeguata
professionalita'. Il Capo della segreteria ed il Segretario
particolare possono essere individuati tra dipendenti
pubblici e anche tra estranei alla pubblica
amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei
Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma
2 e dei componenti dell'organo di direzione del Servizio di
controllo interno si intendono aggiuntive rispetto al
contingente di cui al comma 3.
9. Presso il Gabinetto possono essere chiamati ad
operare, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di
tale centro di responsabilita', dirigenti di prima fascia
di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in numero non superiore a 2,
nell'ambito delle relative dotazioni organiche. Uno dei
suddetti dirigenti puo' essere assegnato presso l'Ufficio
legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio
legislativo.
10. L'assegnazione del personale, delle risorse
finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta
collaborazione e' disposta con atti del Capo di Gabinetto.
11. Ai servizi di supporto a carattere generale
necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta
collaborazione provvede la Direzione generale per
l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il
bilancio ed il personale del Ministero, assegnando unita'
di personale in numero non superiore al cinquanta per cento
delle unita' addette agli Uffici di diretta collaborazione
di cui al comma 2. La suddetta Direzione generale fornisce
altresi' le risorse strumentali necessarie al funzionamento
degli Uffici di diretta collaborazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, recante
«Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro per i beni e le attivita'
culturali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio
2001, n. 174, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 3 (Ufficio di Gabinetto). - 1. L'Ufficio di
Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento
delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.
L'Ufficio di Gabinetto si articola in due uffici di livello
dirigenziale generale cui sono preposti due dirigenti di
prima fascia, entro i limiti della relativa dotazione
organica, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, con le funzioni di Vice capi di Gabinetto.
2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le
attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione
del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i
compiti delle strutture dirigenziali di livello generale.
In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma
del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza
e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i
rapporti con le strutture dirigenziali di livello generale,
con il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio
culturale e con il Servizio di controllo interno.
3. Il Capo di Gabinetto puo' essere coadiuvato da non
piu' di due Vice Capi di Gabinetto.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, recante
«Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro per i beni e le attivita'
culturali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio
2001, n. 174, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 4 (Ufficio legislativo). - 1. L'Ufficio
legislativo provvede allo studio e alla definizione della
attivita' normativa nelle materie di competenza del
Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente
con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita' del
linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle
materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di
consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati
relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi
ai beni e attivita' culturali e la formazione delle
relative leggi di recepimento, in collaborazione con il
consigliere diplomatico cura l'istruttoria delle risposte
agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha
funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei
confronti del Segretariato generale, delle direzioni
generali e delle direzioni regionali; svolge funzione di
assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con le
autorita' amministrative indipendenti e con il Consiglio di
Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, recante
«Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro per i beni e le attivita'
culturali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio
2001, n. 174, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 7 (Servizio di controllo interno). - 1. Il
Servizio di controllo interno svolge le funzioni di
valutazione e di controllo strategico di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. La direzione del Servizio di controllo interno,
organo monocratico, e' affidata dal Ministro ad un
dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello
generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica
amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo
interno spetta il trattamento economico previsto
dall'articolo 2, comma 5, lettera b).».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, recante
«Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro per i beni e le attivita'
culturali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio
2001, n. 174, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 12 (Norme finali). - 1. Agli uffici di cui
all'art. 2 possono essere assegnati due dirigenti di prima
fascia e quattro dirigenti di seconda fascia nell'ambito
delle prescritte dotazioni organiche.
2. L'attuazione del presente regolamento non comporta
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro Area I - Dirigenza,
quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico
2002/2003, sottoscritto in data 21 aprile 2006:
«Art. 20 (Conferimento incarichi dirigenziali). -
1.Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo
dell'amministrazione e a tempo indeterminato, hanno diritto
ad un incarico. L'incarico viene conferito, con
provvedimento dell'amministrazione, secondo quanto previsto
dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il
provvedimento individua l'oggetto, la durata dell'incarico,
e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle
priorita', ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di
vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali
modifiche degli stessi che intervengano nel corso del
rapporto.
2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, in base ai seguenti
criteri generali:
natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
attitudini e capacita' professionale del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro;
rotazione degli incarichi, la cui applicazione e'
finalizzata a garantire la piu' efficace ed efficiente
utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli
assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di
riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della
professionalita' dei dirigenti.
3. Il conferimento dell'incarico avviene previo
confronto con il dirigente in ordine alla determinazione
delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla
definizione degli obiettivi e dell'oggetto del
provvedimento, nonche' ai risultati da conseguire.
4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede
un contratto individuale con il quale, nel rispetto dei
principi stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo.
165 del 2001 e di quanto previsto dal presente CCNL, viene
definito il corrispondente trattamento economico.
5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo
determinato e possono essere rinnovati. La durata degli
stessi e' correlata agli obiettivi prefissati e non puo'
essere inferiore a tre anni ne' superiore a cinque anni.
Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato
decreto legislativo 165 del 2001 la durata e' stabilita dal
decreto legislativo medesimo.
6. La revoca anticipata rispetto alla scadenza puo'
avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e
gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati
negativi di gestione o della inosservanza delle direttive
impartite ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 165
del 2001.
7. L'assegnazione degli incarichi non modifica le
modalita' di cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di eta'. In tali casi
l'incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento
del predetto limite, cessa automaticamente, anche nelle
ipotesi previste dall'art. 16 del decreto legislativo. n.
503 del 1992 e successive modificazioni.
8. I criteri generali relativi all'affidamento, al
mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di
uffici dirigenziali, nonche' quelli concernenti le relative
procedure, sono oggetto dell'informazione preventiva di cui
all'art. 6 (Informazione).
9. Le amministrazioni adottano procedure dirette a
consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei
dirigenti al fine di assicurare la certezza delle
situazioni giuridiche e garantire la continuita'
dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi
costituzionali del buon andamento e dell'imparzialita'
delle pubbliche amministrazioni stesse.
10. Ciascuna amministrazione deve, altresi', assicurare
la pubblicita' ed il continuo aggiornamento degli incarichi
conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e cio' anche al
fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto
a produrre eventuali domande per il conferimento di
incarichi in relazione alle posizioni dirigenziali
disponibili.».



 
TABELLA A
(Prevista dall'articolo 20, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia |29 Dirigenti di seconda fascia |194* Totale dirigenti |223
* di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

----------

TABELLA B
(Prevista dall'articolo 20, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA AREE

AREA |Dotazione organica III |5.502 II |14.695 I |1.035 Totale |21.232
 
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