Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 giugno 2009
Determinazione della posta unitaria di gioco e dell'importo minimo di ogni biglietto giocato.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina la procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse;
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 (Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) e, in particolare, l'art. 10, relativo alla determinazione della posta unitaria di gioco e dell'importo minimo per ogni biglietto;
Considerato che l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Norme di carattere fiscale in materia di giochi) ha stabilito che con decreto dirigenziale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo di ogni biglietto giocato che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro;

Dispone:
Art. 1.
Posta unitaria di gioco e biglietto minimo
L'art. 10, primo periodo, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, e' sostituito dal seguente:
«La posta unitaria di gioco per le scommesse a quota fissa e' stabilita in un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non puo' essere inferiore a due euro».
Il presente decreto sani trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2009
Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4,
foglio n. 19
 
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