Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 giugno 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Achim Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19, che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza di riesame della sig.ra Achim Anca, nata a Cisnadie (Romania) il 23 maggio 1977, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo rumeno di «Inginer» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;
Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico professionale di «Inginer diplomat in profilul inginerie manageriala si tecnologica specializarea tehnologii si echipamente necoventionale» presso l'«Universitatea 'Lucian Blaga' din Sibiu» nella sessione giugno 2001;
Visto il conforme parere della Conferenza di servizi del 24 aprile 2009;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «Ingegnere - sez. A, settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Achim Anca, nata a Cisnadie (Romania) il 23 maggio 1977, cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «Ingegneri» sez. A, settore industriale e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A, settore industriale, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale; le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 
Art. 3.

La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie (scritte e orali):
1) impianti industriali;
2) impianti elettrici;
3) impianti termoidraulici;
4) impianti chimici;
e (solo orale):
5) deontologia e ordinamento professionale;
oppure, a scelta della candidata, in un tirocinio di 24 mesi.

Roma, 9 giugno 2009

Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A, settore industriale;
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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