Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 giugno 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Delmanowicz Monika Anna, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;
Visto il proprio decreto datato 8 luglio 2008, con il quale si respingeva la domanda di riconoscimento di titolo professionale, presentata dalla sig.ra Delmanowicz Monika Anna, al fine della iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali e dell'esercizio della medesima professione;
Vista l'istanza della signora Delmanowicz Monika Anna, nata a Przemysl (Polonia) il 16 agosto 1977, cittadina polacca, diretta ad ottenere il riesame del precedente decreto di rigetto;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico professionale di «Magisterkie 5-Letnie, pedagogika» in Polonia, presso la Universita' di Rzeszow nel luglio 2002;
Preso atto che e' abilitata ad esercitare la professione, secondo quanto attestato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attivita' di assistente sociale sez. B in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
Visto l'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Delmanowicz Monika Anna, nata a Przemysl (Polonia) il 16 agosto 1977, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione B , e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 18 mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attivita' del servizio sociale.
Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) Teoria, metodi e tecniche del servizio sociale; 2) principi e fondamenti del servizio sociale; 3) organizzazione dei servizi sociali.
Roma, 25 giugno 2009

Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. B.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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