Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 giugno 2009
Regolamentazione del gioco SuperStar.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito, AAMS) l'esercizio delle funzioni statali in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che attribuisce ad AAMS lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di organizzazione di AAMS;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11-quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS sono stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari a Enalotto;
Visto il decreto direttoriale 9 marzo 2006, Prot. n. 2006/6767/GIOCHI/ENA, relativo all'istituzione della formula di gioco opzionale, denominata SuperStar, (di seguito, SuperStar) complementare Enalotto;
Visto il decreto direttoriale del 13 marzo 2006 relativo alla disciplina delle modalita' tecniche di gestione del Fondo di riserva previsto per SuperStar, complementare a Enalotto;
Visto il decreto direttoriale del 31 ottobre 2006, Prot. n. 2006/36778/GIOCHI/ENA di modifica a SuperStar, complementare a Enalotto;
Visto il decreto direttoriale del 31 ottobre 2006, Prot. n. 2006/36781/GIOCHI/ENA di modifica alla disciplina delle modalita' tecniche di gestione del Fondo di riserva previsto per SuperStar;
Visto l'art. 1, commi 90 e 91, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
Visto il decreto direttoriale del 4 giugno 2008, recante innovazioni all'Enalotto e al suo gioco complementare SuperStar;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA, recante la disciplina di gioco del SuperEnalotto;
Considerata la necessita' di tutelare i preminenti interessi erariali connessi all'andamento della raccolta dell'Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale SuperStar;
Valutata, pertanto, l'opportunita' di adeguare la formula di gioco dell'Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale Superstar, al fine di renderle maggiormente rispondenti all'evoluzione delle preferenze dei consumatori, come richiesto dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Dispone:

Art. 1.

Oggetto
1. Il presente decreto disciplina:
a) la formula di gioco complementare e opzionale al concorso pronostici Enalotto di cui all'art. 11-quinquiesdecies, comma 4, denominato «SuperStar»;
b) le modalita' tecniche di gestione del relativo Fondo di riserva.
 
Art. 2.

Partecipazione al gioco
1. Per partecipare alla formula «SuperStar» il giocatore, dopo aver espresso il proprio pronostico per il concorso SuperEnalotto, ha a disposizione le seguenti opzioni, tra loro alternative:
a) scelta di un numero «SuperStar» compreso tra 1 e 90;
b) richiesta di un numero «SuperStar» casuale compreso tra 1 e 90.
Il giocatore puo' esprimere la propria disposizione di gioco con le stesse modalita' previste per il SuperEnalotto. L'allegato A, costituente parte integrante del presente decreto, riporta le schede di gioco e relative istruzioni.
Nel caso in cui il giocatore richieda il numero «SuperStar» secondo la modalita' definite alla lettera b), il sistema informatico del Concessionario, al momento della convalida della giocata, genera un numero casuale compreso tra uno e novanta, in base ad un algoritmo predefinito ed approvato da AAMS cosi' come da decreto direttoriale del 23 marzo 2006 Prot. n. 2006/6918/GIOCHI/ENA del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il numero «SuperStar», abbinato alle combinazioni per le quali e' stata scelta l'opzione «SuperStar», e' stampato sulla ricevuta di gioco di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il concessionario puo' proporre, con formale richiesta, modifiche o cambiamenti da apportare alle schede di cui all'allegato A e alle ricevute di cui all'allegato B, nonche' l'introduzione di altre tipologie di schede. Le nuove schede saranno adottate e distribuite previa formale approvazione da parte di AAMS.
Una volta approvate, le schede di cui all'allegato A e le ricevute di cui all'allegato B, unitamente alle istruzioni di gioco, saranno pubblicate sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, a cura del Concessionario.
3. Il numero massimo di combinazioni «SuperStar» convalidabili su ogni singola scheda e' identico a quello previsto per il SuperEnalotto.
 
Art. 3.

Estrazione del numero SuperStar
1. Il numero «SuperStar» e' estratto, per ciascun concorso del SuperEnalotto, nel corso dell'apposita estrazione di cui all'art. 3 del decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA.
 
Art. 4.

Posta di gioco e montepremi
1. La posta di gioco per ogni combinazione abbinata al numero «SuperStar» e' pari a 0,50 euro, comprensiva dell'aggio spettante al ricevitore. La giocata minima per partecipare a SuperStar e' di due combinazioni SuperEnalotto, di cui una abbinata al numero SuperStar.
2. Il 50% dell'ammontare complessivo delle poste di gioco e' destinato al pagamento dei premi del singolo concorso nonche' ad alimentare il Fondo di riserva di cui all'art. 6, per i concorsi successivi.
 
Art. 5.

Tipologie di premi e relative vincite
1. Il gioco prevede premi istantanei e premi a punteggio. E' inoltre previsto il pagamento di «SuperBonus» assegnati nei casi previsti dal comma 10.
2. I premi istantanei sono determinati ed assegnati in modo casuale dal sistema centrale del concessionario, con una frequenza compresa tra un premio ogni 125 (centoventicinque) ed un premio ogni 1.000 (mille) combinazioni convalidate con l'opzione per la formula di gioco «SuperStar». Quando una delle combinazioni «SuperStar» genera una vincita istantanea il terminale di gioco emette il titolo per la riscossione.
3. Il giocatore puo' riscuotere il premio istantaneo immediatamente oppure entro gli stessi termini previsti per il concorso Enalotto ed esclusivamente presso il punto di vendita dove e' stata effettuata la giocata vincente il premio istantaneo, ad eccezione del premio di euro 10.000,00 (diecimila) che si riscuote secondo le modalita' previste per le vincite Enalotto del medesimo importo.
4. In caso di annullo della scheda originante un premio istantaneo, il premio stesso non potra' piu' essere riscosso. Nel caso di riscossione di un premio istantaneo, la giocata originante la vincita non puo' piu' essere annullata.
5. Per ogni milione di combinazioni convalidate con l'opzione per la formula di gioco «SuperStar», e' assegnata una serie di premi istantanei di ampiezza compresa tra 1.000 (mille) e 8.000 (ottomila) premi, da attribuirsi sia alle combinazioni delle giocate ordinarie relative al concorso in chiusura che a quelle acquistate in abbonamento nel medesimo concorso.
6. Ogni serie di premi istantanei, relativi ad un milione di giocate convalidate, deve essere completamente assegnata prima di dar luogo alla distribuzione dei premi della serie successiva, al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuita' nella equidistribuzione dei premi stessi.
7. I premi istantanei, di importo compreso tra euro 5,00 (cinque) ed euro 10.000,00 (diecimila), sono distribuiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
- premi di importo pari ad euro 10.000,00 (diecimila) - almeno 1;
- premi di importo pari ad euro 100,00 (cento) - almeno 20;
- premi di importo pari ad euro 5,00 (cinque) - almeno 979.
8. L'ampiezza della serie di cui al comma 4, la correlata frequenza dei premi di cui al comma 2 e l'esatta distribuzione dei premi tra i tre importi di vincita di cui al comma 5, sono stabilite da apposito provvedimento di AAMS, in relazione all'andamento del Fondo di riserva di cui all'art. 6 ed al valore della relativa giacenza.
9. Per ciascuna delle giocate effettuate in abbonamento il giocatore ha diritto a concorrere alla vincita di premi istantanei e a riscuotere gli stessi, alle medesime condizioni previste per il concorso in chiusura al momento dell'effettuazione delle giocate, in conformita' con quanto disposto dal comma 3. In particolare, il giocatore ha diritto a riscuotere immediatamente anche i premi istantanei relativi a concorsi successivi a quello in chiusura al momento dell'effettuazione delle giocate.
10. I premi a punteggio si conseguono quando il numero estratto attraverso le modalita' di cui all'art. 3 corrisponde al numero SuperStar stampato sulla ricevuta di gioco. Le categorie di vincita relative ai premi SuperStar a punteggio sono:
- 5 stella, realizzato ottenendo punti 5 nel concorso Enalotto piu' il numero SuperStar;
- 4 stella, realizzato ottenendo punti 4 nel concorso Enalotto piu' il numero SuperStar;
- 3 stella, realizzato ottenendo punti 3 nel concorso Enalotto piu' il numero SuperStar;
- 2 stella, realizzato ottenendo punti 2 nel concorso Enalotto piu' il numero SuperStar;
- 1 stella, realizzato ottenendo punti 1 nel concorso Enalotto piu' il numero SuperStar;
- 0 stella, realizzato ottenendo punti 0 nel concorso Enalotto piu' il numero SuperStar.
11. L'importo dei premi SuperStar a punteggio e':
- 5 stella, pari a 25 volte l'importo della vincita ottenuta con i punti 5 al concorso Enalotto;
- 4 stella, pari a 100 volte l'importo della vincita ottenuta con i punti 4 al concorso Enalotto;
- 3 stella, pari a 100 volte l'importo della vincita ottenuta con i punti 3 al concorso Enalotto;
- 2 stella, pari a euro 100,00 (cento/00);
- 1 stella, pari a euro 10,00 (dieci/00);
- 0 stella, pari a euro 5,00 (cinque/00).
Nel caso in cui siano realizzati piu' di un 5 stella, l'importo dei premi Superstar spettanti si determina dividendo tra le giocate vincenti l'importo pari a 25 volte la vincita ottenuta con punti 5 al concorso Enalotto.
12. Nel caso in cui il giocatore consegua una vincita nel concorso Enalotto di prima categoria (punti 6) o di seconda categoria (punti 5 piu' il numero complementare) ed il numero SuperStar stampato sulla ricevuta di gioco corrisponda al numero SuperStar estratto attraverso le modalita' di cui all'art. 3, avra' diritto ad un «SuperBonus» cosi' determinato:
- Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) in caso di vincita Enalotto di prima categoria piu' il numero SuperStar;
- Euro 1.000.000,00 (un milione/00) in caso di vincita Enalotto di seconda categoria piu' il numero SuperStar.
In caso di vincita da parte di piu' giocatori, l'importo di ciascun premio SuperBonus sopraindicato verra' suddiviso in parti uguali fra gli stessi, come e' previsto per le vincite dei premi del SuperEnalotto.
13. Qualora, una volta detratti gli importi destinati al pagamento dei premi istantanei e degli eventuali SuperBonus di un determinato concorso, la somma del montepremi residuo e della quota del Fondo di riserva non risulti sufficiente al pagamento dei premi a punteggio nella misura prevista dal comma 9, l'importo di tali premi si calcola suddividendo la suddetta somma nel seguente modo:
- il 3,36% va alla categoria di vincita 5 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;
- il 13,44% va alla categoria di vincita 4 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;
- il 26,88% va alla categoria di vincita 3 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;
- il 24,04% va alla categoria di vincita 2 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;
- il 15,39% va alla categoria di vincita 1 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;
- il 16,89% va alla categoria di vincita 0 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti.
Nel caso in cui per una o piu' delle sei categorie di vincita di premi a punteggio non si riscontri alcuna giocata vincente, i corrispondenti montepremi di categoria vengono destinati all'incremento del fondo di riserva.
14. I premi SuperStar a punteggio e i SuperBonus si sommano alle vincite eventualmente realizzate nel concorso Enalotto.
15. Il pagamento dell'importo dei premi del gioco SuperStar viene effettuato con le medesime modalita' e secondo quanto previsto per il concorso Enalotto.
16. Le giocate a caratura speciale effettuate per partecipare al gioco opzionale SuperStar, disciplinate dal decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA, non danno diritto alla vincita dei premi istantanei di cui al comma 2 in quanto, in questa ipotesi, la giocata e' effettuata direttamente dal Concessionario.
 
Art. 6.

Istituzione e finalita' del Fondo di riserva
1. Per ciascun concorso, la parte del montepremi di cui all'art. 4 comma 2 che dovesse residuare successivamente alla determinazione delle vincite pagabili viene accantonata su un Fondo di riserva, gestito dal Concessionario. L'importo accantonato su tale Fondo, comprensivo degli interessi maturati, viene utilizzato per:
- integrare il pagamento della vincite di uno specifico concorso, nell'ipotesi in cui l'ammontare dell'importo a cio' destinato non risultasse sufficiente ad effettuare il completo pagamento delle vincite stesse;
- integrare le risorse destinate ad una o piu' categorie di premi istantanei o a punteggio, al verificarsi delle condizioni previste dalla disciplina di gestione del Fondo stesso, a seguito di apposito provvedimento di AAMS;
- incrementare le risorse destinate al pagamento dei premi a punteggio attraverso il sistema di ripartizione di cui all'art. 5, comma 11, ove cio' si rendesse necessario per l'impossibilita' di pagare tali premi secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 9.
2. Il Concessionario garantisce in ogni caso il pagamento dei premi istantanei, dei premi SuperStar a punteggio e dei SuperBonus previsti dalla formula di gioco SuperStar.
 
Art. 7.

Modalita' tecniche di gestione del Fondo di Riserva
1. Anteriormente all'avvio della raccolta del primo concorso di pertinenza del Concessionario individuato in applicazione dell'art. 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e comunque in tempo utile, il Concessionario provvede a stipulare un apposito contratto di conto corrente bancario fruttifero con ogni spesa a suo carico, dedicato esclusivamente alla gestione del Fondo di Riserva (di seguito: Fondo).
2. Per ogni concorso, qualora si determini un saldo attivo tra l'importo messo a disposizione per le vincite pagabili relative alla formula opzionale SuperStar di cui all'art. 4, comma 2, e l'importo risultante successivamente alla determinazione delle vincite effettivamente realizzate e pagabili nel concorso stesso, detto saldo attivo viene versato dal Concessionario sul Fondo, entro 2 (due) giorni utili dalla data di svolgimento del concorso.
3. Per ogni concorso, qualora si determini un saldo passivo tra l'importo messo a disposizione per le vincite pagabili relative alla formula opzionale SuperStar di cui all'art. 4, comma 2, e l'importo risultante successivamente alla determinazione delle vincite effettivamente realizzate e pagabili nel concorso stesso, il Concessionario provvede ad attingere dal Fondo l'importo necessario al completo pagamento delle vincite.
4. Nell'eventualita' di cui al comma 3, qualora l'importo presente sul Fondo non fosse sufficiente a garantire il completo pagamento delle vincite, il Concessionario provvede ad anticipare l'importo necessario all'integrale pagamento delle stesse. A partire dal primo concorso successivo, in cui risulti un saldo attivo tra l'importo messo a disposizione per le vincite pagabili relative alla formula opzionale SuperStar di cui all'art. 4, comma 2, e l'importo risultante successivamente alla determinazione delle vincite effettivamente realizzate e pagabili nel concorso stesso, il Concessionario provvede a trattenere in unica soluzione da tale eccedenza l'importo in precedenza anticipato ovvero, ove cio' non fosse possibile, operera' piu' prelievi in occasione dei successivi concorsi, fino al completo soddisfo del proprio credito.
5. Al termine di ogni concorso e delle operazioni connesse, il Concessionario comunica immediatamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il saldo netto del Fondo.
6. Con cadenza mensile, il Concessionario trasmette all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il rendiconto della gestione del predetto Fondo unitamente ad un estratto del conto corrente bancario dedicato.
7. Valutato l'andamento del gioco, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sentito il Concessionario, dispone le misure, le modalita' operative ed i tempi di attuazione per mantenere la giacenza del Fondo compresa tra un importo minimo di euro 2.000.000 (duemilioni/00) ed un importo massimo di euro 10.000.000 (diecimilioni/00), ovvero per riportarla entro tali limiti, ove necessario.
 
Art. 8.

Penali
1. Il mancato adempimento di quanto previsto dalle presenti disposizioni relative al Fondo puo' comportare, previa contestazione dell'addebito, l'irrogazione di una penale da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a carico del Concessionario pari all'importo minimo di euro 100.000,00 (centomila/00) fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (un milione/00), fatto salvo l'ulteriore danno. Il pagamento della penale e' effettuato da parte del Concessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua irrogazione; trascorso inutilmente tale termine, e' dato corso all'incameramento di un importo pari alla penale, ricorrendo alle garanzie fideiussorie previste nell'ambito della convenzione di concessione.
2. Qualora si renda necessaria la chiusura del Fondo, l'eventuale residuo generato ed accantonato sul Fondo medesimo verra' distribuito tra tutte le vincite a punteggio effettivamente realizzate nell'ultimo concorso Enalotto in relazione alla formula di gioco opzionale SuperStar, attraverso una suddivisione in parti uguali tra tutte le sei categorie di vincite a punteggio di cui all'art. 5, comma 8.
 
Art. 9.

Univocita' delle fonti
1. Tutte le precedenti disposizioni relative al gioco complementare ed opzionale del SuperEnalotto cessano di essere applicabili al gioco.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni relative al gioco SuperEnalotto, ove applicabili.
 
Art. 10.

Efficacia
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia, anche con riferimento all'art. 19 del decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA, dalla piena operativita' della nuova concessione, attuata in applicazione dell'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il presente provvedimento sara' inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 11 giugno 2009
Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 346
 
----> Vedere da pag. 31 a pag. 47 <----
 
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