Gazzetta n. 148 del 29 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 giugno 2009
Modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dall'Agenzia regionale sviluppo e innovazione dell'agricoltura nel Lazio - ARSIAL, a seguito della richiesta formulata alla stessa Agenzia dalla Soc. Cooperativa a r.1. Cantina di Montefiascone e dalla Cantina Leonardi, entrambe con sede in Montefiascone (Viterbo), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, in merito alla predetta istanza, tenutasi a Montefiascone il giorno 2 febbraio 2009 con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Vista l'istanza dei rappresentanti delle aziende vitivinicole interessate alla modifica del disciplinare di produzione in argomento, intesa ad ampliare la delimitazione della zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della D.O.C. in questione con la qualificazione «Classico», inserita con la sopra citata domanda di modifica;
Vista l'integrazione alla relazione tecnico agronomica sulla predetta zona oggetto di ampliamento, prodotta dall'Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio - ARSIAL;
Visto il parere favorevole della Regione Lazio in merito alle modifiche del disciplinare di cui alla richiesta medesima;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» in conformita' al parere espresso dal citato Comitato;
Ritenuto altresi' di dovere procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della denominazione di origine in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:
Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.
 
Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione all'Albo della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», ovvero ai fini delle variazioni delle superfici gia' iscritte all'Albo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002.
 
Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» e' tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
 
Allegato A =====================================================================
Posizioni Codici |1 - 4|5|6 - 8|9|10|11| 12|13 | 14 ===================================================================== EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE |B002 |X| 888 |1|X |X | A | 0 | X --------------------------------------------------------------------- EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE | | | | | | | | | SPUMANTE |B002 |X| 888 |1|X |X | B | 0 | X --------------------------------------------------------------------- EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE | | | | | | | | | CLASSICO |B002 |A| 888 |1|X |X | A | 0 | X

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone;
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico;
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Spumante.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano toscano, localmente detto Procanico dal 50% al 65%;
Trebbiano giallo, localmente detto Rossetto dal 25 al 40 %;
Malvasia bianca lunga e/o Malvasia del Lazio dal 10 al 20%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», deve essere adeguata entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» ricade nella Provincia di Viterbo e comprende il territorio amministrativo dei comuni di Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» Classico, comprende parte del territorio dei Comuni di Montefiascone e Bolsena di origine piu' antica. Essa e' cosi' delimitata:
Partendo dal confine tra i comuni di Bolsena e Montefiascone, in localita' Colle della Guardata si procede verso sud lungo la Cassia Antica; in localita' Rosignolo si scende verso Sud, lungo il Fosso dei Prati, fino ad incontrare la strada vicinale che congiunge la frazione denominata Poggio della Frusta con la Strada statale n. 71 - Umbro Casentinese.
Si prosegue percorrendo la stessa strada vicinale fino al congiungimento con la S.S. 71 Umbro Casentinese.
Si percorre un tratto della S.S. n. 71 Umbro Casentinese, in direzione dell'abitato di Montefiascone e fino all'incrocio con la strada vicinale di Capobianco.
Si procede percorrendo l'intero tratto della strada comunale di Capobianco verso Fonte Fetriccia fino all'incrocio dei confini comunali tra Montefiascone e Celleno.
Proseguendo lungo detta linea di confine, verso Sud, incontriamo i confini comunali dei Comuni di Celleno, Viterbo, Marta.
Si costeggia il profilo del lago fino al confine con il Comune di Bolsena ad incrociare la ex SS2 Cassia.
Si segue la ex SS2 Cassia verso Nord fino al km 114+750, corrispondente all'incrocio con la Strada Vicinale di Barano.
Si prosegue lungo la strada Vicinale di Barano fino ad incontrare la strada Vicinale Madonna dell'Augello. Da detto incrocio si segue la strada Vicinale della Madonna dell'Augello fino all'incrocio con la strada vicinale della Casetta.
In direzione Nord-Est, si prosegue lungo la strada vicinale della Casetta fino all'incrocio con la strada vicinale della Pantanesca, percorrendo quest'ultima fino ad incrociare la strada comunale Bolsena - Castel Giorgio; si scende lungo la stessa fino all'incrocio con la Strada Provinciale Orvietana.
Si prosegue lungo la S.P. Orvietana fino all'altezza della localita' Ponticello, corrispondente all'incrocio con la strada interpoderale della Polinarda. Si percorre la strada interpoderale della Polinarda fino ad incrociare il podere Cicala e successivamente si prosegue fino a raggiungere il confine con il comune di Bagnoregio.
Si segue, in direzione Sud-Est, detto confine fino ad incontrare il confine con il comune di Montefiascone.
Si percorre detto confine del comune di Montefiascone fino ad incontrare la localita' ex Mulino Pelecca.
Si prosegue lungo detto confine fino ad intersecare la strada romana Cassia Antica, punto da cui si era partiti.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi, di fondo valle o insufficientemente soleggiati.
Per i nuovi impianti e i reimpianti, la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.000 piante in coltura specializzata.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona. E' vietato il tendone come forma di allevamento.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per tipologia di vino, sono le seguenti:
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone:
produzione uva tonn/ettaro 13,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,00.
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico e Spumante:
produzione uva tonnlettaro: 11,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,50.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» nelle diverse tipologie previste, devono essere riportati nei limiti di cui sopra, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' modificare il limite massimo di produzione di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. territorialmente competente.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e spumantizzazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dal precedente art. 3.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'articolo 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia spumante deve essere ottenuta con presa di spuma per fermentazione naturale di mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare, seguendo le norme generali di produzione e designazione dei vini spumanti.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva non deve superare il 70% per tutte le tipologie.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
Poiche' i vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» sono compresi nei vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» ricadenti nella zona delimitata dal precedente art. 3, purche' posseggano i requisiti previsti nel presente disciplinare, viene ammessa la scelta vendemmiale e la riclassificazione di cantina ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 1 64, purche' siano rispettate le norme vigenti.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
profumo: fine, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco o abboccato o amabile, sapido, armonico, persistente con leggera vena amarognola;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: gradevole con caratteristiche di fruttato delicato;
sapore: secco, fruttato, lievemente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Classico:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
profumo: fine, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco o abboccato o amabile, sapido, armonico, persistente con leggera vena amarognola;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo 15 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' consentita la qualificazione «Classico» solo per i vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», ad esclusione della tipologia «Spumante», ottenuti con uve provenienti dalla zona di produzione delimitata all'art. 3 del presente disciplinare.
La menzione «Vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita purche' le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito Albo dei vigneti previsto dalla normativa vigente.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione e' obbligatoria nel caso di recipienti con tappatura raso bocca.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 1,5 litri. E' consentito, solamente per le tipologie Spumante e Classico, l'imbottigliamento in recipienti di volume nominale di 3 litri.
I vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere confezionati in recipienti di vetro.
 
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