Gazzetta n. 148 del 29 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 giugno 2009
Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, non attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

in qualita' di Autorita' di regolamentazione
del settore postale

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale e' stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 97/67/CE;
Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita';
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, con il quale e' stata recepita nell'ordinamento nazionale la predetta Direttiva 2002/39/CE;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che riserva al Fornitore del servizio universale gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie;
Visto, in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in base al quale l'Autorita' di regolamentazione del settore postale determina nella misura massima i prezzi dei servizi non riservati rientranti nel servizio universale, in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 aprile 2000, recante «Conferma della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste Italiane S.p.A.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;
Vista la deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77, recante «Linee guida per la regolazione del settore postale»;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 29 dicembre 2005 recante «Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2006;
Visto il Contratto di programma 2006-2008 stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulato in data 17 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2008, nonche' la delibera CIPE n. 121 del 18 dicembre 2008 concernente lo schema di atto aggiuntivo al predetto Contratto di programma;
Vista la proposta di adeguamento dei prezzi presentata da Poste Italiane S.p.A. in data 23 dicembre 2008, in applicazione del metodo del price cap previsto dall'art. 8 del predetto Contratto di programma, concernente gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, esclusi quelli attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, e l'introduzione del servizio di corrispondenza raccomandata e assicurata non retail, al fine di conseguire, mediante una rimodulazione dell'offerta, una parziale copertura dei costi di erogazione del servizio ed una riduzione dell'onere, derivante dagli obblighi di servizio universale, che rimane a carico del bilancio della Societa';
Verificata la coerenza della predetta proposta di adeguamento dei prezzi alle disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e a quanto previsto dall'art. 8 del Contratto di programma 2006-2008,

Decreta:
Art. 1.

Invii raccomandati e assicurati non retail per l'interno
1. Sono «invii raccomandati non retail» e «invii assicurati non retail» rispettivamente gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata per l'interno, diversi da quelli attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, presentati per l'accettazione al Fornitore del servizio universale presso i punti di accesso di cui al successivo art. 2, comma 1, con le modalita' di cui al successivo art. 2, comma 2.
2. Per la spedizione degli invii di cui al comma 1 si applicano prezzi differenziati in relazione al peso unitario, al formato e, per i soli invii raccomandati, all'area di destinazione, secondo quanto specificato rispettivamente nell'allegato 1, tabelle a) e b).
3. I prezzi degli invii raccomandati di cui al comma 2 si distinguono per aree geografiche come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» in:
a) Area metropolitana (AM): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei Codici di Avviamento Postale con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;
b) Capoluogo di provincia (CP): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 1 o 9, diversi da quelli ricadenti nelle Aree metropolitane;
c) Area extraurbana (EU): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0,5 o 8.
4. All'avviso di ricevimento per l'interno si applica la tariffa prevista per gli invii del primo scaglione di peso diretti nel territorio nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni del 12 maggio 2006.
 
Art. 2.

Accesso al servizio di corrispondenza raccomandata e assicurata non
retail per l'interno
1. I punti di accesso alla rete postale pubblica degli invii di cui all'art. 1 sono pubblicati sul sito web del Fornitore del servizio universale. Eventuali modifiche sono comunicate all'Autorita' di regolamentazione del settore postale e pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale.
2. Le condizioni relative alle procedure operative degli invii di cui all'art. 1, quali caratteristiche di prodotto, modalita' di consegna, di prelavorazione, di allestimento, di pagamento e di fatturazione sono riportate in allegato 2. Eventuali modifiche riguardanti le suddette condizioni di accesso sono approvate dall'Autorita' di regolamentazione del settore postale e pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale.
 
Art. 3.

Invii raccomandati e assicurati retail per l'interno
1. Sono «invii raccomandati retail» e «invii assicurati retail» rispettivamente gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata per l'interno, diversi da quelli di cui al precedente art. 1, nonche' da quelli attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
2. Agli invii di cui al comma 1 si applicano rispettivamente i prezzi stabiliti in allegato 1, tabelle c) e d) secondo gli standard e i formati previsti in allegato 3.
3. All'avviso di ricevimento per l'interno si applica la tariffa prevista per gli invii del primo scaglione di peso diretti nel territorio nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006.
 
Art. 4.

Invii raccomandati e assicurati per l'estero
1. Agli invii raccomandati e assicurati per l'estero si applicano prezzi differenziati per zone di destinazione (zona 1, zona 2 e zona 3 pubblicate sul sito web sito web del Fornitore del servizio universale). I prezzi applicati sono riportati in allegato 1, tabelle da e) a m) secondo i formati previsti in allegato 4.
2. All'avviso di ricevimento per l'estero degli invii diretti alle zone 1, 2 e 3 si applica la tariffa per gli invii di primo scaglione di peso per l'estero della zona 1 di cui all'art. 3, comma 3, del predetto decreto 12 maggio 2006.
 
Art. 5.

Condizioni generali di servizio
1. Il Fornitore del servizio universale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, provvede ad adeguare le Condizioni generali di servizio alle previsioni contenute nel presente decreto, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.
 
Art. 6.

Prezzi speciali
1. Qualora il Fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ridotti rispetto ai prezzi di cui al presente decreto, agisce nel rispetto dei principi di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
2. Il Fornitore del servizio universale opera affinche' le riduzioni dei prezzi di cui al comma precedente siano giustificate da costi evitati e non gravino sull'onere del servizio universale, dandone evidenza nella separazione contabile di cui all'art. 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
2. I prezzi speciali, nonche' eventuali condizioni associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorita' di regolamentazione del settore postale e resi pubblici sul sito web del Fornitore del servizio universale.
 
Art. 7.

Pubblicazione e entrata in vigore
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 19 giugno 2009
Il Ministro : Scajola
 
Allegati

----> Vedere da pag. 12 a pag. 23 <----
 
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