Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009
Individuazione delle regole tecniche per le modalita' di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto in particolare l'art. 9, comma 7, secondo periodo del citato decreto-legge n. 7 del 2007 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in questione, le modalita' di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'art. 71;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007 con cui e' stato approvato il modello di comunicazione unica previsto dal citato art. 9, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e l'innovazione, on. prof. Renato Brunetta;
Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 febbraio 2008;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. Al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, nel rispetto delle esigenze di coordinamento informativo di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, l'applicazione del presente decreto alle imprese artigiane e' definito di intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle intese di cui al periodo precedente le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso.
3. Il presente decreto definisce le regole tecniche per le modalita' di presentazione della comunicazione unica da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge n. 7 del 2007 convertito nella legge n. 40 del 2007.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «decreto-legge n. 7 del 2007», il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40;
b) «decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995», il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
c) «Codice dell'amministrazione digitale», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) «decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005», il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) «decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972», il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) «decreto 2 novembre 2005», il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata;
g) «decreto-legge n. 269 del 2003», il decreto-legge 3 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
h) «decreto interministeriale 12 maggio 2004», il decreto dirigenziale del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) «decreto della modulistica», il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007 con cui e' stato approvato il modello di comunicazione unica previsto dal citato art. 9, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007;
l) «Comunicazione unica», la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, prevista dall'art. 9, decreto-legge n. 7 del 2007; e la «Comunicazione unica su supporto informatico» come insieme dei file informatici previsti dal decreto della modulistica trascritti su supporto magnetico/ottico rimovibile;
m) «R.E.A.»: il repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995;
n) «PEC», la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;
o) «Sito», il sito internet individuato dalle camere di commercio per i servizi previsti per la Comunicazione unica;
p) «W3C», World Wide Web Consortium, consorzio internazionale per la promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete internet;
q) «XML», eXtensible Markup Language, linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;
r) «Schema XML», documento XML che definisce la struttura di documenti XML elencando quali elementi (nome, tipo di dato, attributi), in che ordine e in che gerarchia devono comparire, in base alle specifiche definite dal W3C;
s) «Web Services», insieme di standard di comunicazione in rete tra applicazioni informatiche, definito dal W3C;
t) «WSDL», Web Service Definition Language, linguaggio XML di definizione di un servizio informatico di tipo Web Service, definito dal W3C;
u) «Web Browser», un'applicazione informatica che permette all'utente di navigare i contenuti dei siti della rete internet, definito in base agli standard del W3C;
v) «firma digitale», la firma digitale prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale;
z) «validazione temporale», la validazione temporale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale;
aa) «casella dell'impresa», la casella di PEC utilizzata ai fini del procedimento di Comunicazione unica;
ab) «Sistema pubblico di connettivita'», il sistema previsto dal Codice dell'amministrazione digitale;
ac) «Documento informatico» il documento previsto ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale;
ad) «HTTPS», il protocollo informatico definito dalla specifica pubblica RFC 2818.
 
Art. 3.
Procedimento della Comunicazione unica
1. Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica, secondo il modello approvato con il decreto della modulistica. Il modello e' presentato in modalita' telematica o mediante supporto informatico.
2. La comunicazione, una volta pervenuta al registro delle imprese e sottoposta ai controlli disciplinati dal presente decreto, viene inviata dalla camera di commercio alle amministrazioni di cui all'art. 4. Detta comunicazione da parte delle camere di commercio rispetta i principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalita' dei dati rispetto alle finalita' per i quali sono raccolti e successivamente trattati ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La richiesta di codice fiscale e di partita IVA viene inviata all'Agenzia delle entrate che trasmette quanto richiesto, in automatico a norma del decreto interministeriale 12 maggio 2004, alla camera di commercio secondo quanto specificato dal successivo art. 11. I dati del codice fiscale e della partita IVA sono riportati nella ricevuta di cui all'art. 13.
3. La comunicazione viene inviata dalla camera di commercio all'INPS nello stesso giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese.
4. L'INPS e l'INAIL effettuano le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007 entro sette giorni da quello nel quale hanno ricevuto la comunicazione dalla camera di commercio.
5. Le comunicazioni avvengono a norma degli articoli 15 e 16.
6. Le comunicazioni verso gli enti e verso gli interessati avvengono esclusivamente durante l'orario d'ufficio delle camere di commercio come reso noto nel sito di cui all'art. 6.
 
Art. 4.
Amministrazioni competenti
1. Sono destinatarie della Comunicazione unica le seguenti amministrazioni:
a) gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
b) l'Agenzia delle entrate;
c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
d) l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
 
Art. 5.
Elenco degli adempimenti assolti con la Comunicazione unica
1. Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione unica sono:
a) dichiarazione di inizio attivita', variazione dati o cessazione attivita' ai fini IVA, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;
c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;
d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attivita' commerciali, ai sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003;
e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:
1) attivita' esercitata;
2) cessazione attivita';
3) modifica denominazione impresa individuale;
4) modifica ragione sociale;
5) riattivazione attivita';
6) sospensione attivita';
7) modifica della sede legale;
8) modifica della sede operativa;
g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.
 
Art. 6.
Guida agli utenti
1. Le camere di commercio rendono disponibile gratuitamente nel sito informazioni e servizi al pubblico con particolare riferimento alle modalita' di presentazione della Comunicazione unica.
 
Art. 7.
Tracciato informatico della Comunicazione unica
1. La definizione del tracciato informatico e l'elenco dei documenti informatici costituenti la Comunicazione unica sono individuati sentito il CNIPA e pubblicati sui siti web istituzionali delle amministrazioni di cui all'art. 4.
 
Art. 8.
Indirizzo elettronico dell'impresa
1. Nel modello di Comunicazione unica, e' indicata la casella PEC corrispondente alla casella dell'impresa, ai fini dell'invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento. Qualora l'impresa non disponga di una casella PEC lo dichiara nella comunicazione unica, indicando le modalita' per la ricezione della comunicazione circa l'assegnazione di una casella ai sensi del comma 2.
2. Nel caso l'impresa non sia provvista di casella PEC, le camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC ai fini del procedimento senza costi per l'impresa, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 7 del 2007. Le istruzioni operative sono pubblicate in opportuna sezione del sito, dandone comunicazione ai sensi del comma 1.
3. La casella dell'impresa e' iscritta al registro delle imprese ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.
 
Art. 9.
Modalita' di presentazione telematica o su supporto informatico
1. Il sito rende disponibile i seguenti sistemi di presentazione telematica per la Comunicazione unica:
a) tramite Web-Browser a disposizione dell'utente che effettua l'operazione di trasmissione, con pubblicazione delle istruzioni operative in opportuna sezione del sito;
b) tramite lo standard Web Services, a disposizione delle applicazioni informatiche che automatizzano l'operazione d'invio della Comunicazione unica, con pubblicazione della definizione secondo standard WSDL in opportuna sezione del sito.
2. La presentazione della Comunicazione unica, firmata digitalmente, su supporto informatico avviene esclusivamente tramite consegna diretta del supporto rimovibile allo sportello del registro imprese di competenza.
3. I servizi di trasmissione telematica sono messi a disposizione esclusivamente tramite connessione sicura, come offerta dal protocollo HTTPS o altri standard riconosciuti e di provato utilizzo.
4. Nel caso di trasmissione telematica tramite Web Browser, l'utente accede al sito per la Comunicazione unica tramite la Carta nazionale dei servizi, resa disponibile anche dalle camere di commercio a chiunque ne faccia richiesta, la carta d'identita' elettronica o carta dotata di certificato standard CNS di autenticazione.
5. Nel caso di Web Service, la connessione avviene mediante scambio di certificato digitale tra le applicazioni, come da standard HTTPS o analoghi. Le credenziali della persona mittente, individuate ai sensi del comma 4, sono incluse nella richiesta del servizio. Le caratteristiche tecniche del Web Service sono pubblicate in opportuna sezione del sito.
 
Art. 10.
Ricevimento della Comunicazione unica
1. Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del registro delle imprese provvede a:
a) verificare le credenziali di accesso al servizio, nel caso di presentazione telematica;
b) verificare la consistenza e correttezza formale dei file informatici in base alle regole descritte nel decreto della modulistica;
c) verificare la consistenza e validita' delle firme digitali apposte;
d) verificare la correttezza del recapito di PEC indicato dal mittente come casella dell'impresa;
e) verificare la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e cessazione;
f) verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali;
g) verificare il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte ove richiesti, nel caso di presentazione telematica.
2. Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni del comma 1, la Comunicazione e' irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente nel sito.
 
Art. 11.
Attribuzione del codice fiscale e della partita IVA
1. Le regole tecniche del colloquio tra i sistemi del registro imprese e dell'Agenzia delle entrate, nelle more della definizione degli accordi di servizio di cui all'art. 15, comma 2, seguono le disposizioni del decreto interministeriale 12 maggio 2004, che disciplina le modalita' di presentazione all'ufficio del registro delle imprese delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
2. Il collegamento tra le amministrazioni di cui al comma 1 e' dedicato ed esclusivo, e garantisce la qualita', la sicurezza, la riservatezza e l'immediatezza della transazione nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. I dati della Comunicazione unica, contenente la dichiarazione d'inizio attivita', variazione dati o cessazione ai fini IVA sono trasmessi dall'ufficio del registro delle imprese all'Agenzia delle entrate, utilizzando il collegamento telematico di cui al comma 2.
4. L'Agenzia delle entrate, utilizzando il collegamento telematico di cui al comma 2, rilascia all'ufficio del registro delle imprese che ha trasmesso la dichiarazione una ricevuta contenente la conferma dell'avvenuta ricezione dei dati trasmessi e in caso d'inizio d'attivita' il codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti, ovvero il motivo dell'eventuale rifiuto.
5. L'ufficio del registro delle imprese invia alla casella dell'impresa richiedente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione e, in caso d'inizio attivita', il codice fiscale e/o la partita IVA.
 
Art. 12.
Protocollazione della Comunicazione unica
1. Nel caso abbiano esito positivo le verifiche di cui all'art. 10, la Comunicazione unica e' protocollata immediatamente nel sistema del registro imprese, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
2. Nel caso di presentazione telematica, la protocollazione di cui al comma 1 avviene automaticamente.
 
Art. 13.
Ricevuta
1. A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta quale titolo per l'avvio dell'attivita' ai sensi dell'art. 9, comma 3, della decreto-legge n. 7 del 2007.
2. La ricevuta e' un documento informatico firmato digitalmente dal conservatore del registro delle imprese o suo delegato, con marcatura temporale del momento della firma, contenente:
a) l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese destinatario della comunicazione;
b) il numero di protocollo e la data della ricevuta;
c) la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA e la provincia della sede dell'impresa;
d) l'adempimento richiesto;
e) gli enti destinatari della comunicazione e il numero di protocollo;
f) gli estremi del dichiarante;
g) l'indirizzo di PEC dell'impresa;
h) l'elenco delle distinte informatiche presenti nella comunicazione.
3. La ricevuta e' inviata alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica.
4. Nel caso di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto, l'ufficio del registro delle imprese rilascia la stampa della ricevuta che e' inviata ai sensi del comma 3.
 
Art. 14.
Conservazione digitale
1. La Comunicazione unica, la ricevuta e gli esiti ricevuti dalle amministrazioni interessate sono inseriti nel R.E.A. e sono conservati nell'archivio degli atti e dei documenti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente delle Repubblica n. 581 del 1995, delle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche vigenti in materia.
2. E' assicurato alle competenti strutture comunali per le attivita' produttive (SUAP) l'accesso libero e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pervenute attraverso la Comunicazione unica.
 
Art. 15.
Comunicazione tra le amministrazioni
1. La Comunicazione unica e' trasmessa immediatamente alle amministrazioni di cui all'art. 4, ad esclusione di quella per una nuova impresa ai fini previdenziali, che e' inviata a seguito del completamento dell'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nell'albo delle imprese artigiane.
2. Le comunicazioni sono inviate tramite sistema pubblico di connettivita' e cooperazione e, nelle more della definizione dei relativi accordi di servizio, tramite PEC.
3. Il registro delle imprese invia le comunicazioni alle amministrazioni espressamente indicate nel modulo di Comunicazione unica. Per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le comunicazioni non espressamente indirizzate all'INPS, sono trasmesse all'Istituto.
4. I dati inviati agli enti sono quelli previsti nel decreto della modulistica relativamente a:
a) modello di Comunicazione unica;
b) modulistica di competenza dell'ente;
c) i dati relativi al codice fiscale e partita IVA.
5. Contestualmente al ricevimento della Comunicazione unica, le amministrazioni comunicano al registro delle imprese:
a) il numero identificativo della richiesta;
b) l'esito del ricevimento.
6. Alla conclusione del procedimento di competenza, le amministrazioni comunicano al registro delle imprese:
a) l'esito del procedimento;
b) il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso di nuova posizione.
 
Art. 16.
Comunicazioni all'interessato
1. Le amministrazioni, ad esclusione dell'Agenzia delle entrate, comunicano alla casella dell'impresa gli esiti delle registrazioni nei propri archivi.
2. Nel caso la Comunicazione unica richieda correzioni o integrazioni, le amministrazioni richiedono la modifica con notifica alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Ogni amministrazione comunica all'impresa le modalita' con le quali provvedere alle modifiche richieste.
 
Art. 17.
Procedure d'emergenza
1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei dispositivi informatici dell'ufficio del registro necessari alla ricezione della Comunicazione unica, per un periodo superiore alle tre ore consecutive, avuto riguardo all'orario ed ai giorni di apertura al pubblico dell'ufficio, il richiedente e' autorizzato ad inoltrare al competente registro delle imprese la distinta della Comunicazione unica prevista dal decreto della modulistica, stampata su carta e sottoscritta con firma autografa dal soggetto legittimato o dal procuratore, unitamente a copia degli atti che l'accompagnano e ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i motivi di mancato funzionamento.
2. Nei casi previsti al comma 1, la domanda presentata su modello cartaceo e' protocollata ai sensi dell'art. 12.
3. La riscossione dei diritti e dell'imposte e' effettuata al momento dell'invio definitivo.
4. Nel caso previsto al comma 1, entro cinque giorni dalla comunicazione da parte dell'ufficio del registro delle imprese all'interessato del venir meno della causa che ha generato l'impedimento, il soggetto legittimato o il procuratore e' tenuto a provvedere alla sostituzione della domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, presentata su supporto cartaceo, con identica domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, ai sensi dell'art. 9.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2009 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 6, foglio n. 290
 
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