Gazzetta n. 142 del 22 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 giugno 2009
Riduzione dei fondi alle Comunita' montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una riduzione di 30 milioni di euro dei trasferimenti erariali spettanti alle comunita' montane, intervenendo prioritariamente sulle comunita' che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare;
Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 6-bis, dell'art. 76 il quale, per l'attuazione della riduzione, rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Preso atto degli esiti delle riunioni tenutesi, in sede tecnica, presso la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle quali si e' convenuto, per il calcolo dell'altitudine media dei territori delle Comunita' montane, di utilizzare i dati forniti dall'Ente Italiano della Montagna (EIM);
Visti i dati altimetrici comunicati dall'Ente Italiano della Montagna (EIM), ricavati utilizzando il dato in formato raster costituito da una matrice con passo 20 x 20 m;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 12 marzo 2009;

Decreta:
Art. 1.

Finalita' del provvedimento

1. Il presente provvedimento disciplina le modalita' di applicazione della riduzione di 30 milioni di euro dei trasferimenti erariali spettanti negli anni 2009, 2010, e 2011 alle comunita' montane, ai sensi dell'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
 
Art. 2.

Modalita' di applicazione della riduzione

1. La riduzione di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, e' operata con le seguenti modalita':
a) una quota, pari al 50%, corrispondente ad euro 15.000.000, e' ripartita a carico di tutte le comunita' montane riducendo in modo lineare i trasferimenti erariali spettanti per gli anni stessi;
b) la restante quota, anch'essa corrispondente ad euro 15.000.000, e' ripartita a carico delle sole comunita' montane con quota media altimetrica inferiore ai 750 m slm, come risultante dai dati elaborati dall'Ente Italiano della Montagna (EIM), riducendo in modo lineare i trasferimenti erariali spettanti a tali comunita' montane.
2. Ai fini del calcolo della riduzione dei fondi, vengono convenzionalmente prese in considerazione le Comunita' montane esistenti alla data del 1° gennaio 2008, con riferimento ai dati territoriali ultimi disponibili.
3. Nelle regioni Sicilia e Sardegna, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 2-bis introdotto dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, la quota parte della riduzione di € 30 milioni di cui al comma 1, viene operata sui trasferimenti attualmente attribuiti alle Comunita' montane ancora esistenti o agli enti subentrati a quelle disciolte, tenendo conto, ove mancano le Comunita' montane, dell'altitudine media di quelle esistenti, prima della loro soppressione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il Ministro dell'interno
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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