Gazzetta n. 160 del 13 luglio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2009
Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 119 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e successive modificazioni;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», e successive modificazioni;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» e, in particolare, l'art. 4 che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

Decreta:
Art. 1. Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale
1. E' istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (d'ora in avanti: Commissione), quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie.
2. La Commissione, anche attraverso il contributo informativo delle amministrazioni statali, regionali e locali previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42:
a) promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attivita' necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi;
b) svolge attivita' consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative;
c) trasmette informazioni e dati alle Camere, ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.
 
Art. 2.
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' costituita da trenta componenti:
a) un Presidente;
b) un rappresentante tecnico del Ministro per le riforme per il federalismo;
c) un rappresentante tecnico del Ministro per la semplificazione normativa;
d) un rappresentante tecnico del Ministro per i rapporti con le regioni;
e) un rappresentante tecnico del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
f) un rappresentante tecnico del Ministro dell'interno;
g) cinque rappresentanti tecnici del Ministro dell'economia e le finanze;
h) un rappresentante tecnico del Ministro delle infrastrutture e i trasporti;
i) un rappresentante tecnico del Ministro dello sviluppo economico;
j) un rappresentante tecnico del Ministro del lavoro, la salute e le politiche sociali;
k) un rappresentante tecnico del Ministro dell'istruzione, l'universita' e la ricerca;
l) sette rappresentanti tecnici per le Regioni;
m) tre rappresentanti tecnici per le Province;
n) cinque rappresentanti tecnici per i Comuni.
2. Con separato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) e' nominato il Presidente;
b) su proposta delle amministrazioni interessate, sono nominati i rappresentanti tecnici delle medesime amministrazioni. Per ciascun rappresentante tecnico puo' essere designato anche un rappresentante tecnico supplente della medesima amministrazione.
 
Art. 3.
Modalita' di funzionamento della Commissione
1. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dalla data di istituzione della Conferenza medesima.
2. Alle riunioni della Commissione partecipano i rappresentanti di seguito elencati, designati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009:
a) un rappresentante tecnico della Camera dei Deputati;
b) un rappresentante tecnico del Senato della Repubblica;
c) un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome.
3. Ai lavori della Commissione assistono i capi degli uffici legislativi dei Ministri indicati all'art. 2, comma 1.
4. La Commissione adotta nella sua prima seduta, nel rispetto dei tempi previsti dalla citata legge n. 42 del 2009 per l'esercizio della delega, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.
5. In assenza del Presidente, la Commissione e' presieduta dal componente piu' anziano per eta' tra i rappresentanti tecnici del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. La Commissione si avvale di una segreteria, collocata presso il Ministero dell'economia e delle finanze e composta da soggetti gia' operanti presso le amministrazioni di cui all'art. 2.
7. La Commissione, per le proprie finalita' istituzionali, puo' altresi' assumere informazioni, richiedere dati e loro elaborazioni e, in generale, avvalersi delle amministrazioni e delle autorita' pubbliche competenti, ivi compresi la Ragioneria Generale dello Stato, l'ISTAT, la Corte dei Conti, l'ISAE, l'ISSIRFA ed altri enti o soggetti eventualmente individuati.
 
Art. 4.
Organi della Commissione
1. Nell'ambito della Commissione opera un Consiglio di presidenza, composto dal Presidente della Commissione, dal rappresentante tecnico del Ministro per le riforme per il federalismo e da un rappresentante tecnico del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante tecnico delle Regioni e da uno degli enti locali. Il Consiglio di Presidenza assicura l'organizzazione e la programmazione dei lavori della Commissione.
2. La Commissione puo' avvalersi dell'attivita' di gruppi di lavoro, composti da tecnici gia' operanti presso le pubbliche Amministrazioni, in materia di:
a) bilanci delle Regioni e degli enti locali;
b) entrate delle Regioni e degli enti locali;
c) servizi pubblici locali;
d) dati di contesto;
e) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
f) costi standard;
g) costi delle funzioni fondamentali;
h) perequazione delle Regioni;
i) perequazione enti locali;
j) regionalizzazione di spese statali.
3. Il Consiglio di Presidenza puo' istituire, ove necessario, ulteriori gruppi di lavoro.
 
Art. 5.
Divieto di compensi di alcun genere
1. Ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, i componenti della Commissione, quelli della segreteria e quelli dei gruppi di lavoro, non percepiscono per la loro partecipazione alle attivita' di cui al presente decreto alcun emolumento, indennita', gettone o compenso comunque denominato.
 
Art. 6.
Norme finali
1. Fino alla individuazione dei rappresentanti tecnici delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, compongono la Commissione i Capi di Gabinetto di ciascun Ministro di cui all'art. 2.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2009
Il Presidente: Berlusconi
 
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