Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 giugno 2009
Iscrizione di varieta da conservazione di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
e dei servizi

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-bis che sostituisce l'art. 19-bis della citata legge n. 1096/1971 e con il quale e' prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varieta' da conservazione, cosi' come definite dal medesimo art. 2-bis;
Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 maggio 2008 recante disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varieta' da conservazione ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che stabilisce le modalita' per cio' che concerne la presentazione della domanda di iscrizione al registro e l'esame delle varieta';
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il parere favorevole della provincia autonoma di Trento espresso con nota del 7 novembre 2008;
Vista la nota aggiuntiva della provincia autonoma di Trento del 28 maggio 2008 con la quale vengono forniti dati integrativi in relazione agli investimenti unitari e alle superfici interessate alla produzione di semente della varieta' di mais «Nostrano di Storo»;
Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2008 ha preso atto delle conclusioni cui e' pervenuta la provincia autonoma di Trento per cio' che concerne l'esame della varieta' di mais indicata all'art. 1 del presente decreto;
Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:
Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varieta', la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

=====================================================================
| | | Responsabile della
Codice| Denominazione | Classe Fao| conservazione in purezza =====================================================================
| | |Cooperativa Agri 90 s.c.a. -
11538 | Nostrano di Storo| 500 |Comune di Storo (Trento)
 
Art. 2.

La zona di origine e di produzione della semente della varieta' da conservazione «Nostrano di Storo» coincide con i territori dei comuni di Storo, Bondone, Condino e, in parte, con quello del comune di Bagolino, fraz. Ponte Caffaro per una superficie complessiva di circa 220 ettari.
 
Art. 3.

La zona di coltivazione della varieta' «Nostrano di Storo» coincide con la zona di origine della varieta' e comprende, inoltre, parte della Valle del Chiese. La superficie totale di coltivazione e' di circa 280 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi e' fissata in 42 quintali per anno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2009

Il direttore generale: Blasi

Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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