Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 giugno 2009
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini Doc «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia» intesa ad ottenere la modifica degli articoli 4, 5, e 9 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» in conformita' ai pareri ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Ritenuto inoltre, di dover provvedere d'ufficio , cosi' come richiesto dal Comitato vini, alla integrazione dell'art. 6 con la descrizione piu' dettagliata delle caratteristiche al consumo delle tipologie «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» novello e «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rose' o rosato, gia' contemplate nel vigente disciplinare;
Decreta:
Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977 e successive modifiche, e' modificato come di seguito specificato nel testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.
 
Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti.
 
Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4.

All'allegato A sono riportati, a titolo di aggiornamento, i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo
 
Annesso

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA «RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO» O «GARDA
BRESCIANO».

- All'art. 4, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
«Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 3500 calcolati sulla base del sesto d'impianto.».
- All'art. 4, comma 5, la dicitura «q.li 125» e' sostituita con la dicitura «11 tonnellate».
- All'art. 4, dopo il comma 5, e' inserito il seguente comma:
«Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti:
nuovi impianti:
1° anno: produzione rivendicabile zero;
2° anno: produzione rivendicabile zero;
3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare;
sovrainnesti:
1° anno: produzione rivendicabile zero;
2° anno: produzione rivendicabile fino al 50% della resa indicata nel disciplinare;
3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare.».
- All'art. 5, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma:
«Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti all'Albo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» ,deve avvenire prima della richiesta di campionatura per il riconoscimento della denominazione, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.».
- All'art. 5 e' eliminato il comma 6:
«E' ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella misura del 10% del volume al solo «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso».
- L'art. 6 e' sostituito per intero dal seguente testo:
«I vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» bianco:
colore: paglierino con riflessi verdognoli, brillante;
profumo: delicato, caratteristico, talvolta lievemente aromatico;
sapore: delicatamente amarognolo, vellutato con leggera vena salina;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» chiaretto:
colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini;
profumo: delicato e gradevole; sapore: morbido, con fondo neutro o leggermente amarognolo che ricorda la mandorla amara;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso:
colore: rosso rubino brillante;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: sapido, caratteristico, con fondo leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; 12% vol. per il superiore;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» novello:
colore: rosso rubino con note violacee;
profumo: intenso di frutti rossi e fiori; sapore: gusto fresco e sapido, tannicita' delicata;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» Groppello:
colore: rosso rubino brillante;
profumo: vinoso, fruttato caratteristico; sapore: vellutato, sapido, gentile, con fondo leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Riviera del Garda Bresciano» «Garda Bresciano» rose' o rosato:
spuma sottile con grana fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: fragrante con sentore fruttato quando e' spumantizzato con il metodo charmat, bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia qualora spumantizzato con il metodo tradizionale;
sapore: fresco, sapido, persistente, con sensazione finale di ammandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
residuo zuccherino: non superiore a 15 gr/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.».
- All'art. 7:
al primo comma di seguito alle parole «di almeno un anno» inserire la dicitura «a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.».
L'ultimo comma e' eliminato.
- L'art. 9 e' eliminato.

Allegato A

----> Vedere Allegato a pag. 56 <----
 
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